XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2062
Onorevoli Colleghi! - Il Parlamento, nel 1991, ha
approvato l'acceleramento delle procedure per la liquidazione
delle pensioni, e contestualmente ha dettato specifiche norme
per la ricongiunzione dei periodi di servizio militare sia
agli effetti dell'inquadramento economico sia per la
determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del
trattamento previdenziale del settore pubblico.
Il legislatore affrontò questa complessa tematica con
ampia disponibilità e con lodevole sensibilità, interpretando
le istanze di quei dipendenti del settore pubblico che, per
ricongiungere al servizio civile quello militare
precedentemente prestato, si erano sobbarcati dell'onere del
riscatto.
Partendo dalla considerazione che il servizio militare è
un "obbligo" del cittadino, tanto che la dottrina giuridica vi
individua uno dei pochi casi, se non l'unico, di "servitù
personale", l'onere del riscatto posto a carico del singolo
appariva ingiustificato in quanto il datore di lavoro, sia
nell'uno che nell'altro caso, era sempre lo stesso, cioè lo
Stato.
Dunque il Parlamento ha fatto bene ad approvare l'articolo
1 della legge 8 agosto 191, n. 274, nella sua attuale
formulazione per cui "ai fini del trattamento di quiescenza a
favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di
previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di
servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed
equiparati (...) sono computati, a domanda (...) con onere a
carico delle predette Casse pensioni".
Questo notevole beneficio venne fatto decorrere
retroattivamente dalla data di entrata in vigore della legge
24 dicembre 1986, n. 958, sul servizio militare di leva e
sulla ferma di leva prolungata.
Ma questa norma, socialmente valida, ha determinato una
disparità di trattamento fra persone che, con identico titolo,
hanno prestato e, soprattutto oggi, prestano il loro lavoro
anche nello stesso ufficio, e tutto ciò in danno del personale
più anziano, cioè di quello che è entrato nei ruoli civili
prima della data di entrata in vigore della citata legge n.
958 del 1986.
L'incongruenza che ne deriva - e che ha in sé tutti gli
elementi per ottenere un'eventuale decisione di accoglimento
da parte della Corte costituzionale, per evidente e grave
lesione dell'articolo 3 della Costituzione circa la parità di
fronte alla legge - può ben essere risolta con la presente
proposta di legge.
Infatti noi domandiamo che, nel rispetto - lo ripetiamo -
del diritto di tutti i cittadini di essere eguali di fronte
alla legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, a
domanda degli interessati, ripartisca gli importi già versati
per il riscatto in trentasei rate e li corrisponda mensilmente
agli interessati, se in servizio, con lo stipendio, se già in
quiescenza, con il pagamento della pensione.
Ritenendo doveroso ristabilire una necessaria par
condicio, affidiamo la presente proposta di legge alla
approvazione degli onorevoli colleghi.