XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2082
Onorevoli Colleghi! - E' ancora in vita una norma del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, che prevede uno speciale
registro delle operazioni commerciali relative a prodotti di
antiquariato. In esso devono essere annotati, oltre al cognome
e al nome dell'acquirente, gli estremi del documento. Tale
norma, prevista dall'articolo 128 del testo unico, incombe sui
commercianti di cose antiche e usate e di oggetti preziosi.
Ciò rappresenta un'inutile incombenza per chi vende anche
oggetti che spesso hanno un valore esiguo. Oltretutto, il
cliente di un oggetto che ha un valore venale modesto non
ritiene giusto venire sottoposto a una "schedatura". D'altro
canto, la registrazione del cliente è ininfluente per
eventuali controlli incrociati di tipo fiscale, perché
comunque il venditore ha l'obbligo di rilasciare lo scontrino
o la fattura, e l'acquirente ha l'interesse a farseli
rilasciare in quanto risulta così documentato l'acquisto
dell'oggetto presso un antiquario.
E' opportuno allora rendere applicabile la norma del testo
unico solo a determinati oggetti che abbiano un valore storico
e artistico di epoca antecedente al 1850. Tali oggetti,
appartenenti ad un periodo storico preciso, hanno quindi anche
un valore venale più consistente che può giustificare
l'operazione di registrazione degli acquirenti.
Pertanto, si propone di approvare la presente proposta di
legge, che consta di un solo articolo.