XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2066
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i cittadini italiani che abbiano prestato
servizio documentato per almeno due anni presso le
organizzazioni internazionali, delle quali fa parte lo Stato
italiano, possono partecipare ai pubblici concorsi, qualora
siano in possesso del titolo di studio richiesto, anche a
prescindere dai limiti d'etą.
2. Il servizio svolto presso le organizzazioni di cui al
comma 1 e da queste specificatamente documentato č equiparato
a quello prestato presso le amministrazioni pubbliche, anche
ad ordinamento autonomo, ai soli fini della valutazione dei
titoli.
3. L'anzianitą di servizio maturata nelle organizzazioni
di cui al comma 1 č in ogni caso valida agli effetti della
progressione economica e di carriera.
Art. 2.
1. I cittadini italiani assunti nella pubblica
amministrazione per effetto della presente legge, possono
riscattare gli anni di servizio prestati presso le
organizzazioni di cui all'articolo 1, previo versamento, agli
enti previdenziali competenti, della totalitą dei contributi,
relativi agli anni dei quali chiedono il riscatto ai fini del
trattamento di quiescenza e della indennitą di buonuscita.
Art. 3.
1. Le modalitą di attuazione della presente legge sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.