XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2071
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Conoscenza dei dati clinici).
1. In deroga alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di cui
all'articolo 57 del codice di procedura penale, nonché i
medici ed il personale sanitario hanno il diritto di conoscere
i dati clinici relativi alle persone presumibilmente affette
da malattie infettive, nell'ipotesi in cui siano stati
sottoposti, per ragioni di ufficio o di servizio, ad un
oggettivo rischio di contagio.
Art. 2.
(Obbligo di accertamento dei dati clinici).
1. Nel caso si verifichi l'ipotesi di cui all'articolo 1,
i soggetti potenzialmente affetti da patologie contagiose sono
obbligati a sottoporsi ai necessari accertamenti sanitari e
non hanno la facoltà di rifiutare.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.