XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2062
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 8
agosto 1991, n. 274, sono estese a tutti coloro che, iscritti
ai fini del trattamento di quiescenza alle Casse pensioni
degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro,
hanno provveduto, prima della data di entrata in vigore della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, al riscatto dei periodi di
servizio militare di leva e di quelli considerati sostitutivi
od equiparati ai sensi delle norme vigenti al momento del
versamento.
Art. 2.
1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su domanda dell'interessato,
ripartisce gli importi versati per il riscatto in trentasei
rate e li rimborsa mensilmente per il personale in servizio,
contestualmente al pagamento dello stipendio, e per il
personale in quiescenza, con la pensione, anche con lo stesso
titolo.
2. I soggetti interessati ai sensi del comma 1 debbono
presentare la domanda di cui al medesimo comma 1 entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge e
l'erogazione dei rimborsi ha inizio con il pagamento del primo
stipendio o della pensione successivi al sesto mese dalla
presentazione della domanda.
Art. 3.
1. La domanda di cui all'articolo 2, in carta libera,
corredata dai dati anagrafici del dipendente o dagli estremi
della pensione in corso, allegando, ove possibile, la copia
dei documenti comprovanti la determinazione dell'ammontare del
riscatto o dei versamenti effettuati, è diretta all'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica.
Art. 4.
1. Gli importi da rimborsare ai sensi della presente legge
comprendono il capitale nominale, gli interessi maturati al
tasso legale e l'ulteriore perdita di valore conseguente alla
svalutazione monetaria.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica ad
ogni interessato l'ammontare totale del rimborso suddiviso
nelle tre voci di cui al comma 1 e l'ammontare del rateo.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 51.645 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003,
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito della unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazione di
bilancio.