XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2068
Onorevoli Colleghi! - Il nuovo sistema di autonomia
della scuola, in attuazione dell'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, risulta ormai in avanzata fase di
definizione normativa. Altri provvedimenti - aventi natura
costituente dello stesso sistema - devono ancora seguire. Tra
gli altri, la istituzione di un vero e proprio servizio
ispettivo nazionale, di natura tecnico-didattica, oggi è
totalmente assente.
E' principio di fondo di ogni sistema di autonomia che,
più si decentrano poteri d'azione e spazi d'azione dal centro
alle entità dislocate nel territorio (cioè alle singole
istituzioni scolastiche, ormai tutte fornite di personalità
giuridica di diritto pubblico e di autonomia - didattica,
organizzativa, di sperimentazione e ricerca e finanziaria - ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e del regolamento di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 1^ febbraio
2001, n. 44), più vanno accentrati i controlli attraverso un
servizio ispettivo tecnico nazionale, tuttavia dislocato nel
territorio.
In un sistema di autonomia - nella specie trattasi del
servizio scolastico pubblico - è sempre il centro a governare
le strategie politiche e organizzative di intervento. In tale
previsione, il sistema dei controlli, in chiave collaborativa,
sull'attività istituzionale svolta - quella didattica -
scaturisce dalla visione strategica che si ha della scuola e
dal valore politico delle potestà decisionali conferite alle
singole istituzioni scolastiche e ai titolari della funzione
docente, dirigente e ispettiva tecnica, in sede di
decentramento.
E' indubitabile che il controllo "tecnico" sull'attività
istituzionale svolta dalle istituzioni scolastiche, cioè
quella didattica organizzata, sia assolutamente peculiare,
cioè del tutto diverso per natura e finalità rispetto ai
controlli di natura amministrativo-contabile che, in campo
scolastico, risultano essere del tutto "strumentali" nei
confronti dell'attività istituzionale svolta.
Mentre, ad oggi, risulta ben definito il sistema dei
controlli "strumentali", di seguito illustrati, nulla è
previsto, in termini di "sistema" di controllo di natura
tecnico-didattica, all'interno del servizio scolastico
pubblico a garanzia e tutela delle finalità di esso, che sono:
l'istruzione, la formazione, anche di tipo professionale, e
l'educazione del soggetto che apprende.
Va doverosamente osservato, a tale proposito, che - in
questo preciso momento storico - non rileva tanto l'assenza di
ispettori tecnici, pur presenti sia pure in numero molto
ridotto, ma l'assenza di un sistema strategico di controllo,
conseguente ad una visione altrettanto strategica del servizio
scolastico pubblico in regime di autonomia; un sistema di
controllo tecnico-didattico diretto a verificare costantemente
(nel quotidiano) la "produttività" della scuola, a
certificarne i risultati preventivati e attesi e ad assisterla
per il conseguimento delle proprie finalità.
La scuola, al suo interno, non è oggi in grado di
verificare il livello di rispondenza del proprio servizio alle
reali esigenze da soddisfare, né di ripianarne le carenze.
In ogni sistema "produttivo" la verifica è elemento
costitutivo del sistema stesso, meno che nella scuola dove il
concetto di "produttività" resta un'idea astratta, priva di
ogni riferimento reale. In tali condizioni nessuno è in grado
di misurare coerentemente processi di apprendimento, qualità
degli apprendimenti e obiettivi raggiunti, mancando la
certezza delle situazioni certificate. Ciò, naturalmente, a
tutto danno di una reale fruizione del diritto dei discenti ad
una prestazione didattica alla quale pure hanno titolo.
Il "sistema" di controllo tecnico-didattico, la cui
istituzione costituisce oggetto della presente proposta di
legge, deve consistere essenzialmente in una attività
costitutiva della stessa attività didattica organizzata,
svolta da ciascuna istituzione scolastica, in termini di
collaborazione, di verifica e di orientamento in rapporto ai
processi innovativi da attivare e alle strategie generali di
politica scolastica. Non è compito del sistema dei controlli
amministrativo-contabili, che hanno - come detto - natura
"strumentale", orientare ed assecondare l'attività
istituzionale del servizio scolastico pubblico.
In tale previsione, il controllo tecnico-didattico si
esplicita su un piano di collaborazione, in quanto diretto a
supportare costantemente il pieno e adeguato svolgimento
dell'attività didattica organizzata, attraverso una costante
assistenza tecnica, affinché la stessa attività, dal momento
della sua progettazione e fino al suo compimento, ivi comprese
le fasi processuali della sua realizzazione, risulti di fatto
costantemente adeguata al conseguimento del migliore
risultato, o prodotto, possibile. Altra cosa risultando essere
la valutazione ex se del risultato, o prodotto, e dello
stesso sistema. I due aspetti vanno tenuti distinti e separati
in quanto comportano oggettivamente due distinte e autonome
realtà.
Un conto è, costitutivamente, concorrere "secondo le
direttive del Ministro (...) e nel quadro delle norme generali
sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di
istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni
scolastiche ed educative" (articolo 397 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 297 del 1994, sulla funzione
ispettiva tecnica), un conto è la valutazione del risultata, o
prodotto, ex se, che va effettuata da un "soggetto"
terzo, o indipendente che sia.
Nel primo caso, sotto il profilo funzionale, siamo di
fronte ad una funzione ispettiva tecnica, quale forma
differenziata dell'unica funzione docente ai sensi
dell'articolo 33, primo comma, della Costituzione: "L'arte e
la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento" che,
unitamente alla funzione docente e alla funzione dirigente
nella scuola (anch'essa quale forma differenziata dell'unica
funzione docente), costituisce il sistema funzionale - unico e
originario - di tutto il servizio scolastico pubblico e,
perciò stesso, di ciascuna istituzione scolastica, ora
all'interno di un sistema di autonomia. Il risultato, o
prodotto, del "servizio" è il risultato, o prodotto, di tale
sistema funzionale.
Nel secondo caso, il soggetto che "apprezza" la qualità e
la validità del risultato ex se, o prodotto, e del
servizio, deve avere il carattere della terzietà. Tale
soggetto non può essere né autore, né coautore, del risultato,
o prodotto che sia.
Coerentemente a quanto esposto, non è pensabile che, nel
nuovo sistema di autonomia, possa solo prevedersi
l'accertamento della qualità e validità del risultato ex
se, senza preoccuparsi che lo stesso, avendo un proprio
tempo di realizzazione - dalla fase progettuale alla sua
conclusiva definizione - abbia bisogno in itinere di
essere costruito nel modo più adeguato ai bisogni da
soddisfare.
Il sistema dei controlli "strumentali" ai quali sono
assoggettate le istituzioni scolastiche.
La gestione del pubblico servizio scolastico ingloba lo
svolgimento di due distinte e diverse attività: quella
didattica organizzata, che può qualificarsi come l'attività
"istituzionale" del servizio, oggetto di riserva di legge, e
quella amministrativa e contabile che è, ovviamente,
"strumentale" all'attività "istituzionale". Due attività
assolutamente non assimilabili, aventi natura e finalità
diverse. Di qui, anche, due diversi sistemi di controllo e
valutazione di esse.
Con l'avvio della "riforma globale" di tutta la pubblica
amministrazione, di cui alla legge di delega 23 ottobre 1992,
n. 421, anche l'intero sistema dei controlli viene sottoposto
a totale revisione.
Con la riforma si realizza il passaggio da una pubblica
amministrazione operante solo per "atti e procedure", ad una
amministrazione operante per "obiettivi e budget di
spesa". E' in tale ambito che si pone anche la riforma del
bilancio dello Stato, avvenuta con la legge di delega 3 aprile
1997, n. 94, e con il decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279. La riarticolazione del bilancio in "funzioni obiettivo" e
"unità previsionali di base" ne costituisce il principio
regolatore di fondo. Coerente a tale indirizzo di riforma è,
anche, la riscrittura dei controlli amministrativi e
contabili. Da una prassi che vedeva i controlli indirizzati
essenzialmente sui singoli atti e non sull'attività
complessiva, si passa ad una concezione che introduce i
controlli sull'attività, in termini di efficienza (rapporto
costi-risultati ottenuti) e di efficacia (rapporto obiettivi
preventivati-risultati ottenuti). Vengono riordinati e
potenziati i meccanismi di monitoraggio e valutazione dei
costi; viene valorizzato il controllo collaborativo rispetto a
quello della legittimità formale degli atti, che tuttavia
mantiene la sua piena validità.
Sono, oggi, vigenti - all'interno del servizio scolastico
- i seguenti tipi di controllo "strumentale":
a) controllo interno di regolarità amministrativa
e contabile: articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi
e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59"; articoli 57, commi 1 e 2, e 58,
del citato regolamento di cui al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 1^ febbraio 2001, n. 44, concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
b) controllo di gestione: articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
c) controllo amministrativo: articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, mantenuto in vigore dall'articolo 74 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Trattasi, come è di tutta evidenza, di un vero e proprio
sistema di controlli che non è specifico della attività
didattica organizzata. Trattasi, infatti, di un sistema
indifferenziato di controlli valevole per tutte le pubbliche
amministrazioni.
Il controllo dell'attività didattica - inteso il termine
nella sua vasta accezione - è altro. Esso richiede la
istituzione di un servizio ispettivo ad hoc, tenuto
conto della peculiarità che lo distingue. Nelle previsioni
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle
altre fonti ad essa collegate, il problema non risulta posto.
Esso va, allora, individuato coerentemente al nuovo sistema
che si va definendo e alle finalità istituzionali di esso.
Si rifletta sul seguente breve assunto. Nel campo del
diritto pubblico ogni funzione viene prevista dall'ordinamento
giuridico con una propria e peculiare destinazione di scopo.
Nel campo dell'insegnamento la funzione tipica è quella
docente, la cui destinazione di scopo - secondo i precetti in
materia contenuti nella Costituzione e in altre fonti - è
quella di istruire, formare anche professionalmente ed educare
il soggetto che apprende.
Poiché, in base al principio della unicità della stessa
funzione, ai sensi dell'articolo 33, primo comma, della
Costituzione, anche la funzione dirigente nella scuola e la
funzione ispettiva tecnica - derivando dalla medesima fonte
costituzionale - costituiscono forme differenziate dell'unica
funzione docente, ne deriva che un sistema di controllo
collaborativo sull'attività istituzionale svolta dal servizio
richiede la presenza costitutiva di professionalità
appartenenti alla medesima funzione. Cosa questa che non è
nell'ambito dei controlli "strumentali" di cui si è appena
detto. In tale previsione va pure sottolineato che, mentre la
funzione dirigente e la funzione ispettiva tecnica nella
scuola hanno la propria fonte generativa nell'articolo 33,
primo comma, della Costituzione, la funzione dirigente
amministrativa - in quanto emanazione organica del potere
esecutivo - ha la propria fonte generativa negli articoli 95 e
97 della Costituzione. La funzione ispettiva tecnica nella
scuola è profondamente altro rispetto alla funzione ispettiva
amministrativa e contabile nel campo delle pubbliche
amministrazioni.
La funzione ispettiva tecnica nella scuola dai
provvedimenti delegati del 1974 ad oggi.
La funzione ispettiva tecnica della scuola nasce con la
legge di delega 30 luglio 1973, n. 477, che, all'articolo 4,
primo comma, numero 2), prevedeva il "riordinamento della
funzione ispettiva nel quadro di una visione unitaria della
stessa a livello centrale, regionale e provinciale e le
attribuzioni, i doveri e i diritti della medesima intesa come
attività di esperti professionali utilizzati
dall'amministrazione scolastica per l'accertamento
tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione".
Princìpi e criteri, questi, poi recepiti dal decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che
all'articolo 4 stabiliva: "La funzione ispettiva concorre,
secondo le direttive del Ministro per la pubblica istruzione,
e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla
realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione,
affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.
Essa è esercitata da ispettori tecnici centrali e
periferici. Gli ispettori tecnici centrali operano in campo
nazionale e gli ispettori tecnici periferici in campo
regionale o provinciale.
Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e
coordinare le attività di aggiornamento del personale
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado;
formulano proposte e pareri in merito ai programmi di
insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei
sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché
alle iniziative di sperimentazione di cui curano il
coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici
provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività
di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni
scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministro
per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi.
Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio,
di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i
direttori generali, i capi dei servizi centrali, i
soprintendenti scolastici e i provveditori agli studi.
Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo
redige una relazione sull'andamento generale dell'attività
scolastica e dei servizi".
Dal 1974 al 1991, cioè per diciotto anni, le direttive
ministeriali, come atti politici di indirizzo, non furono mai
emanate, talché la nuova funzione ispettiva tecnica, a livello
di servizio, non ha mai potuto effettivamente decollare. Le
prime direttive, nel 1991, ebbero una connotazione
esclusivamente burocratica.
Nel tempo, l'Ispettorato tecnico del Ministero della
pubblica istruzione ha soltanto "vivacchiato", fino a ridursi,
ad oggi, alla metà circa del contingente previsto (520 unità
previste, 280 unità circa in servizio).
Nel 1974, con il decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417 (articolo 119), la dotazione organica
di tale personale fu fissata in 45 posti per la scuola
materna; 245 posti per la scuola elementare; 160 posti per la
scuola media; 150 posti per gli istituti e scuole di
istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti
d'arte e i licei artistici, per complessive 600 unità.
Successivamente, con il decreto-legge 6 novembre 1989, n.
357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
1989, n. 417, recante norme in materia di reclutamento del
personale, la dotazione organica fu elevata a 696 unità.
Nel 1996, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri - riguardante l'entità numerica nazionale dei
dirigenti amministrativi in tutta la pubblica amministrazione
e la sua distribuzione nei vari Ministeri - l'organico degli
ispettori tecnici della scuola fu ridotto drasticamente, da
696 unità a 520 unità, per una ragione del tutto formale. Con
il citato decreto-legge n. 357 del 1989, agli ispettori
tecnici - appartenenti al personale della scuola - furono
estese le disposizioni di stato giuridico e di trattamento
economico concernenti gli ispettori tecnici centrali, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748 (riguardante la dirigenza amministrativa), per cui -
assimilati innaturalmente per finzione giuridica ai dirigenti
amministrativi - ne seguirono la sorte. In tale contesto, fu
ridotto l'organico di una funzione che - di fatto e di diritto
- nulla aveva, ed ha, a che vedere con la funzione
dirigenziale amministrativa. L'operazione politica di
riduzione dell'organico degli ispettori tecnici andò ad
esclusivo vantaggio dell'organico dei dirigenti amministrativi
i quali, al tempo, già erano in numero più che esuberante
rispetto alle necessità dell'amministrazione ed oggi, nel
nuovo sistema di autonomia, lo sono ancora di più. Per le
esigenze del nuovo sistema, la rotta deve essere invertita,
con la definizione di organici effettivamente ancorati alle
nuove necessità.
Ad oggi, molti, troppi, uffici amministrativi, decisamente
modesti per attribuzioni e competenze organiche, sono retti da
dirigenti. In tal caso la dirigenza risulta del tutto
squalificata, stante il fatto che gli stessi uffici possono
essere retti adeguatamente da personale non dirigente. Volendo
fare una comparazione non destituita di fondamento reale, può
affermarsi che - ad oggi - gli uffici di segreteria delle
istituzioni scolastiche in regime di autonomia hanno
attribuzioni e competenze organiche certamente più
consistenti, per qualità e quantità, di molti, troppi, uffici
amministrativi retti da dirigenti.
Il rapporto OCSE del 1998.
Il nuovo sistema di autonomia della scuola in attuazione
dell'articolo 5 della Costituzione e dell'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, assegna alla scuola - in quanto
pubblico servizio - un preciso ruolo strategico, che la stessa
Carta costituzionale prevede. L'istituzione di un servizio
nazionale ispettivo tecnico lo completa quale suo elemento
costitutivo.
Nel rapporto OCSE del 1998 sulla politica scolastica
italiana, peraltro condotto su richiesta delle stesse autorità
governative italiane, si legge nel capitolo 5 ("Come
migliorare il sistema scolastico: autonomia, decentramento,
valutazione", n. 279): "Un'altra questione che riteniamo degna
di considerazione è il ruolo dell'ispettorato. A nostro parere
gli ispettori hanno un ruolo vitale e indispensabile da
svolgere nella nuova organizzazione, ma il loro compito deve
essere ridefinito e deve essere concentrato maggiormente sul
sostegno al sistema di valutazione e sulla valutazione di
scuole e insegnanti".
"Siamo convinti che un sistema scolastico ben saldo,
soprattutto se alle scuole è riconosciuto un notevole grado di
autonomia, abbia bisogno di un solido corpo ispettivo in grado
di prestare la sua opera per il miglioramento della qualità
delle scuole e per la valutazione dell'efficacia del lavoro
degli insegnanti" (n. 315). Coerente a tale giudizio la
raccomandazione 5.4: "Raccomandiamo che il Governo riesamini
il ruolo dell'ispettorato alla luce delle mutate condizioni
delle scuole in relazione alle riforme. Gli ispettori
dovrebbero, in particolare, essere coinvolti nel programma di
miglioramento delle scuole e valutarne i risultati" (OCSE
Esame delle politiche nazionali dell'istruzione - Italia -
Armando Editore, Roma 1998).
I nuovi profili organizzativi del pubblico servizio
scolastico in regime di autonomia.
La presente proposta di legge tiene anche conto, tra
l'altro, di un eventuale futuro assetto federalista dello
Stato. In tale previsione, già il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, definisce le istituzioni scolastiche "espressioni
di autonomia funzionale". E' noto che: "Le autonomie
funzionali costituiscono una delle possibili applicazioni del
principio di sussidiarietà, per il quale l'esercizio delle
funzioni e dei servizi deve essere dislocato ad un livello di
governo il più possibile prossimo alla cittadinanza; restando
alle strutture amministrative sovraordinate la possibilità di
intervento in caso di mancato esercizio a livello locale". La
peculiarità, dunque, di dette autonomie è quella di essere
entità organizzate costruite sulla specifica realtà di settori
di interessi, al fine di dare risposte adeguate a bisogni e
domande specifiche della collettività di riferimento, per cui
i compiti ad esse assegnati risultano esclusi dal conferimento
alle regioni e agli enti locali. Nella specie, l'attività
didattica organizzata nelle scuole, che si sostanzia nella
definizione e nella realizzazione del piano dell'offerta
formativa, risulta coperta da riserva di legge.
In rapida sintesi, si passa ora ad illustrare i nuovi
profili organizzativi - di tipo territoriale - del pubblico
servizio scolastico in regime di autonomia. Stante, comunque,
la natura di autonomie funzionali, le istituzioni scolastiche
sono destinate, nel tempo e nello spazio, ad evolversi in
rapporto agli specifici bisogni da soddisfare, tuttavia
all'interno degli "obiettivi nazionali del sistema di
istruzione" (articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999). Il
che sta a significare come le 10.700 circa scuole - tutte con
personalità giuridica di diritto pubblico - dislocate nel
territorio nazionale costituiscano un pubblico servizio unico,
tuttavia con la previsione che ciascuna di esse debba essere
adeguata al proprio contesto sociale di riferimento. Tant'è
che il "Piano dell'offerta formativa" di ciascuna istituzione
non solo deve "essere coerente con gli obiettivi generali ed
educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a
livello nazionale", ma deve anche riflettere "le esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale,
tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta
formativa" (articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 275 del 1999).
Di qui qualche osservazione di fondo. In tale previsione,
l'istituzione del servizio nazionale ispettivo tecnico della
scuola andrebbe a soddisfare talune ineliminabili esigenze:
a) quella di garantire e tutelare nel territorio
la coerenza dell'attività delle singole istituzioni
scolastiche "con gli obiettivi generali ed educativi dei
diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello
nazionale" (articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275).
Il fatto che le istituzioni siano destinate - tendenzialmente
- ad avere maggiore spazio nella definizione di quote di
curricoli a loro riservati, proprio al fine di riflettere le
"esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della
realtà locale", sta a significare la stretta e inderogabile
necessità che ciò avvenga attraverso un equilibrato
bilanciamento tra gli obiettivi generali e le esigenze della
realtà locale. Non è pensabile che le istituzioni possano, in
tale costante opera di ricerca e progettazione, essere
abbandonate a se stesse. Tra i tanti rischi vi sarebbe
certamente anche quello di una possibile progettualità di tipo
"localistico", a tutto danno sia degli obiettivi generali che
delle reali esigenze del territorio;
b) il decentramento, l'autonomia, la flessibilità
organizzativa e il futuro federalismo conducono, ormai, ad un
servizio nazionale scolastico fondato su due pilastri
costituenti: quello di essere unico per tutto il territorio
nazionale e quello di essere differenziato in rapporto ai
diversi contesti di riferimento.
Certamente non può essere compito del soggetto che valuta
il prodotto ex se del servizio assistere e collaborare
costitutivamente alla realizzazione nel tempo dello stesso
prodotto; questo è compito specifico del servizio nazionale
ispettivo tecnico della scuola.
Da una parte, allora, la definizione degli obiettivi
nazionali e, contemporaneamente, la definizione degli spazi
differenziati assegnati alle singole istituzioni, dall'altra
un servizio ispettivo a garanzia e tutela - nel territorio -
di quegli obiettivi nazionali e di quelle "diversità"
locali.
Definire, nel territorio, l'offerta formativa - nel
rispetto delle funzioni delegate alle regioni e dei compiti e
funzioni trasferiti agli enti locali - da cui poi derivano la
elaborazione e la definizione del piano dell'offerta
formativa; realizzare gli obiettivi nazionali del sistema di
istruzione da parte di ciascuna istituzione scolastica;
progettare in modo adeguato ai diversi contesti; migliorare
l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento;
gestire reti di scuole; monitorare costantemente il livello di
interdipendenza tra curricolo obbligatorio e curricolo
riservato alle scuole; ampliare l'offerta formativa nel
territorio; attivare iniziative finalizzate all'innovazione,
costituiscono attività le quali esigono primariamente una
costante opera di coordinamento, di promozione e di
collaborazione tecnica, che né le singole istituzioni possono
assicurare, né tantomeno il soggetto terzo che valuta il
prodotto ex se.
In tale contesto è del tutto innaturale e fuorviante
considerare gli ispettori tecnici della scuola come di fatto
assimilabili ai dirigenti amministrativi. E' in ragione della
loro separatezza che appare del tutto giustificata
l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre
1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 1989, n. 417.
Al personale ispettivo tecnico va, perciò, restituita la
pienezza di appartenenza alla funzione docente, cui accede la
titolarità della libertà di insegnamento, senza commistione
alcuna con la dirigenza amministrativa, che è emanazione
organica del potere esecutivo.
L'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce
il servizio ispettivo tecnico nazionale della scuola
costituito dagli ispettori tecnici.
L'articolo 2 definisce le finalità generali del
servizio.
L'articolo 3 stabilisce i compiti degli ispettori
tecnici.
L'articolo 4 istituisce le conferenze regionali degli
ispettori tecnici.
L'articolo 5 istituisce la conferenza nazionale degli
ispettori tecnici.
L'articolo 6 stabilisce i compiti della conferenza
nazionale degli ispettori tecnici.
L'articolo 7 determina l'accesso al ruolo degli ispettori
tecnici.
L'articolo 8 definisce la responsabilità dirigenziale per
l'esercizio della funzione tecnica.
Gli articoli 9 e 10 disciplinano i trasferimenti degli
ispettori tecnici e le sanzioni disciplinari; l'articolo 11 ne
stabilisce il trattamento economico.
L'articolo 12 contiene, infine, una norma finale di
rinvio.