XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2059
Onorevoli Colleghi! - Le disposizioni del decreto-legge
30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1998, n. 61, in materia di interventi urgenti
in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria
e di altre zone colpite da eventi calamitosi, sono state
integrate con successive disposizioni regionali, legislative e
regolamentari, che all'epoca della loro emanazione mirarono
essenzialmente a valutare le occorrenze finanziarie e la
regolazione dei relativi flussi.
A tale scopo sono stati imposti, a pena di decadenza,
termini per la presentazione delle domande e di queste è stato
predisposto uno schema rivolto non solo a comunicare la
volontà di accedere ai benefìci accordati ma, mediante
l'allegazione di un apposito modulo, anche a comunicare una
lunga serie di dati tecnici sulle caratteristiche degli
immobili da ammettere al contributo di complessità certamente
eccedente le medie capacità dell'utenza, con conseguente
necessità dell'apporto di tecnici ed aggravio di spese.
La proroga dei termini di presentazione delle domande,
anche se scaduti, è prevista dall'articolo 1 della presente
proposta di legge per ovvi e giustificati motivi, ed il
contenuto della domanda, per la validità della quale non è
prevista nessuna allegazione tecnica, è ricondotto al
significato proprio di manifestazione della volontà di
accedere ai benefìci di legge.
Sino ad ora risultano emanate norme tecniche per la
progettazione degli interventi, quale giusto indirizzo al
quale si debbano conformare le progettazioni dei privati. Meno
condivisibili appaiono, invece, i criteri assunti per la
determinazione della spesa ammissibile a contributo, sia per
l'uso totalizzante assegnato ai prezzari regionali, che altro
non esprimono che prezzi medi per lavorazioni medie, sia per i
criteri di determinazione della spesa ammissibile al
contributo pubblico attraverso la comparazione della stima di
progetto con predeterminati livelli di costo per metro
quadrato di superficie degli immobili, riferiti a
predeterminate valutazioni di vulnerabilità degli immobili
stessi e con l'applicazione di coefficienti moltiplicatori,
pure predeterminati, a seconda della tipologia degli
edifici.
Non sembra dubbio che siffatto criterio valutativo, tutto
incentrato su valori semplicemente stimati ma che pur tuttavia
vengono a costituire il termine di comparazione delle
risultanze delle elaborazioni tecniche specifiche, non
corrispondono o difficilmente possono corrispondere alla stima
esatta delle necessità del progetto singolo. Tale criterio
comparativo e determinativo presuntivo può conservarsi, come
strumento di valutazione tecnica da utilizzare nella fase
dell'istruttoria per il compimento di più appropriate
verifiche, per quei casi in cui le risultanze economiche della
progettazione singola espongono dati economici sensibilmente
discosti da quella determinabile con l'applicazione di indici
stimati. A tale finalità è destinato l'articolo 2 della
proposta di legge.
L'articolo 3 è rivolto a determinare il contenuto
indispensabile del contratto di appalto e, a parte singole
necessità di impossibile ed inutile prefigurazione, la norma
ha lo scopo di facilitare la schematizzazione del negozio, con
intento facilitativo dell'istruttoria.
L'articolo 4 mira a definire la fase di compimento della
verifica tecnica ed economica dell'intervento eseguito
(collaudo) e con la disposizione del comma 2 vuole affrancare
il beneficiario dalla subordinazione della percezione della
quota a saldo alla dimostrazione dell'assolvimento di oneri
che sono al di fuori della propria sfera giuridica, inoltre
garantendo l'assolvimento di siffatti adempimenti mediante una
ritenuta cautelativa del 10 per cento. Il comma 3 è diretto a
consentire la remunerazione, anche parziale, delle prestazioni
professionali rese, al fine di evitare, da parte dei
professionisti meglio dotati, l'incetta degli incarichi di
progettazione.
La disposizione dell'articolo 5 ha lo scopo di accelerare
la fase dell'erogazione del contributo mediante l'attività del
sindaco, che viene autorizzato ad emettere mandati di
pagamento sull'istituto di Tesoreria regionale, per
l'ammontare delle somme assegnategli.
Con l'articolo 6, che introduce il comma 7-bis.1
dell'articolo 4 del decreto legge n. 6 del 1998, convertito
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, il sindaco viene provvisto
del potere di ordinanza al fine di sopperire a probabili
peculiarità di casi singoli, imprevedibili nelle disposizioni
di legge, necessariamente generali e astratte, e viene, al
contempo, legittimato a dotarsi di strutture specializzate e
flessibili che lo coadiuvano nell'assolvimento degli
incombenti demandatigli dalla legge, che si estendono sino
all'attuazione diretta di interventi sostitutivi.
L'articolo 7 intende uniformare lo stato della normazione
regionale vigente, assicurando anche l'immediata applicazione
delle nuove disposizioni agevolative.
L'articolo 8 dichiara la cessazione dello stato di
emergenza e limita l'attività dei commissari regionali alla
sola definizione delle pendenze ancora in atto alla data di
entrata in vigore della legge.