XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2076




        Onorevoli Colleghi! - Ai sensi del comma 3 dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ciò comporta che il creditore debba esperire azioni miranti all'accertamento del proprio credito prima di poter fruire della deducibilità; azioni che a volte si possono rivelare particolarmente lunghe e dispendiose.
        Pertanto, al fine di consentire all'imprenditore una più agevole deduzione delle perdite in questione si ritiene opportuno integrare il disposto normativo di cui sopra con l'introduzione di una nuova norma che riconosca la sussistenza degli elementi certi e precisi per il solo fatto del decorso di un anno dalla scadenza contrattuale del credito senza che lo stesso sia stato riscosso.




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