XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2066
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
lo scopo di mettere sullo stesso piano tutti i cittadini
italiani che operano nelle organizzazioni internazionali,
ossia tende a dare a tutti le medesime garanzie del rientro in
Patria e del riconoscimento del servizio prestato in tali
organizzazioni a nome e per conto dell'Italia, che di fatto
già hanno coloro che provengono dalla pubblica amministrazione
italiana, mediante le leggi n. 1114 del 1962 e n. 49 del
1987.
L'interesse dello Stato verso coloro che, provenendo dal
settore privato, vanno a servire le organizzazioni
internazionali non si è mai concretizzato, anche se in
Parlamento numerose proposte di legge in tale senso sono state
presentate già dal 1990.
Grave si presenta la situazione di molti nostri
connazionali ogni qual volta le organizzazioni internazionali
effettuano una reduction in force, ossia dei
licenziamenti per causa di forza maggiore.
Il servizio pubblico internazionale è a tutti gli effetti
servizio per l'Italia; infatti lo Stato lo ha previsto
istituendo l'Albo dei dipendenti italiani operanti presso le
organizzazioni internazionali, in attuazione al dettato
dell'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
La mancanza di specifiche norme che definiscano lo "stato
giuridico" del personale italiano della funzione pubblica
internazionale non ha permesso fino ad oggi, a 50 anni dalla
fondazione delle maggiori organizzazioni internazionali, di
ottenere una valida presenza italiana presso le stesse. Senza
alcuna garanzia di rientro in Patria molti giovani esperti del
settore privato difficilmente si sentono invogliati a recarsi
all'estero, anche se alcuni lo hanno fatto raggiungendo anche
l'età della pensione.
Il non riconoscimento del servizio prestato genera carenza
di personale italiano, specie qualificato, nelle
organizzazioni internazionali e ciò va a detrimento non solo
di posti di lavoro non occupati e spettanti a cittadini
italiani, in base al contributo del Governo italiano ai
bilanci delle organizzazioni internazionali, ma reca anche
nocumento all'economia italiana, poiché i programmi ed i
progetti nonché gli acquisti delle organizzazioni
internazionali raramente vengono veicolati verso le imprese e
società italiane.
L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce
il limite di almeno due anni di servizio che deve essere stato
prestato presso le organizzazioni internazionali al fine di
avere diritto a partecipare ai concorsi pubblici con le stesse
modalità riconosciute per gli interni ed al tempo stesso
stabilisce che il servizio svolto presso tali organizzazioni,
per essere equiparato a quello prestato presso le
amministrazioni pubbliche, deve essere documentato in modo
certo. Qualora si venisse assunti, il periodo trascorso presso
le organizzazioni internazionali è valido per il
riconoscimento dell'anzianità di servizio e la progressione di
carriera.
La proposta di legge non arreca aggravio alle casse degli
enti previdenziali, come è stabilito dall'articolo 2, poiché i
singoli soggetti pagheranno in proprio ed in toto il
costo del riscatto degli anni trascorsi presso le
organizzazioni internazionali, ai fini di un trattamento
pensionistico in Italia.
Sulla base dell'articolo 3 spetterà al Ministro per la
funzione pubblica regolamentare le modalità di attuazione
della legge, anche in analogia a quanto avviene per l'invio
delle nostre Forze armate in missioni di pace.