XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2071




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Conoscenza dei dati clinici).

        1. In deroga alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, nonché i medici ed il personale sanitario hanno il diritto di conoscere i dati clinici relativi alle persone presumibilmente affette da malattie infettive, nell'ipotesi in cui siano stati sottoposti, per ragioni di ufficio o di servizio, ad un oggettivo rischio di contagio.


Art. 2.

(Obbligo di accertamento dei dati clinici).

        1. Nel caso si verifichi l'ipotesi di cui all'articolo 1, i soggetti potenzialmente affetti da patologie contagiose sono obbligati a sottoporsi ai necessari accertamenti sanitari e non hanno la facoltà di rifiutare.


Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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