XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2057
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Esercizio della medicina legale).
1. L'esercizio della medicina legale è subordinato ad una
specifica formazione professionale che viene acquisita dopo il
conseguimento della laurea in medicina e chirurgia mediante il
conseguimento, dopo un corso della durata di almeno quattro
anni, del diploma universitario di specializzazione in
medicina legale e delle assicurazioni.
2. L'attività medico-legale può essere svolta anche dai
medici, dipendenti o liberi professionisti, che alla data di
entrata in vigore della presente legge abbiano già praticato,
per un periodo di tempo pari a quello della durata della
specializzazione universitaria di cui al comma 1, l'esercizio
della medicina legale quali consulenti tecnici d'ufficio
presso il tribunale, o periti del giudice o medici fiduciari
di compagnia assicurativa o componenti di una commissione
d'invalidità civile o medici dipendenti operanti in enti
pubblici nelle medesime attività. Tali professionisti sono
inquadrati nella figura ad esaurimento del "medico competente
all'esercizio della medicina legale".
3. L'attività medico-legale può essere svolta
esclusivamente da un medico che ha conseguito il diploma di
cui al comma 1 o che possiede i requisiti previsti dal comma
2.
Art. 2.
(Prestazioni delle aziende sanitarie locali).
1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Le prestazioni di medicina legale sono assicurate
attraverso medici che, dopo il conseguimento della laurea in
medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma
universitario di specializzazione in medicina legale e delle
assicurazioni o medici competenti all'esercizio della medicina
legale".
Art. 3.
(Albo dei consulenti tecnici
nel processo civile).
1. All'articolo 15 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie,
approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il
primo comma è inserito il seguente:
"Possono essere iscritti nell'albo dei consulenti tecnici
per la categoria medico-chirurgica esclusivamente medici che,
dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia,
hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione
in medicina legale e delle assicurazioni, o i medici
competenti all'esercizio della medicina legale".
2. All'articolo 146 delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie
approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono considerati medici legali esclusivamente i medici
che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e
chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di
specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, o i
medici competenti all'esercizio della medicina legale".
Art. 4.
(Albo dei periti nel processo penale).
1. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo
il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini del comma 2 sono considerati
medici legali esclusivamente i medici che, dopo il
conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno
conseguito il diploma universitario di specializzazione in
medicina legale e delle assicurazioni o i medici competenti
all'esercizio della medicina legale".