XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2068
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del servizio ispettivo tecnico nazionale
della scuola).
1. E' istituito il servizio ispettivo tecnico nazionale
della scuola, costituito dal ruolo degli ispettori tecnici.
2. La dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici
è fissata in complessive ottocento unità.
3. Il comparto scuola è articolato anche ai fini della
contrattazione collettiva nelle seguenti autonome aree: area
della funzione docente, area della funzione ispettiva tecnica;
area della funzione amministrativa, tecnica e ausiliaria.
4. L'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989,
n. 417, è abrogato.
5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, sentita la conferenza nazionale del servizio
ispettivo tecnico di cui all'articolo 5, provvede alla
ripartizione del contingente nazionale tra i vari ordini e
gradi di scuola e alla ripartizione dei posti per settori di
insegnamento.
Art. 2.
(Finalità del servizio ispettivo tecnico
nazionale della scuola).
1. Il servizio ispettivo tecnico nazionale della scuola,
nella sua struttura unitaria, concorre alla realizzazione
delle finalità di istruzione, formazione anche professionale e
educazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative
in regime di autonomia, ai sensi dell'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con proprie direttive annuali, definisce la strategia
politica di intervento in ordine all'attività del servizio,
nel rispetto delle funzioni delegate alle regioni e dei
compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli
articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
3. Al termine di ogni biennio, il servizio ispettivo
tecnico nazionale della scuola redige una relazione
sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei
servizi, secondo le linee di indirizzo definite in apposite
direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca.
Art. 3.
(Compiti degli ispettori tecnici).
1. Gli ispettori tecnici hanno il compito di svolgere
attività di assistenza tecnico-didattica per ciascuna
istituzione scolastica ed educativa, secondo piani regionali
di intervento predisposti dalle conferenze regionali degli
ispettori tecnici di cui all'articolo 4, in attuazione delle
direttive annuali del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di cui al comma 2
dell'articolo 2.
2. Gli ispettori tecnici svolgono compiti di
coordinamento, promozione e vigilanza, nel territorio, delle
attività disciplinate dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e
successive modificazioni, secondo le linee di intervento
definite dalle direttive del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca recepite dai piani regionali
di cui all'articolo 4 della presente legge.
3. Gli ispettori tecnici svolgono, altresì, compiti di
consulenza tecnica, di studio e di ricerca; attendono alle
ispezioni disposte dall'ufficio regionale di appartenenza o
dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
4. Le conferenze regionali degli ispettori tecnici di cui
all'articolo 4 esprimono pareri sulle questioni di competenza
del servizio ispettivo tecnico della scuola che gli uffici
regionali ritengano di sottoporre loro.
Art. 4.
(Conferenze regionali
degli ispettori tecnici).
1. In ciascuna regione è istituita la conferenza regionale
degli ispettori tecnici.
2. La conferenza regionale elabora annualmente il piano
regionale di intervento, in attuazione del piano nazionale di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera b). La conferenza,
di regola, si riunisce su convocazione del suo presidente o,
in caso di necessità, del responsabile dell'ufficio regionale.
E' membro di diritto della conferenza il responsabile
dell'ufficio regionale.
3. All'atto del suo insediamento, la conferenza regionale
elegge il presidente tra gli ispettori tecnici. L'incarico di
presidente è biennale e non è immediatamente rinnovabile.
4. Nel piano regionale di intervento sono definiti i piani
annuali di attività dei singoli ispettori tecnici, anche ai
fini di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. I singoli piani di intervento sono adottati con
atto del responsabile dell'ufficio regionale.
5. All'interno della conferenza regionale sono costituiti
comitati tecnici di settore, con il compito di verificare,
periodicamente, il complesso dell'attività svolta. I comitati
si riuniscono, in seduta congiunta, entro il termine dell'anno
scolastico, per la valutazione degli obiettivi conseguiti
dall'attuazione del piano regionale di intervento.
6. Enti e associazioni hanno titolo a presentare proposte
alla conferenza regionale sulle materie di competenza del
servizio ispettivo tecnico della scuola.
7. Il piano regionale di intervento è trasmesso alla
regione, che può proporre l'attivazione di interventi nelle
materie di competenza del servizio ispettivo tecnico della
scuola. Il responsabile dell'ufficio regionale, sentita la
conferenza regionale, comunica alla regione le determinazioni
adottate.
Art. 5.
(Conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico della
scuola).
1. E' istituita la conferenza nazionale del servizio
ispettivo tecnico della scuola, formata da quaranta membri.
Fanno parte della conferenza nazionale trentacinque ispettori
tecnici appartenenti proporzionalmente ai vari ordini e gradi
della scuola e cinque esperti nominati dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. La conferenza nazionale è presieduta dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Essa elegge,
tra gli ispettori tecnici, un vice presidente che resta in
carica due anni. Il vice presidente non è immediatamente
rieleggibile.
3. Gli ispettori tecnici che fanno parte della conferenza
nazionale costituiscono l'organico del personale ispettivo
tecnico assegnato alla sede centrale del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. I contingenti del personale ispettivo tecnico sono
assegnati alle rispettive conferenze regionali di cui
all'articolo 4 con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Art. 6.
(Compiti della conferenza nazionale del
servizio ispettivo tecnico della scuola).
1. La conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico
della scuola svolge i seguenti compiti:
a) redige ogni biennio una relazione analitica
sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei
relativi servizi;
b) elabora, in attuazione di specifiche direttive
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
il piano nazionale di intervento per lo svolgimento del
servizio ispettivo tecnico nelle regioni. Il piano nazionale è
approvato con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
c) svolge attività di studio, di ricerca e di
proposta sulle materie di propria competenza, anche su
iniziativa del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e dei responsabili degli uffici centrali del
medesimo Ministero;
d) svolge attività di consulenza per il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli
uffici centrali del medesimo Ministero su materie di propria
competenza;
e) esprime pareri, anche di propria iniziativa,
su proposte e disegni di legge sulle materie di competenza del
servizio ispettivo tecnico.
2. Gli ispettori tecnici che fanno parte della conferenza
nazionale attendono, altresì, alle ispezioni disposte dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. All'interno della conferenza nazionale sono costituiti
comitati tecnici di settore, con il compito, tra gli altri, di
curare i rapporti, per il settore di competenza, con le
conferenze regionali.
4. Enti e associazioni possono presentare alla conferenza
nazionale proposte sulle materie di competenza del servizio
ispettivo tecnico.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca è determinato il personale
necessario per il funzionamento degli uffici della conferenza
nazionale e delle conferenze regionali di cui all'articolo
4.
6. La relazione annuale di cui alla lettera a) del
comma 1 è inviata dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, al Parlamento, al Governo,
alle regioni, alle province, al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e al Parlamento europeo.
Art. 7.
(Accesso al ruolo degli ispettori tecnici).
1. L'accesso al ruolo degli ispettori tecnici avviene
mediante corso-concorso selettivo di formazione, indetto con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca. Al corso-concorso sono ammessi il personale docente
ed educativo delle istituzioni scolastiche, in possesso del
diploma di laurea, che ha maturato, dopo la nomina in ruolo,
un servizio effettivamente prestato di almeno dieci anni, e i
dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di
prova.
2. Il corso-concorso si articola in una unica selezione
per titoli, in due concorsi di ammissione, uno per i docenti e
uno per i dirigenti scolastici, in un periodo di formazione e
in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro
che superano la selezione per titoli disciplinata dal relativo
bando di concorso. Il concorso di ammissione per i docenti
consiste in due prove scritte, di cui una di diritto
scolastico, e in una prova orale. Sono ammessi a sostenere la
prova orale i candidati che hanno superato le prove scritte
con una votazione media di otto punti su dieci. Il concorso di
ammissione per i dirigenti scolastici consiste in un
colloquio. Il colloquio si considera superato con una
votazione di otto punti su dieci. Sono ammessi al periodo di
formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria
unica di ammissione entro il limite dei posti messi a concorso
aumentati del 10 per cento.
3. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a
quello previsto per il reclutamento dei dirigenti scolastici,
è, in particolare, diretto all'approfondimento critico delle
specifiche competenze richieste per l'esercizio della funzione
ispettiva tecnica, sia in ordine agli aspetti organizzativi e
gestionali dell'attività didattica organizzata, sia in ordine
agli aspetti normativi inerenti l'esercizio della medesima
funzione, sia in ordine alle strategie di intervento in tema
di gestione del servizio scolastico pubblico. Il periodo di
formazione comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso
istituzioni scolastiche appartenenti ai vari ordini e gradi
della scuola, in rapporto ai posti messi a concorso. Il
periodo di formazione si conclude con un esame finale
consistente nella stesura di un atto specifico, proprio della
funzione ispettiva tecnica, e in un colloquio.
4. I soggetti abilitati a realizzare la formazione sono
individuati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica.
5. Il corso-concorso di cui al comma 1 è nazionale. La
commissione esaminatrice è composta da cinque membri, di cui
uno con funzione di presidente. Il presidente è scelto tra
professori universitari di ruolo. Gli altri quattro componenti
sono scelti due tra gli ispettori tecnici in servizio, uno tra
i dirigenti generali in servizio presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno tra
esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze
in campo organizzativo e gestionale.
6. I titoli di ammissione, i programmi dei concorsi di
ammissione e i programmi del periodo di formazione nella loro
scansione modulare sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il
Consiglio superiore della pubblica istruzione.
7. Coloro che sono dichiarati vincitori sono assunti nel
ruolo nel limite dei posti messi a concorso. L'assegnazione
della sede viene effettuata in base a richiesta formale
dell'interessato o d'ufficio in assenza di tale richiesta.
8. I candidati risultati idonei al concorso sono assunti
in ruolo per i posti che si rendono disponibili nel corso del
triennio successivo a quello dell'assunzione dei vincitori del
concorso.
Art. 8.
(Responsabilità per l'esercizio della
funzione ispettiva tecnica).
1. Ferma restando la responsabilità disciplinare,
amministrativa, civile e penale, prevista per tutti i pubblici
dipendenti, gli ispettori tecnici sono in particolare
responsabili del conseguimento dei risultati connessi al pieno
e corretto esercizio professionale della funzione. I risultati
sono valutati tenuto conto della specificità della funzione e
sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di
valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica
centrale, presieduto da un dirigente e composto da esperti
anche non appartenenti alla amministrazione medesima.
2. In caso di accertata responsabilità dell'ispettore
tecnico ai sensi del comma 1, lo stesso è restituito, a
domanda, al ruolo di provenienza.
Art. 9.
(Trasferimenti).
1. I trasferimenti degli ispettori tecnici si effettuano
in base ad una tabella di titoli valutabili approvata con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, sentito il Consiglio superiore della pubblica
istruzione, sui posti vacanti relativi ai contingenti
stabiliti per ciascun ordine e grado di scuola.
Art. 10.
(Sanzioni disciplinari).
1. Al personale ispettivo tecnico si applicano le sanzioni
disciplinari di cui all'articolo 492, comma 1, del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni.
2. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo
tecnico della scuola è composto da un professore universitario
di ruolo in materie giuridiche, da un dirigente generale
dell'amministrazione di appartenenza e da un ispettore
tecnico, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Con la medesima procedura
sono nominati tre membri supplenti.
Art. 11.
(Trattamento economico).
1. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
trattamento economico vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge per gli ispettori tecnici in servizio.
Art. 12.
(Norma finale di rinvio).
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si
applicano, per gli ispettori tecnici, le norme sullo stato
giuridico del personale della scuola contenute nel testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni.