XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2062




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274, sono estese a tutti coloro che, iscritti ai fini del trattamento di quiescenza alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, hanno provveduto, prima della data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, al riscatto dei periodi di servizio militare di leva e di quelli considerati sostitutivi od equiparati ai sensi delle norme vigenti al momento del versamento.


Art. 2.

        1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, su domanda dell'interessato, ripartisce gli importi versati per il riscatto in trentasei rate e li rimborsa mensilmente per il personale in servizio, contestualmente al pagamento dello stipendio, e per il personale in quiescenza, con la pensione, anche con lo stesso titolo.
        2. I soggetti interessati ai sensi del comma 1 debbono presentare la domanda di cui al medesimo comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'erogazione dei rimborsi ha inizio con il pagamento del primo stipendio o della pensione successivi al sesto mese dalla presentazione della domanda.


Art. 3.

        1. La domanda di cui all'articolo 2, in carta libera, corredata dai dati anagrafici del dipendente o dagli estremi della pensione in corso, allegando, ove possibile, la copia dei documenti comprovanti la determinazione dell'ammontare del riscatto o dei versamenti effettuati, è diretta all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.


Art. 4.

        1. Gli importi da rimborsare ai sensi della presente legge comprendono il capitale nominale, gli interessi maturati al tasso legale e l'ulteriore perdita di valore conseguente alla svalutazione monetaria.
        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica ad ogni interessato l'ammontare totale del rimborso suddiviso nelle tre voci di cui al comma 1 e l'ammontare del rateo.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 51.645 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazione di bilancio.



Frontespizio Relazione