XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2071
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
prende spunto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (meglio
conosciuta come la legge sulla privacy), che se, da un
lato, ha avuto il grande merito di colmare un evidente vuoto
normativo in materia di tutela del diritto alla riservatezza
(diritto riconosciuto in modo precettivo anche a livello
costituzionale), dall'altro ha purtroppo palesato qualche
lacuna nel disciplinare il trattamento dei dati personali
clinici e non da parte di soggetti che, per finalità
istituzionali, si trovano quotidianamente a contatto con
persone a forte rischio di malattie infettive.
E', infatti, noto a tutti (e ci si riferisce a episodi
verificatisi frequentemente) come sistematicamente gli
appartenenti alle Forze dell'ordine, nell'effettuare un
arresto, una perquisizione o nell'atto di impedire la
commissione di reati vengono a stretto contatto con
tossicodipendenti affetti da AIDS; o come personale medico e
paramedico in adempimento del servizio (soprattutto di pronto
soccorso) debba tempestivamente agire su soggetti a
rischio.
A tale proposito la proposta di legge si ricollega,
integrandone la generica ampiezza di intervento, all'articolo
20, comma 1, lettera f), della legge n. 675 del 1996,
ove è espressamente previsto che la comunicazione ed il
trattamento di dati personali sono consentiti senza
l'obbligatoria notificazione alla Autorità garante qualora si
debbano salvaguardare la vita e l'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo.
Accordando tale autorizzazione al personale delle Forze
dell'ordine ed ai medici e paramedici, si realizzerebbe una
concreta salvaguardia di beni di primaria importanza quali la
loro incolumità personale e la vita individuale.
Auspichiamo, quindi, come inizialmente detto, la più larga
(se non addirittura unanime) condivisione della presente
proposta di legge, espressione di una finalità sociale urgente
e non più procrastinabile.