XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2066




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di mettere sullo stesso piano tutti i cittadini italiani che operano nelle organizzazioni internazionali, ossia tende a dare a tutti le medesime garanzie del rientro in Patria e del riconoscimento del servizio prestato in tali organizzazioni a nome e per conto dell'Italia, che di fatto già hanno coloro che provengono dalla pubblica amministrazione italiana, mediante le leggi n. 1114 del 1962 e n. 49 del 1987.
        L'interesse dello Stato verso coloro che, provenendo dal settore privato, vanno a servire le organizzazioni internazionali non si è mai concretizzato, anche se in Parlamento numerose proposte di legge in tale senso sono state presentate già dal 1990.
        Grave si presenta la situazione di molti nostri connazionali ogni qual volta le organizzazioni internazionali effettuano una reduction in force, ossia dei licenziamenti per causa di forza maggiore.
        Il servizio pubblico internazionale è a tutti gli effetti servizio per l'Italia; infatti lo Stato lo ha previsto istituendo l'Albo dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali, in attuazione al dettato dell'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
        La mancanza di specifiche norme che definiscano lo "stato giuridico" del personale italiano della funzione pubblica internazionale non ha permesso fino ad oggi, a 50 anni dalla fondazione delle maggiori organizzazioni internazionali, di ottenere una valida presenza italiana presso le stesse. Senza alcuna garanzia di rientro in Patria molti giovani esperti del settore privato difficilmente si sentono invogliati a recarsi all'estero, anche se alcuni lo hanno fatto raggiungendo anche l'età della pensione.
        Il non riconoscimento del servizio prestato genera carenza di personale italiano, specie qualificato, nelle organizzazioni internazionali e ciò va a detrimento non solo di posti di lavoro non occupati e spettanti a cittadini italiani, in base al contributo del Governo italiano ai bilanci delle organizzazioni internazionali, ma reca anche nocumento all'economia italiana, poiché i programmi ed i progetti nonché gli acquisti delle organizzazioni internazionali raramente vengono veicolati verso le imprese e società italiane.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce il limite di almeno due anni di servizio che deve essere stato prestato presso le organizzazioni internazionali al fine di avere diritto a partecipare ai concorsi pubblici con le stesse modalità riconosciute per gli interni ed al tempo stesso stabilisce che il servizio svolto presso tali organizzazioni, per essere equiparato a quello prestato presso le amministrazioni pubbliche, deve essere documentato in modo certo. Qualora si venisse assunti, il periodo trascorso presso le organizzazioni internazionali è valido per il riconoscimento dell'anzianità di servizio e la progressione di carriera.
        La proposta di legge non arreca aggravio alle casse degli enti previdenziali, come è stabilito dall'articolo 2, poiché i singoli soggetti pagheranno in proprio ed in toto il costo del riscatto degli anni trascorsi presso le organizzazioni internazionali, ai fini di un trattamento pensionistico in Italia.
        Sulla base dell'articolo 3 spetterà al Ministro per la funzione pubblica regolamentare le modalità di attuazione della legge, anche in analogia a quanto avviene per l'invio delle nostre Forze armate in missioni di pace.




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