XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2082
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 128 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
esclusivamente agli acquirenti di oggetti di valore storico e
artistico di epoca antecedente al 1850".