XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2055




        Onorevoli Colleghi! - L'applicazione delle "attenuanti generiche", previste dall'articolo 62-bis del codice penale, è oggetto, oggi, delle più disparate ed insensate applicazioni, giustificate, sovente, con motivi risibili, se non fosse che a delinquenti incalliti autori di gravi reati vengono comminate lievi condanne. Il sopracitato articolo individua quelle circostanze, in aggiunta a quelle "attenuanti comuni", previste dall'articolo 62 del codice penale che consentono al giudice di concedere ulteriori riduzioni di pena. L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta dal legislatore facoltà del giudice, oggi, di fatto, è considerata un vero e proprio diritto del reo, applicabile sempre ed in ogni caso, e quindi "non si negano a nessuno". Spesso i giudici sono schiacciati da questa discrezionalità e per non sembrare "cattivi" finiscono per stravolgere la portata della norma.
        Appare evidente, quindi, la necessità di intervenire sulla materia sia per adeguare la legge alle intenzioni del legislatore, evitando così, di fatto, interpretazioni ed applicazioni distorte, sia per contrastare l'aumento della criminalità. Per questi motivi, la presente proposta di legge vuole intervenire ponendo una serie di modificazioni, limitate ma efficienti allo scopo, al testo del codice penale.
        Si propone di modificare l'articolo 62-bis del codice penale, rendendolo più rigoroso. Si estende il divieto di concessione delle attenuanti generiche ai casi di recidiva reiterata nonché a chi commette gravissimi delitti: omicidio e tutti i delitti, non colposi, dai quali derivi la morte di una o più persone e i reati sessuali contro i minori e le donne. Il divieto di concessione delle attenuanti generiche si estende poi a tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo internazionale, cioè caratterizzati da atti violenti contro le persone. Ancora va esteso ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che tratta dei delitti di competenza della Direzione distrettuale antimafia: sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed altri. Per tutti tali delitti devono reputarsi sufficienti le attenuanti comuni indicate dall'articolo 62 del codice penale e quelle speciali ove previste.
        L'articolo 2 prevede la modifica dell'articolo 69 del codice penale, che prevede la valutazione tra il concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti. Nel nuovo testo si inserisce il divieto di comparazione delle circostanze per i casi di recidiva reiterata, cioè per quei delinquenti condannati già tre volte e che non meritano certamente vantaggi nell'applicazione delle pene per nuovi reati commessi.
        Con la modifica, prevista dall'articolo 3 della proposta di legge, dell'articolo 99 del codice penale in materia di recidiva si elimina, innanzitutto, la discrezionalità dei giudici nella sua applicazione, e valgono anche qui le valutazioni già espresse sul "peso" in certi casi della discrezionalità, che di fatto ha reso inapplicata "la recidiva"; si fissano in maniera precisa gli aumenti di pena in caso di recidività del reo, sottraendo ancora una volta discrezionalità ai giudici che, ad esempio, con l'aumento fino a due terzi potrebbero dare un aumento di un solo giorno come, parimenti, potrebbero fare se l'aumento fosse fino ad un sesto, senza differenziare la maggiore gravità delle situazioni e comunque vanificando complessivamente le finalità restrittive che ispirano la proposta di legge, che risponde ad una precisa volontà degli elettori. Quindi, a seconda dei casi, la pena viene aumentata di un sesto, di un terzo, della metà e fino ad un massimo di due terzi.
        L'articolo 4, invece, limita l'istituto della prescrizione eliminando la valutazione, ai fini della determinazione della pena, delle circostanze attenuanti. Questo è importante, statisticamente, per molti reati, quali ad esempio: crollo di costruzioni o altri disastri colposi (articolo 434 del codice penale), fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (articolo 435 del codice penale), altri delitti contro l'incolumità pubblica, alterazione di monete (articolo 454 del codice penale), maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale), omicidio colposo (articolo 589 del codice penale), abbandono di minori ed incapaci (articolo 591 del codice penale). Per questi reati, indicati a esempio, la pena edittale massima è di cinque anni e normalmente essi si prescrivono in dieci anni ma con il concorso di un'attenuante, di cui con la norma in vigore si valuta la diminuzione minima e quindi di un solo giorno, la pena diviene di quattro anni, undici mesi e ventinove giorni, con la conseguente diminuzione dei tempi di prescrizione in soli cinque anni. La modifica va ad intervenire anche sui reati che hanno una pena edittale massima di dieci anni, con prescrizione di quindici anni, ma che, con il gioco delle attenuanti, viene limitata a dieci anni, e così via per le altre categorie di reati con la pena indicata per ciascuna di esse nell'articolo 157 del codice penale.
        Con gli articoli 5 e 6 viene presa in considerazione la concessione di misure alternative alla detenzione e di benefici ai recidivi, inasprendo il regime penitenziario con l'allungamento dei termini per la concessione dei benefici stessi e quindi obbligandoli a periodi di detenzione più lunghi prima della concessione. Mentre con la modifica, la liberazione anticipata, che oggi opera considerando singoli semestri di pena scontata, viene invece valutata annualmente per i recidivi con conseguente maggiore restrizione del beneficio.
        L'articolo 7, infine, limita i casi di applicabilità dei benefici previsti dalla legge 27 maggio 1998, n. 165, la cosiddetta "legge Simeone", riguardo all'esecuzione delle pene detentive, che ha modificato l'articolo 656 del codice di procedura penale. La sospensione dell'esecutività della condanna e l'avviso al reo della possibilità di accedere a misure alternative, qualora siano previste, con la presente modifica, viene esclusa nei casi di recidiva reiterata.
        In sintesi, la presente proposta di legge, pur se in piena sintonia con l'articolo 27 del dettato costituzionale, che recita: "Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato", prevede nei casi di recidività del reo un inasprimento del regime della pena e della concessione di misure alternative e di benefici, come richiesto dalla pubblica opinione e in conformità a quanto tutti gli schieramenti politici hanno promesso in campagna elettorale.




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