XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2076
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il
seguente:
"3-bis. Ai fini della deducibilità delle perdite
su crediti commerciali costituisce in ogni caso elemento certo
e preciso ai sensi del comma 3 il decorso di almeno un anno
dalla scadenza prevista contrattualmente del credito, senza
che lo stesso sia stato riscosso o liquidato".
Art. 2.
1. La presente legge si applica a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data della sua entrata in vigore.