XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2054




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se, per causa diversa dalle dimissioni volontarie, uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore alla metà del termine previsto dalla legge vigente al momento in cui è stato conferito".

        2. Ai sindaci ed ai presidenti di provincia che hanno svolto il loro mandato sotto la vigenza dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, prima che nei loro confronti avesse effetto la disciplina in materia di durata degli organi elettivi di comuni e province introdotta dall'articolo 7, comma l, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.



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