XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2067
Onorevoli Colleghi! - Attualmente, la legislazione
vigente non prevede l'incompatibilità tra la carica ricoperta
in un'assemblea elettiva e quella rivestita in un organo
politico esecutivo. E' possibile, infatti, essere
contemporaneamente parlamentare e ministro o sottosegretario,
consigliere regionale e assessore regionale, consigliere
comunale e assessore nei comuni con meno di 15.000
abitanti.
Infatti, la legislazione attuale non prevede una netta
separazione tra appartenenti ad organismi di livello esecutivo
(come il Governo, le giunte regionali e comunali) e gli
organismi assembleari (Parlamento, consigli regionali e
consigli comunali).
L'unica eccezione è stabilita dal testo unico sugli enti
locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), per i comuni con
più di 15.000 abitanti e per le province. In questi ultimi
enti, infatti, la carica di assessore è incompatibile con
quella di consigliere comunale o provinciale.
Si tratta, a ben vedere, di una norma estremamente
punitiva in quanto non estesa a tutti i livelli istituzionali.
Infatti, se si tiene conto che tra gli 8.103 comuni in cui è
suddivisa l'Italia, poco più di 700 sono superiori a 15.000
abitanti, risulta evidente che in questo caso i consiglieri
comunali e quelli provinciali, sono soggetti ad una vera e
propria "restrizione". Nel caso specifico nei comuni superiori
a 15.000 abitanti e nelle province, in verità, si assiste ad
una situazione a dir poco paradossale, ossia che il sindaco e
il presidente della provincia sono contestualmente componenti
e "capi" delle rispettive giunte e componenti del consiglio.
Contestualmente, invece, i componenti dei consigli non possono
essere componenti delle giunte. Anzi, in passato, e non è da
escludere che possa accadere in futuro, alcuni sindaci
(Bassolino e Bianco) sono stati nominati ministri. Si assiste
al fatto che un sindaco può essere contestualmente presidente
della provincia o addirittura parlamentare se tale incarico è
svolto in un comune con popolazione inferiore a 15.000
abitanti. Non sfugge, altresì, che il sindaco o il presidente
di provincia può essere eletto parlamentare europeo.
Come si vede un quadro legislativo abbastanza variegato
che fa apparire la norma in questione estremamente
punitiva.
Tale quadro normativo non è giustificato neppure dai
risultati concreti che discendono dall'incompatibilità: negli
anni relativi all'applicazione del divieto di cumulo delle due
cariche elettive, il numero dei consigli comunali sciolti per
dimissioni dei consiglieri è aumentato in maniera
esponenziale. Maggiore stabilità politica si è avuta, invece,
in proporzione, nei comuni dove l'incompatibilità in questione
non si applica (quelli inferiori a 15.000 abitanti), nei
quali, evidentemente, si realizza una maggiore sinergia (e,
quindi una minore conflittualità) tra organo assembleare ed
esecutivo.
La soluzione che si vuole proporre, con la presente
proposta di legge, fermo restando il principio
dell'incompatibilità tra organo esecutivo e quello assembleare
- che ci auguriamo, con lo stesso meccanismo proposto, sia
esteso anche alle regioni, ed in tal senso auspichiamo
l'esercizio della potestà legislativa propria, per dettato
costituzionale, dei consigli regionali - consiste nel
prevedere la sospensione dalla carica del consigliere nominato
assessore e la sua temporanea sostituzione con il primo dei
non eletti nella medesima lista. Al termine dell'incarico
assessorile, il consigliere sospeso viene reintegrato in
consiglio comunale a scapito di chi lo ha temporaneamente
sostituito. Si tratta, in particolare, dello stesso meccanismo
già previsto, in applicazione di norme del codice penale, dal
testo unico sugli enti locali, agli articoli 45 e 59.
Con l'approvazione di questa proposta di legge, si ritiene
che si possa determinare una stabilizzazione del sistema delle
autonomie locali, da troppi anni in balìa di una
contrapposizione, troppo spesso bloccante le attività, tra
organismo assembleare e quello esecutivo. Infatti, la
possibilità, non l'obbligo, che un consigliere comunale o
provinciale possa essere nominato assessore e svolgere per un
tempo, anche determinato, questo ruolo, non comporta la
perdita dello "status" di eletto dal popolo che, in
qualche modo, rafforzerebbe anche la presenza in giunta,
nonché il rapporto tra i gruppi consiliari e il sindaco o
presidente.