XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2055
Onorevoli Colleghi! - L'applicazione delle "attenuanti
generiche", previste dall'articolo 62-bis del codice
penale, è oggetto, oggi, delle più disparate ed insensate
applicazioni, giustificate, sovente, con motivi risibili, se
non fosse che a delinquenti incalliti autori di gravi reati
vengono comminate lievi condanne. Il sopracitato articolo
individua quelle circostanze, in aggiunta a quelle "attenuanti
comuni", previste dall'articolo 62 del codice penale che
consentono al giudice di concedere ulteriori riduzioni di
pena. L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche,
ritenuta dal legislatore facoltà del giudice, oggi, di fatto,
è considerata un vero e proprio diritto del reo, applicabile
sempre ed in ogni caso, e quindi "non si negano a nessuno".
Spesso i giudici sono schiacciati da questa discrezionalità e
per non sembrare "cattivi" finiscono per stravolgere la
portata della norma.
Appare evidente, quindi, la necessità di intervenire sulla
materia sia per adeguare la legge alle intenzioni del
legislatore, evitando così, di fatto, interpretazioni ed
applicazioni distorte, sia per contrastare l'aumento della
criminalità. Per questi motivi, la presente proposta di legge
vuole intervenire ponendo una serie di modificazioni, limitate
ma efficienti allo scopo, al testo del codice penale.
Si propone di modificare l'articolo 62-bis del
codice penale, rendendolo più rigoroso. Si estende il divieto
di concessione delle attenuanti generiche ai casi di recidiva
reiterata nonché a chi commette gravissimi delitti: omicidio e
tutti i delitti, non colposi, dai quali derivi la morte di una
o più persone e i reati sessuali contro i minori e le donne.
Il divieto di concessione delle attenuanti generiche si
estende poi a tutti i delitti commessi con finalità di
terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e di
terrorismo internazionale, cioè caratterizzati da atti
violenti contro le persone. Ancora va esteso ai delitti
indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, che tratta dei delitti di competenza della
Direzione distrettuale antimafia: sequestro di persona a scopo
di estorsione, associazione di tipo mafioso, associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti ed altri. Per tutti
tali delitti devono reputarsi sufficienti le attenuanti comuni
indicate dall'articolo 62 del codice penale e quelle speciali
ove previste.
L'articolo 2 prevede la modifica dell'articolo 69 del
codice penale, che prevede la valutazione tra il concorso di
circostanze aggravanti ed attenuanti. Nel nuovo testo si
inserisce il divieto di comparazione delle circostanze per i
casi di recidiva reiterata, cioè per quei delinquenti
condannati già tre volte e che non meritano certamente
vantaggi nell'applicazione delle pene per nuovi reati
commessi.
Con la modifica, prevista dall'articolo 3 della proposta
di legge, dell'articolo 99 del codice penale in materia di
recidiva si elimina, innanzitutto, la discrezionalità dei
giudici nella sua applicazione, e valgono anche qui le
valutazioni già espresse sul "peso" in certi casi della
discrezionalità, che di fatto ha reso inapplicata "la
recidiva"; si fissano in maniera precisa gli aumenti di pena
in caso di recidività del reo, sottraendo ancora una volta
discrezionalità ai giudici che, ad esempio, con l'aumento fino
a due terzi potrebbero dare un aumento di un solo giorno come,
parimenti, potrebbero fare se l'aumento fosse fino ad un
sesto, senza differenziare la maggiore gravità delle
situazioni e comunque vanificando complessivamente le finalità
restrittive che ispirano la proposta di legge, che risponde ad
una precisa volontà degli elettori. Quindi, a seconda dei
casi, la pena viene aumentata di un sesto, di un terzo, della
metà e fino ad un massimo di due terzi.
L'articolo 4, invece, limita l'istituto della prescrizione
eliminando la valutazione, ai fini della determinazione della
pena, delle circostanze attenuanti. Questo è importante,
statisticamente, per molti reati, quali ad esempio: crollo di
costruzioni o altri disastri colposi (articolo 434 del codice
penale), fabbricazione o detenzione di materie esplodenti
(articolo 435 del codice penale), altri delitti contro
l'incolumità pubblica, alterazione di monete (articolo 454 del
codice penale), maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del
codice penale), omicidio colposo (articolo 589 del codice
penale), abbandono di minori ed incapaci (articolo 591 del
codice penale). Per questi reati, indicati a esempio, la pena
edittale massima è di cinque anni e normalmente essi si
prescrivono in dieci anni ma con il concorso di un'attenuante,
di cui con la norma in vigore si valuta la diminuzione minima
e quindi di un solo giorno, la pena diviene di quattro anni,
undici mesi e ventinove giorni, con la conseguente diminuzione
dei tempi di prescrizione in soli cinque anni. La modifica va
ad intervenire anche sui reati che hanno una pena edittale
massima di dieci anni, con prescrizione di quindici anni, ma
che, con il gioco delle attenuanti, viene limitata a dieci
anni, e così via per le altre categorie di reati con la pena
indicata per ciascuna di esse nell'articolo 157 del codice
penale.
Con gli articoli 5 e 6 viene presa in considerazione la
concessione di misure alternative alla detenzione e di
benefici ai recidivi, inasprendo il regime penitenziario con
l'allungamento dei termini per la concessione dei benefici
stessi e quindi obbligandoli a periodi di detenzione più
lunghi prima della concessione. Mentre con la modifica, la
liberazione anticipata, che oggi opera considerando singoli
semestri di pena scontata, viene invece valutata annualmente
per i recidivi con conseguente maggiore restrizione del
beneficio.
L'articolo 7, infine, limita i casi di applicabilità dei
benefici previsti dalla legge 27 maggio 1998, n. 165, la
cosiddetta "legge Simeone", riguardo all'esecuzione delle pene
detentive, che ha modificato l'articolo 656 del codice di
procedura penale. La sospensione dell'esecutività della
condanna e l'avviso al reo della possibilità di accedere a
misure alternative, qualora siano previste, con la presente
modifica, viene esclusa nei casi di recidiva reiterata.
In sintesi, la presente proposta di legge, pur se in piena
sintonia con l'articolo 27 del dettato costituzionale, che
recita: "Le pene devono tendere alla rieducazione del
condannato", prevede nei casi di recidività del reo un
inasprimento del regime della pena e della concessione di
misure alternative e di benefici, come richiesto dalla
pubblica opinione e in conformità a quanto tutti gli
schieramenti politici hanno promesso in campagna
elettorale.