XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2076
Onorevoli Colleghi! - Ai sensi del comma 3
dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da
elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è
assoggettato a procedure concorsuali. Ciò comporta che il
creditore debba esperire azioni miranti all'accertamento del
proprio credito prima di poter fruire della deducibilità;
azioni che a volte si possono rivelare particolarmente lunghe
e dispendiose.
Pertanto, al fine di consentire all'imprenditore una più
agevole deduzione delle perdite in questione si ritiene
opportuno integrare il disposto normativo di cui sopra con
l'introduzione di una nuova norma che riconosca la sussistenza
degli elementi certi e precisi per il solo fatto del decorso
di un anno dalla scadenza contrattuale del credito senza che
lo stesso sia stato riscosso.