XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2054




        Onorevoli Colleghi! - Il legislatore del 1993, in una peculiare situazione politica, al fine di favorire il ricambio ai vertici delle amministrazioni locali, decise di porre un limite di immediata rieleggibilità per i sindaci e i presidenti delle province che avessero ricoperto due mandati consecutivi.
        Successivamente, venne posto un correttivo con la legge 30 aprile 1999, n. 120, che consentiva un terzo mandato qualora uno dei due precedenti avesse avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Ciò avvenne considerando la metà della durata fissata in 5 anni in virtù della stessa legge del 1999, ma senza considerare che fino a quel momento quella stessa durata era stata di 4 anni (ed a queste ipotesi la nuova norma si sarebbe applicata ancora per molto tempo): della confusione parve edotto lo stesso relatore Villone, che dichiarò nella seduta del 16 marzo 1999 dell'Assemblea del Senato della Repubblica (in sede di esame del disegno di legge che avrebbe poi dato luogo alla legge n. 120 del 1999) che il testo prendeva "in considerazione un'ipotesi minore, per cosi dire, cioè non rompe il principio dei due mandati, ma lo corregge per il caso in cui - che si verifica frequentemente - nell'ambito dei due mandati ce ne sia stato uno molto breve per un qualsiasi motivo diverso dalle dimissioni volontarie. Possiamo parlare di incidente di percorso, per definirlo in modo sintetico. In questo caso, si riconosce la possibilità del terzo mandato, sempre che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore alla metà del mandato stesso (i due anni, sei mesi e un giorno che ovviamente sono riferiti alla durata di cinque anni che si prospetta nel provvedimento)".
        Il tenore letterale della modifica, quindi, non rende appieno l'intenzione del legislatore: il Senato della Repubblica respinse diversi emendamenti nella stessa materia anche perché ritenne fondate le spiegazioni rese dal relatore, che in realtà non furono appieno riflesse nella norma. Quest'ultima fece riferimento al solo caso della carica di cinque anni introdotta dalla legge, dimezzandola ai fini del conteggio del mandato da considerare per il terzo rinnovo, ignorando che vi erano - ed anzi, erano la stragrande maggioranza - casi in cui il conteggio dei due anni e mezzo si applicava a mandati di quattro anni, perché condotti in base alla vecchia legge del 1993: nella logica del senatore Villone, a questi ultimi si sarebbe dovuto applicare il conteggio della "durata inferiore alla metà del mandato stesso", e cioè soltanto due anni (tant'è vero che incidentalmente il predetto senatore riferiva il termine maggiore ai soli mandati di cinque anni di durata che si istituivano per la prima volta nel provvedimento).
        Alla luce di queste considerazioni, con la presente proposta di legge si intende riportare il testo normativo (nel frattempo consacrato nell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) all'originario intento del legislatore, che corrisponde a razionalità e tende a sanare situazioni che altrimenti rischiano di essere assoggettate a trattamenti ingiustificatamente differenziati.




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