XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2082




        Onorevoli Colleghi! - E' ancora in vita una norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che prevede uno speciale registro delle operazioni commerciali relative a prodotti di antiquariato. In esso devono essere annotati, oltre al cognome e al nome dell'acquirente, gli estremi del documento. Tale norma, prevista dall'articolo 128 del testo unico, incombe sui commercianti di cose antiche e usate e di oggetti preziosi. Ciò rappresenta un'inutile incombenza per chi vende anche oggetti che spesso hanno un valore esiguo. Oltretutto, il cliente di un oggetto che ha un valore venale modesto non ritiene giusto venire sottoposto a una "schedatura". D'altro canto, la registrazione del cliente è ininfluente per eventuali controlli incrociati di tipo fiscale, perché comunque il venditore ha l'obbligo di rilasciare lo scontrino o la fattura, e l'acquirente ha l'interesse a farseli rilasciare in quanto risulta così documentato l'acquisto dell'oggetto presso un antiquario.
        E' opportuno allora rendere applicabile la norma del testo unico solo a determinati oggetti che abbiano un valore storico e artistico di epoca antecedente al 1850. Tali oggetti, appartenenti ad un periodo storico preciso, hanno quindi anche un valore venale più consistente che può giustificare l'operazione di registrazione degli acquirenti.
        Pertanto, si propone di approvare la presente proposta di legge, che consta di un solo articolo.




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