XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2054
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 è sostituito
dal seguente:
"3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se,
per causa diversa dalle dimissioni volontarie, uno dei due
mandati precedenti ha avuto durata inferiore alla metà del
termine previsto dalla legge vigente al momento in cui è stato
conferito".
2. Ai sindaci ed ai presidenti di provincia che hanno
svolto il loro mandato sotto la vigenza dell'articolo 2, comma
1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, prima che nei loro
confronti avesse effetto la disciplina in materia di durata
degli organi elettivi di comuni e province introdotta
dall'articolo 7, comma l, della legge 30 aprile 1999, n. 120,
è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due
mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, per
causa diversa dalle dimissioni volontarie.