XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2054
Onorevoli Colleghi! - Il legislatore del 1993, in una
peculiare situazione politica, al fine di favorire il ricambio
ai vertici delle amministrazioni locali, decise di porre un
limite di immediata rieleggibilità per i sindaci e i
presidenti delle province che avessero ricoperto due mandati
consecutivi.
Successivamente, venne posto un correttivo con la legge 30
aprile 1999, n. 120, che consentiva un terzo mandato qualora
uno dei due precedenti avesse avuto durata inferiore a due
anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni
volontarie. Ciò avvenne considerando la metà della durata
fissata in 5 anni in virtù della stessa legge del 1999, ma
senza considerare che fino a quel momento quella stessa durata
era stata di 4 anni (ed a queste ipotesi la nuova norma si
sarebbe applicata ancora per molto tempo): della confusione
parve edotto lo stesso relatore Villone, che dichiarò nella
seduta del 16 marzo 1999 dell'Assemblea del Senato della
Repubblica (in sede di esame del disegno di legge che avrebbe
poi dato luogo alla legge n. 120 del 1999) che il testo
prendeva "in considerazione un'ipotesi minore, per cosi dire,
cioè non rompe il principio dei due mandati, ma lo corregge
per il caso in cui - che si verifica frequentemente -
nell'ambito dei due mandati ce ne sia stato uno molto breve
per un qualsiasi motivo diverso dalle dimissioni volontarie.
Possiamo parlare di incidente di percorso, per definirlo in
modo sintetico. In questo caso, si riconosce la possibilità
del terzo mandato, sempre che uno dei due mandati precedenti
abbia avuto una durata inferiore alla metà del mandato stesso
(i due anni, sei mesi e un giorno che ovviamente sono riferiti
alla durata di cinque anni che si prospetta nel
provvedimento)".
Il tenore letterale della modifica, quindi, non rende
appieno l'intenzione del legislatore: il Senato della
Repubblica respinse diversi emendamenti nella stessa materia
anche perché ritenne fondate le spiegazioni rese dal relatore,
che in realtà non furono appieno riflesse nella norma.
Quest'ultima fece riferimento al solo caso della carica di
cinque anni introdotta dalla legge, dimezzandola ai fini del
conteggio del mandato da considerare per il terzo rinnovo,
ignorando che vi erano - ed anzi, erano la stragrande
maggioranza - casi in cui il conteggio dei due anni e mezzo si
applicava a mandati di quattro anni, perché condotti in base
alla vecchia legge del 1993: nella logica del senatore
Villone, a questi ultimi si sarebbe dovuto applicare il
conteggio della "durata inferiore alla metà del mandato
stesso", e cioè soltanto due anni (tant'è vero che
incidentalmente il predetto senatore riferiva il termine
maggiore ai soli mandati di cinque anni di durata che si
istituivano per la prima volta nel provvedimento).
Alla luce di queste considerazioni, con la presente
proposta di legge si intende riportare il testo normativo (nel
frattempo consacrato nell'articolo 51 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267) all'originario intento del
legislatore, che corrisponde a razionalità e tende a sanare
situazioni che altrimenti rischiano di essere assoggettate a
trattamenti ingiustificatamente differenziati.