XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2066




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio documentato per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali, delle quali fa parte lo Stato italiano, possono partecipare ai pubblici concorsi, qualora siano in possesso del titolo di studio richiesto, anche a prescindere dai limiti d'etą.
        2. Il servizio svolto presso le organizzazioni di cui al comma 1 e da queste specificatamente documentato č equiparato a quello prestato presso le amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, ai soli fini della valutazione dei titoli.
        3. L'anzianitą di servizio maturata nelle organizzazioni di cui al comma 1 č in ogni caso valida agli effetti della progressione economica e di carriera.


Art. 2.

        1. I cittadini italiani assunti nella pubblica amministrazione per effetto della presente legge, possono riscattare gli anni di servizio prestati presso le organizzazioni di cui all'articolo 1, previo versamento, agli enti previdenziali competenti, della totalitą dei contributi, relativi agli anni dei quali chiedono il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza e della indennitą di buonuscita.


Art. 3.

        1. Le modalitą di attuazione della presente legge sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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