XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2076




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

        "3-bis. Ai fini della deducibilità delle perdite su crediti commerciali costituisce in ogni caso elemento certo e preciso ai sensi del comma 3 il decorso di almeno un anno dalla scadenza prevista contrattualmente del credito, senza che lo stesso sia stato riscosso o liquidato".


Art. 2.

        1. La presente legge si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore.



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