XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2059




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Proroga di termini)

        1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero nei territori delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, i termini stabiliti per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per gli adempimenti conseguenti possono essere prorogati, sulla base di giustificati motivi, con determinazione del sindaco anche se la proroga è disposta dopo la scadenza dei termini originariamente previsti.
        2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2028 e seguenti del codice civile anche nel caso di edifici in condominio e per il ripristino di parti comuni preesistenti.


Art. 2.

(Ammontare della spesa ammissibile
a contributo)

        1. La spesa ammissibile a contributo per gli interventi di cui all'articolo 1 è in tutti i casi quella risultante dalla perizia redatta dal tecnico incaricato e la stima dei lavori è effettuata sulla base del prezzario regionale vigente o mediante apposite analisi quando le lavorazioni occorrenti risultano in tutto o in parte diverse da quelle descritte nel prezzario.
        2. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo sono ammesse le varianti nel corso dell'esecuzione dell'opera per motivi giustificati dal tecnico incaricato che, allo scopo, redigerà apposita perizia con dettagliata relazione giustificativa, corredata del quadro comparativo delle differenze fra l'ammontare delle due stime.
        3. Il tecnico incaricato, mediante dichiarazione giurata, attesta il nesso di causalità tra evento sismico e danno e la corrispondenza dei lavori periziati alle necessità tecniche della ricostruzione o della riparazione, conformemente alle prescrizioni tecniche date.
        4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ripristino effettuati a seguito dell'ordinanza n. 2668 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1997.


Art. 3.

(Contenuto del contratto di appalto)

        1. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, salve particolari necessità esplicative, richieste dalla specialità dei lavori da eseguire, il contratto di appalto deve contenere l'indicazione del termine di ultimazione, l'ammontare delle penalità per il ritardo e il prezzo complessivo di stima.
        2. Sono parti integranti del contratto di appalto:

                a) una relazione tecnica descrittiva delle modalità di esecuzione di ogni categoria di lavori, l'indicazione della qualità e della provenienza dei materiali e l'ordine da tenere nell'andamento dei lavori;

                b) i disegni esecutivi in scala adeguata, compresi quelli riguardanti i prospetti. Per le riparazioni di modesta entità i disegni possono essere semplicemente lineari purché idonei ad evidenziare gli interventi progettati.


Art. 4.

(Verifica dei lavori eseguiti)

        1. L'accettazione dei lavori eseguiti e l'accertamento della loro corrispondenza al progetto ed alle eventuali variazioni è effettuata, previo sopralluogo, in contraddittorio tra il tecnico incaricato e il beneficiario o un suo incaricato.
        2. L'accettazione dei lavori costituisce l'unica condizione necessaria per l'erogazione del saldo del contributo, sul quale è operata una ritenuta del 10 per cento, corrisposto a seguito della dimostrazione da parte dell'appaltatore della regolarità della propria posizione assicurativa e contributiva nonché dell'osservanza delle norme di sicurezza.
        3. Prima dell'inizio dei lavori, può essere corrisposto un acconto sull'ammontare del contributo per il pagamento anche parziale delle prestazioni professionali relative alla progettazione.
        4. L'inizio dei lavori è documentato mediante la redazione di apposito verbale.


Art. 5.

(Modalità di esecuzione dei pagamenti)

        1. Le somme attribuite ai comuni a seguito della programmazione definita dalle regioni costituiscono apertura di credito della Tesoreria regionale a favore dei sindaci, i quali per l'erogazione del contributo emettono mandati di pagamento in favore dei beneficiari. Le aperture di credito rimaste inestinte alla scadenza dell'esercizio sono automaticamente trasportate all'esercizio successivo.
        2. Il rendiconto è presentato nei sei mesi successivi alla scadenza dell'esercizio nel quale è avvenuto l'esaurimento dell'apertura di credito.
        3. Alle ulteriori occorrenze finanziarie per l'erogazione dei contributi si provvede mediante presentazione di apposita richiesta di finanziamenti.


Art. 6.

(Modifica al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6)

        1. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente:

            "7-bis. 1. Per le finalità del comma 7 il sindaco emana ordinanze libere per agevolare l'accesso dei privati alle provvidenze disposte anche mediante il supporto di soggetti specializzati che assistono i beneficiari delle provvidenze e coadiuvano il sindaco nelle fasi della programmazione, dell'istruttoria sui progetti dei privati e nell'attuazione degli interventi sostitutivi".


Art. 7.

(Legislazione regionale)

        1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le leggi regionali si conformano alle disposizioni della presente legge, che sono di immediata applicazione sino all'emanazione della legislazione regionale concorrente e dei conformi provvedimenti attuativi.


Art. 8.

(Cessazione dello stato di emergenza)

        1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa lo stato di emergenza nelle zone delle regioni Marche e Umbria interessate dalla crisi sismica iniziata il 12 maggio 1997 e dalla stessa data di entrata in vigore della presente legge cessano di produrre effetti tutte le disposizioni amministrative emanate che non sono conformi ai princìpi e alle disposizioni della medesima legge.
        2. I commissari straordinari definiscono le pratiche amministrative pendenti.



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