XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2062




        Onorevoli Colleghi! - Il Parlamento, nel 1991, ha approvato l'acceleramento delle procedure per la liquidazione delle pensioni, e contestualmente ha dettato specifiche norme per la ricongiunzione dei periodi di servizio militare sia agli effetti dell'inquadramento economico sia per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.
        Il legislatore affrontò questa complessa tematica con ampia disponibilità e con lodevole sensibilità, interpretando le istanze di quei dipendenti del settore pubblico che, per ricongiungere al servizio civile quello militare precedentemente prestato, si erano sobbarcati dell'onere del riscatto.
        Partendo dalla considerazione che il servizio militare è un "obbligo" del cittadino, tanto che la dottrina giuridica vi individua uno dei pochi casi, se non l'unico, di "servitù personale", l'onere del riscatto posto a carico del singolo appariva ingiustificato in quanto il datore di lavoro, sia nell'uno che nell'altro caso, era sempre lo stesso, cioè lo Stato.
        Dunque il Parlamento ha fatto bene ad approvare l'articolo 1 della legge 8 agosto 191, n. 274, nella sua attuale formulazione per cui "ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati (...) sono computati, a domanda (...) con onere a carico delle predette Casse pensioni".
        Questo notevole beneficio venne fatto decorrere retroattivamente dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.
        Ma questa norma, socialmente valida, ha determinato una disparità di trattamento fra persone che, con identico titolo, hanno prestato e, soprattutto oggi, prestano il loro lavoro anche nello stesso ufficio, e tutto ciò in danno del personale più anziano, cioè di quello che è entrato nei ruoli civili prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986.
        L'incongruenza che ne deriva - e che ha in sé tutti gli elementi per ottenere un'eventuale decisione di accoglimento da parte della Corte costituzionale, per evidente e grave lesione dell'articolo 3 della Costituzione circa la parità di fronte alla legge - può ben essere risolta con la presente proposta di legge.
        Infatti noi domandiamo che, nel rispetto - lo ripetiamo - del diritto di tutti i cittadini di essere eguali di fronte alla legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, a domanda degli interessati, ripartisca gli importi già versati per il riscatto in trentasei rate e li corrisponda mensilmente agli interessati, se in servizio, con lo stipendio, se già in quiescenza, con il pagamento della pensione.
        Ritenendo doveroso ristabilire una necessaria par condicio, affidiamo la presente proposta di legge alla approvazione degli onorevoli colleghi.




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