XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2059
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Proroga di termini)
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero nei
territori delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone
colpite da eventi calamitosi di cui al decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 marzo 1998, n. 61, i termini stabiliti per la presentazione
delle domande di ammissione ai contributi e per gli
adempimenti conseguenti possono essere prorogati, sulla base
di giustificati motivi, con determinazione del sindaco anche
se la proroga è disposta dopo la scadenza dei termini
originariamente previsti.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2028 e
seguenti del codice civile anche nel caso di edifici in
condominio e per il ripristino di parti comuni
preesistenti.
Art. 2.
(Ammontare della spesa ammissibile
a contributo)
1. La spesa ammissibile a contributo per gli interventi di
cui all'articolo 1 è in tutti i casi quella risultante dalla
perizia redatta dal tecnico incaricato e la stima dei lavori è
effettuata sulla base del prezzario regionale vigente o
mediante apposite analisi quando le lavorazioni occorrenti
risultano in tutto o in parte diverse da quelle descritte nel
prezzario.
2. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile a
contributo sono ammesse le varianti nel corso dell'esecuzione
dell'opera per motivi giustificati dal tecnico incaricato che,
allo scopo, redigerà apposita perizia con dettagliata
relazione giustificativa, corredata del quadro comparativo
delle differenze fra l'ammontare delle due stime.
3. Il tecnico incaricato, mediante dichiarazione giurata,
attesta il nesso di causalità tra evento sismico e danno e la
corrispondenza dei lavori periziati alle necessità tecniche
della ricostruzione o della riparazione, conformemente alle
prescrizioni tecniche date.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi di ripristino effettuati a seguito
dell'ordinanza n. 2668 del Ministro dell'interno delegato per
il coordinamento della protezione civile, del 28 settembre
1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8
ottobre 1997.
Art. 3.
(Contenuto del contratto di appalto)
1. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1,
salve particolari necessità esplicative, richieste dalla
specialità dei lavori da eseguire, il contratto di appalto
deve contenere l'indicazione del termine di ultimazione,
l'ammontare delle penalità per il ritardo e il prezzo
complessivo di stima.
2. Sono parti integranti del contratto di appalto:
a) una relazione tecnica descrittiva delle
modalità di esecuzione di ogni categoria di lavori,
l'indicazione della qualità e della provenienza dei materiali
e l'ordine da tenere nell'andamento dei lavori;
b) i disegni esecutivi in scala adeguata, compresi
quelli riguardanti i prospetti. Per le riparazioni di modesta
entità i disegni possono essere semplicemente lineari purché
idonei ad evidenziare gli interventi progettati.
Art. 4.
(Verifica dei lavori eseguiti)
1. L'accettazione dei lavori eseguiti e l'accertamento
della loro corrispondenza al progetto ed alle eventuali
variazioni è effettuata, previo sopralluogo, in
contraddittorio tra il tecnico incaricato e il beneficiario o
un suo incaricato.
2. L'accettazione dei lavori costituisce l'unica
condizione necessaria per l'erogazione del saldo del
contributo, sul quale è operata una ritenuta del 10 per cento,
corrisposto a seguito della dimostrazione da parte
dell'appaltatore della regolarità della propria posizione
assicurativa e contributiva nonché dell'osservanza delle norme
di sicurezza.
3. Prima dell'inizio dei lavori, può essere corrisposto un
acconto sull'ammontare del contributo per il pagamento anche
parziale delle prestazioni professionali relative alla
progettazione.
4. L'inizio dei lavori è documentato mediante la redazione
di apposito verbale.
Art. 5.
(Modalità di esecuzione dei pagamenti)
1. Le somme attribuite ai comuni a seguito della
programmazione definita dalle regioni costituiscono apertura
di credito della Tesoreria regionale a favore dei sindaci, i
quali per l'erogazione del contributo emettono mandati di
pagamento in favore dei beneficiari. Le aperture di credito
rimaste inestinte alla scadenza dell'esercizio sono
automaticamente trasportate all'esercizio successivo.
2. Il rendiconto è presentato nei sei mesi successivi alla
scadenza dell'esercizio nel quale è avvenuto l'esaurimento
dell'apertura di credito.
3. Alle ulteriori occorrenze finanziarie per l'erogazione
dei contributi si provvede mediante presentazione di apposita
richiesta di finanziamenti.
Art. 6.
(Modifica al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6)
1. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il
seguente:
"7-bis. 1. Per le finalità del comma 7 il sindaco
emana ordinanze libere per agevolare l'accesso dei privati
alle provvidenze disposte anche mediante il supporto di
soggetti specializzati che assistono i beneficiari delle
provvidenze e coadiuvano il sindaco nelle fasi della
programmazione, dell'istruttoria sui progetti dei privati e
nell'attuazione degli interventi sostitutivi".
Art. 7.
(Legislazione regionale)
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione. Le leggi regionali si conformano alle
disposizioni della presente legge, che sono di immediata
applicazione sino all'emanazione della legislazione regionale
concorrente e dei conformi provvedimenti attuativi.
Art. 8.
(Cessazione dello stato di emergenza)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
cessa lo stato di emergenza nelle zone delle regioni Marche e
Umbria interessate dalla crisi sismica iniziata il 12 maggio
1997 e dalla stessa data di entrata in vigore della presente
legge cessano di produrre effetti tutte le disposizioni
amministrative emanate che non sono conformi ai princìpi e
alle disposizioni della medesima legge.
2. I commissari straordinari definiscono le pratiche
amministrative pendenti.