XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2059




        Onorevoli Colleghi! - Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, in materia di interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, sono state integrate con successive disposizioni regionali, legislative e regolamentari, che all'epoca della loro emanazione mirarono essenzialmente a valutare le occorrenze finanziarie e la regolazione dei relativi flussi.
        A tale scopo sono stati imposti, a pena di decadenza, termini per la presentazione delle domande e di queste è stato predisposto uno schema rivolto non solo a comunicare la volontà di accedere ai benefìci accordati ma, mediante l'allegazione di un apposito modulo, anche a comunicare una lunga serie di dati tecnici sulle caratteristiche degli immobili da ammettere al contributo di complessità certamente eccedente le medie capacità dell'utenza, con conseguente necessità dell'apporto di tecnici ed aggravio di spese.
        La proroga dei termini di presentazione delle domande, anche se scaduti, è prevista dall'articolo 1 della presente proposta di legge per ovvi e giustificati motivi, ed il contenuto della domanda, per la validità della quale non è prevista nessuna allegazione tecnica, è ricondotto al significato proprio di manifestazione della volontà di accedere ai benefìci di legge.
        Sino ad ora risultano emanate norme tecniche per la progettazione degli interventi, quale giusto indirizzo al quale si debbano conformare le progettazioni dei privati. Meno condivisibili appaiono, invece, i criteri assunti per la determinazione della spesa ammissibile a contributo, sia per l'uso totalizzante assegnato ai prezzari regionali, che altro non esprimono che prezzi medi per lavorazioni medie, sia per i criteri di determinazione della spesa ammissibile al contributo pubblico attraverso la comparazione della stima di progetto con predeterminati livelli di costo per metro quadrato di superficie degli immobili, riferiti a predeterminate valutazioni di vulnerabilità degli immobili stessi e con l'applicazione di coefficienti moltiplicatori, pure predeterminati, a seconda della tipologia degli edifici.
        Non sembra dubbio che siffatto criterio valutativo, tutto incentrato su valori semplicemente stimati ma che pur tuttavia vengono a costituire il termine di comparazione delle risultanze delle elaborazioni tecniche specifiche, non corrispondono o difficilmente possono corrispondere alla stima esatta delle necessità del progetto singolo. Tale criterio comparativo e determinativo presuntivo può conservarsi, come strumento di valutazione tecnica da utilizzare nella fase dell'istruttoria per il compimento di più appropriate verifiche, per quei casi in cui le risultanze economiche della progettazione singola espongono dati economici sensibilmente discosti da quella determinabile con l'applicazione di indici stimati. A tale finalità è destinato l'articolo 2 della proposta di legge.
        L'articolo 3 è rivolto a determinare il contenuto indispensabile del contratto di appalto e, a parte singole necessità di impossibile ed inutile prefigurazione, la norma ha lo scopo di facilitare la schematizzazione del negozio, con intento facilitativo dell'istruttoria.
        L'articolo 4 mira a definire la fase di compimento della verifica tecnica ed economica dell'intervento eseguito (collaudo) e con la disposizione del comma 2 vuole affrancare il beneficiario dalla subordinazione della percezione della quota a saldo alla dimostrazione dell'assolvimento di oneri che sono al di fuori della propria sfera giuridica, inoltre garantendo l'assolvimento di siffatti adempimenti mediante una ritenuta cautelativa del 10 per cento. Il comma 3 è diretto a consentire la remunerazione, anche parziale, delle prestazioni professionali rese, al fine di evitare, da parte dei professionisti meglio dotati, l'incetta degli incarichi di progettazione.
        La disposizione dell'articolo 5 ha lo scopo di accelerare la fase dell'erogazione del contributo mediante l'attività del sindaco, che viene autorizzato ad emettere mandati di pagamento sull'istituto di Tesoreria regionale, per l'ammontare delle somme assegnategli.
        Con l'articolo 6, che introduce il comma 7-bis.1 dell'articolo 4 del decreto legge n. 6 del 1998, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, il sindaco viene provvisto del potere di ordinanza al fine di sopperire a probabili peculiarità di casi singoli, imprevedibili nelle disposizioni di legge, necessariamente generali e astratte, e viene, al contempo, legittimato a dotarsi di strutture specializzate e flessibili che lo coadiuvano nell'assolvimento degli incombenti demandatigli dalla legge, che si estendono sino all'attuazione diretta di interventi sostitutivi.
        L'articolo 7 intende uniformare lo stato della normazione regionale vigente, assicurando anche l'immediata applicazione delle nuove disposizioni agevolative.
        L'articolo 8 dichiara la cessazione dello stato di emergenza e limita l'attività dei commissari regionali alla sola definizione delle pendenze ancora in atto alla data di entrata in vigore della legge.




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