XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2057
Onorevoli Colleghi! - Nell'ordinamento giuridico
italiano la medicina legale assurge a dignità di branca
specialistica della medicina. Tale disciplina deve per la sua
intrinseca natura essere dotata di una solida base di
conoscenze cliniche coniugate a conoscenze di ordine
giuridico. Da tale felice connubio nel tempo sono sorte
nozioni che hanno costituito un valido ausilio all'opera
legislativa, sia nella individuazione di deficienze del
diritto codificato, sia alla creazione di istituti giuridici
volti a correggere tali carenze.
Per tale ragione in Italia è stata istituita la disciplina
specialistica in medicina legale e delle assicurazioni che ha
come finalità quella di formare medici che svolgono la loro
attività coniugando diritto e medicina a tutela dello Stato e
del cittadino, svolgendo la loro attività sia come liberi
professionisti (consulenti tecnici dei tribunali, periti del
giudice, medici fiduciari di compagnie assicurative,
consulenti di privati cittadini per singoli casi specifici)
sia come dipendenti di strutture pubbliche o come
professionisti convenzionati con le medesime (commissioni
d'invalidità civile, istituti previdenziali, aziende sanitarie
locali, aziende ospedaliere).
Se ne deduce che tale branca meriti particolare tutela e
dignità nell'ambito delle branche specialistiche mediche, per
la sua peculiarità, anche in ambito legislativo.
Per tali motivi la presente proposta di legge prevede che
l'esercizio della medicina legale sia riservato a coloro che
hanno acquisito una specifica formazione professionale
mediante un corso di specializzazione della durata minima di
quattro anni, frequentato dopo il conseguimento della laurea
in medicina e chirurgia.
La presente proposta di legge però non può e non deve non
tenere conto della realtà attuale dell'esercizio della
medicina legale, laddove nel nostro Paese operano anche
numerosissimi medici, molti dei quali liberi professionisti
che hanno fatto di tale attività fonte esclusiva di lavoro,
che praticano con successo la medicina legale pure non essendo
in possesso del titolo specialistico, ma che hanno maturato
opportuna esperienza, esercitando con diligenza tale branca e
praticandola con pari dignità dello specialista nelle sue
varie forme d'applicazione (consulenti tecnici dei tribunali,
periti del giudice, medici fiduciari di compagnie
assicurative, consulenti di privati cittadini per singoli casi
specifici, componenti le commissioni d'invalidità civile),
acquisendo pertanto un diritto all'esercizio di tale
disciplina, certamente non negabile.
Per tale ragione si propone di istituire anche la figura
ad esaurimento del "medico competente all'esercizio della
medicina legale" comprendente i medici, siano essi dipendenti
o liberi professionisti, che all'atto dell'entrata in vigore
della legge abbiano già praticato per un periodo di tempo pari
a quello della durata della specializzazione universitaria,
vale a dire quattro anni, l'esercizio della medicina legale
quali consulenti tecnici d'ufficio presso il tribunale, o
quali periti del giudice o quali medici fiduciari di compagnia
assicurativa o quali componenti di una commissione
d'invalidità civile o quali medici dipendenti operanti in enti
pubblici nelle medesime attività.