XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2067
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"2. Qualora un consigliere comunale o provinciale
assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è
sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione
della nomina. Il consiglio, nella prima adunanza successiva,
procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza
per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato
della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il
maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la
cessazione della carica di assessore".