XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2055
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 62-bis del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 62-bis - (Attenuanti generiche). - Il giudice,
indipendentemente dalla circostanze previste nell'articolo 62,
può prendere in considerazione altre circostanze diverse,
qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della
pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini
dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza,
la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze
indicate nel predetto articolo 62.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano:
1) ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma;
2) a tutti i delitti, non colposi, dai quali derivi la
morte di una o più persone;
3) ai delitti previsti dagli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quinquies, 609-bis e
609-octies;
4) a tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo
e di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo
internazionale;
5) ai delitti indicati nell'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale".
Art. 2.
1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi
i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, ed a qualsiasi
altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di
specie diversa o determini la misura della pena in modo
indipendente da quella ordinaria del reato".
Art. 3.
1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 99 - (Recidiva). - Chi, dopo essere stato
condannato per un reato, ne commette un altro, è sottoposto ad
un aumento di un sesto della pena da infliggere per il nuovo
reato.
La pena è aumentata di un terzo:
1) se il nuovo reato è della stessa indole;
2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni
dalla condanna precedente;
3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo
l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il
condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della
pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al
secondo comma, l'aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della
pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi
previsti dal secondo comma, è di due terzi.
In nessun caso l'aumento di pena per effetto della
recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle
condanne precedenti alla commissione del nuovo reato".
Art. 4.
1. Il secondo comma dell'articolo 157 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha
riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il
reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo
di pena stabilito per le circostanze aggravanti".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio
1975, n. 354 è inserito il seguente:
"Art. 30-quater- (Concessione dei permessi
premio ai recidivi). - 1. I permessi premio posso essere
concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva
prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale,
nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo
30-ter:
a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un
terzo della pena;
b) alla lettera b) dopo l'espiazione
della metà della pena;
c) alle lettere c) e d) dopo
l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre
quindici anni".
2. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, è sostituito dal seguente:
"1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre
anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale
fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena
da scontare. Il condannato, al quale sia stata applicata la
recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice
penale, può essere affidato al servizio sociale se la pena
detentiva inflitta non supera i due anni".
3. Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:
"1. La pena della reclusione non superiore a quattro
anni, anche se costituente parte residua di maggior pena,
nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella
propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero
in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando
trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore
ad anni dieci con lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età
inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre
sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare
assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente
gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi sanitari
territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se
inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate
esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la
recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice
penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la
pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di
maggior pena, non supera due anni".
4. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
"1-bis. La detenzione domiciliare può essere
applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in
misura non superiore a due anni, anche se costituente parte
residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di
cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per
l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale
misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato
commetta altri reati. La presente disposizione non si applica
ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a
quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista
dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale".
5. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è
inserito il seguente:
"Art. 50-bis - (Concessione della semilibertà ai
recidivi). ˆâ11. La semilibertà può essere concessa ai
detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista
dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto
dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si
tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel
comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge di
almeno tre quarti di essa".
6. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, è sostituito dal seguente:
"1. Al condannato a pena detentiva che abbia dato
prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa,
quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo
più efficace reinserimento nella società, una detrazione di
quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena
scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in
stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. Per
il condannato, al quale sia stata applicata la recidiva
prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, è
concessa una detrazione di novanta giorni per ogni singolo
anno di pena scontata".
7. Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26
luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
"1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi
previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la
semilibertà non possono essere concessi al condannato che ha
posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo
385 del codice penale".
8. Dopo il comma 7 dell'articolo 58-quater della
legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:
"7-bis. L'affidamento in prova al servizio
sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione
domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più
di una volta al condannato al quale sia stata applicata la
recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice
penale".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è
inserito seguente:
"Art. 94-bis - (Concessione dei benefìci ai recidivi).
1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e
l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di
persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata
applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma,
del codice penale, possono essere concessi se la pena
detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni.
La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e
l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di
persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata
applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma,
del codice penale, possono essere concessi una sola volta".
Art. 7.
1. Il comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5
non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di
cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di
custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza
diviene definitiva;
c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata
applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma,
del codice penale".