XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2052
Onorevoli Colleghi! - All'origine della nascita delle
Autorità indipendenti, istituite nel corso degli anni per
rispondere ad istanze diverse, vi è la comune esigenza di
individuare nuove soluzioni rispetto a fenomeni emergenti
dell'ordinamento istituzionale. Sulla scia di quanto avvenuto
nei principali Paesi occidentali, è progressivamente maturata
la consapevolezza che taluni diritti riconosciuti a livello
costituzionale, sempre più apertamente in gioco nelle moderne
democrazie, necessitano di forme di tutela differenziate,
imperniate su organismi caratterizzati dalla loro posizione di
neutralità rispetto agli interessi confliggenti.
Per garantire l'esercizio di tali diritti, è apparso in
concreto necessario individuare modelli organizzativi e
procedimentali diversi da quelli tradizionalmente rinvenibili
nell'ambito della pubblica amministrazione. Il legislatore ha
così interpretato istanze diffuse tra gli operatori di settore
e la generalità dei cittadini, volte ad affidare compiti di
disciplina di determinati ambiti economici e sociali ad
organismi collocati in una particolare posizione di terzietà,
di rafforzata imparzialità rispetto agli interessi in campo.
Interessi, si badi bene, pubblici e privati, individuali e
collettivi, sociali ed economici, rispetto ai quali risulta
nettamente superata un'impostazione dirigista, e sussiste,
invece, l'esigenza di un'obiettiva applicazione di regole a
salvaguardia di istanze di carattere generale.
Un'economia aperta ed ispirata alla libera concorrenza non
può, del resto, significare l'assenza di regole e richiede,
invece, la presenza di regolatori attenti ad
evitare abusi e distorsioni, a garanzia di un corretto
funzionamento del mercato. Ciò non toglie che gli interventi
regolatori debbano essere preventivamente sottoposti ad una
rigorosa verifica attraverso l'analisi dell'impatto delle
norme sulle imprese, i consumatori e gli utenti. E', in
particolare, necessario che le limitazioni imposte agli
operatori economici trovino un puntuale riscontro in termini
di benefìci per i cittadini. Non va poi trascurato come
l'attività dell'Autorità realizzi una importante forma di
tutela per le stesse imprese.
Per qualche aspetto può dirsi che le Autorità si collocano
in una zona di confine tra pubblico e privato, ove la presenza
di apparati amministrativi tradizionali risulterebbe invasiva
e controproducente e dove, al contempo, lasciare campo libero
alla pura logica della competizione tra soggetti economici
rischierebbe di risolversi nel prevalere degli interessi forti
a scapito di quelli più deboli ed, in primo luogo, delle
esigenze della generalità dei cittadini.
Un tratto caratteristico delle Autorità indipendenti è la
loro legittimazione dal basso piuttosto che dall'alto.
Un'Autorità può infatti consolidare ed affermare il suo ruolo
solo se è oggetto di consenso da parte degli operatori del
settore, delle associazioni rappresentative degli interessi
collettivi e diffusi, dei comuni cittadini che la considerano
un efficace strumento di tutela di loro diritti primari. Ne
consegue che l'attività delle Autorità richiede di essere
sottoposta al costante controllo della società civile
attraverso il ricorso agli opportuni strumenti di
comunicazione e di confronto. Tale principio ha, e deve avere,
un sempre più puntuale riscontro nelle norme che disciplinano
l'attività di vigilanza, amministrativa e di regolazione delle
Autorità, tenute a svolgersi attraverso il rapporto con tutte
le categorie sociali interessate.
Ciò non può implicare, peraltro, l'estraneità delle
Autorità indipendenti rispetto agli organi attraverso i quali
nel nostro ordinamento si esprime la sovranità popolare, con i
quali occorre, al contrario, creare circuiti comunicativi e
propositivi. Le Camere, in primo luogo, non possono rimanere
escluse da una puntuale conoscenza e verifica dell'azione
svolta dalle Autorità. Il Parlamento, che istituisce con legge
le Autorità e per ciò solo è responsabile del loro operato,
non può limitarsi ad intervenire nel procedimento di nomina
dei componenti, ma deve essere posto nelle condizioni di
stabilire rapporti con le Autorità e di conoscerne in maniera
approfondita l'operato.
Il Governo, d'altro canto, oltre ad avere un ruolo nel
procedimento di nomina, sembra tenuto ad alimentare forme di
comunicazione e di collaborazione con le Autorità le quali, a
loro volta, non possono prescindere dall'interloquire con il
vertice politico e con talune strutture amministrative. Punto
fermo nei rapporti con il Governo deve essere tuttavia la
salvaguardia dell'indipendenza delle Autorità. Tale principio,
da ritenere assolutamente intangibile, non cancella di certo
le funzioni di indirizzo generale del Governo in materia
economica ed il loro impatto anche per i servizi di pubblica
utilità. Anche in questi ultimi casi, tuttavia, va assicurata
la piena autonomia e indipendenza delle Autorità
nell'esercizio delle proprie funzioni.
Con la presente proposta di legge si intende innanzitutto
ribadire la perdurante validità ed attualità del modello delle
Autorità indipendenti, ed in particolare modo delle Autorità
con competenze in ambito economico. Rispetto a queste ultime
va sottolineata l'imprescindibile esigenza, in una delicata
fase di privatizzazione di importanti settori economici ed in
particolare di servizi pubblici, di disporre di organismi ad
alto tasso di imparzialità in grado di garantire, sulla base
dei princìpi ed in attuazione degli obiettivi stabiliti dalla
legge, la piena tutela della concorrenza e, al contempo, la
salvaguardia degli interessi dei consumatori e degli utenti.
Compiere, in questa fase, un salto all'indietro, riconsegnando
alle burocrazie ministeriali competenze di così rilevante
impatto, il cui esercizio verrebbe a quel punto
inevitabilmente condizionato dalla "ragion politica",
rappresenterebbe un evidente arretramento rispetto agli
attuali
livelli di autonomia dei mercati e di tutela dei diritti di
cittadinanza. Le Autorità indipendenti, è bene ribadirlo,
lungi dal rappresentare un realtà peculiare del nostro Paese,
sono da lungo tempo note, ovviamente in forme articolate e
diversificate, agli ordinamenti delle più importanti
democrazie occidentali, dove rappresentano un importante
presidio di fondamentali diritti economici e sociali.
Ma vi è assai di più. Negare, infatti, oggi la funzione
delle Autorità significherebbe esasperare quel conflitto di
interessi che, come rilevato da molteplici osservatori
nazionali ed internazionali, affligge l'attuale Presidente del
Consiglio dei ministri. Sarebbe paradossale se il Governo, che
non ha seriamente affrontato tale macroscopica questione,
ampliasse l'oggetto del contendere, rendendo concreti ed
attuali una molteplicità di conflitti, che potrebbero spaziare
dalle assicurazioni al settore delle telecomunicazioni. Il
Governo, che ha già assunto numerose decisioni foriere di
immediati benefìci per il Presidente del Consiglio dei
ministri, risulterebbe in tal modo investito da una pluralità
di competenze in ambito economico il cui esercizio avrebbe
immediati e diretti riflessi sulle fortune del suo principale
azionista.
Un alibi per lo smantellamento delle Autorità non può
nemmeno essere costituito dalla mancanza di una copertura di
livello costituzionale, che pure è opportuno introdurre come
aveva giustamente rilevato la Commissione bicamerale per le
riforme costituzionali. Le Autorità fanno ormai parte
integrante del "diritto costituzionale europeo" e due
organismi in particolare - l'Autorità per la tutela della
concorrenza e del mercato ed il Garante per la tutela dei dati
personali - sono resi necessari dal diritto comunitario. Il
modello delle Autorità ha quindi piena cittadinanza
nell'ordinamento nazionale.
Le Autorità vanno oggi rafforzate e l'essenzialità, oggi
più che ieri, del loro ruolo deve essere resa evidente
all'opinione pubblica. Occorre tuttavia impegnarsi in
un'attività legislativa che razionalizzi e definisca un
modello, sia pure flessibile, di "Autorità indipendente", al
fine di rendere più trasparente ed efficace l'azione delle
singole Autorità. I princìpi che connotano la natura delle
Autorità e ne giustificano la presenza nell'ordinamento,
devono trovare piena attuazione, anche al fine di superare i
rilievi che, nel corso degli anni, sono stati mossi a tali
organismi, relativi, ad esempio, alla loro presunta
irresponsabilità ed autoreferenzialità. Per converso va
ridimensionata, attraverso opportuni accorpamenti, la
proliferazione di Autorità che è in effetti intervenuta nel
corso degli anni.
Gli articoli 1 e 2 chiariscono le finalità e l'ambito di
applicazione della proposta di legge, che è volta a stabilire
alcuni princìpi in materia di organizzazione e di
funzionamento delle Autorità indipendenti, con particolare
riguardo a quelle con compiti di controllo e regolazione del
mercato. Tratto caratteristico di tali organismi è la piena
indipendenza nell'esercizio delle competenze attribuitegli
dalla legge, che non deve venire meno neanche nei casi in cui
la legge riconosce al Governo un potere di indirizzo generale
nei settori in cui operano le Autorità.
L'articolo 3 disciplina la composizione delle Autorità con
l'obiettivo di assicurare l'effettiva indipendenza ed
autonomia delle stesse. A tale fine si prevede che i
componenti dell'Autorità, oltre ad essere nominati con il
consenso di un'ampia maggioranza parlamentare, più estesa
della maggioranza di governo, debbano essere scelti con
criteri che evitino nomine dettate esclusivamente da ragioni
politiche.
Ai medesimi princìpi è ispirato l'articolo 4 che, nel
disciplinare lo stato giuridico ed economico dei componenti,
prevede una serie di incompatibilità anche successive al
termine del mandato.
L'articolo 5 detta norme in materia di organizzazione
delle Autorità, sancendone l'autonomia organizzativa,
contabile ed amministrativa. In tale ambito appare opportuno
pervenire ad un relativo grado di omogeneità delle discipline
delle diverse Autorità, evitando disarmonie non giustificate
da ragioni funzionali. Ciò vale, in
particolare, per i trattamenti economici e normativi del
personale e per le modalità di finanziamento delle Autorità,
da disciplinare secondo equità ed assicurando la certezza
delle risorse.
L'articolo 6 regola l'esercizio del potere regolamentare
con l'intento di assicurare la trasparenza e la piena
legittimità delle procedure. Al Consiglio di Stato è
riconosciuto sia un ruolo consultivo sia quello di unico
giudice dei ricorsi avverso i regolamenti.
L'articolo 7 disciplina lo svolgimento dei procedimenti
volti all'adozione di atti regolamentari e generali,
prevedendo la partecipazione all'attività istruttoria di
organismi che siano espressione degli operatori di settore e
dei destinatari delle norme, nonché dei soggetti
rappresentativi di interessi collettivi e diffusi. L'adozione
dei predetti atti - ed è questa una novità estremamente
importante - deve inoltre essere preceduta da un'analisi di
impatto della regolamentazione sull'attività delle imprese e
sugli interessi dei consumatori e degli utenti. Le Autorità
dovranno, in particolare, dotarsi degli strumenti per
effettuare l'analisi costi-benefìci dei singoli atti di
regolazione. L'attività di regolazione dovrà essere in ogni
caso diretta a conseguire gli obiettivi predefiniti con il
minor sacrificio degli interessi coinvolti.
L'articolo 8 estende ai procedimenti individuali promossi
dalle Autorità l'applicazione dei princìpi posti dalla legge
n. 241 del 1990, e successive modificazioni, prevedendo
altresì, per i procedimenti contenziosi e sanzionatori, il
diritto al contraddittorio orale e la separazione tra funzioni
istruttorie e funzioni giudicanti.
L'articolo 9 reca norme generali relative all'irrogazione
di sanzioni amministrative da parte delle Autorità.
L'articolo 10 introduce un tentativo di conciliazione -
necessario ai fini della presentazione di un eventuale ricorso
giurisdizionale - per la risoluzione di controversie tra
privati relative ai settori di competenza delle Autorità.
L'articolo 11 disciplina i ricorsi giurisdizionali avverso
i provvedimenti dell'Autorità. E' sempre ammesso il ricorso
innanzi al giudice amministrativo. La competenza è attribuita
al tribunale amministrativo regionale del Lazio. Il ricorso
può essere proposto anche da associazioni portatrici di
interessi collettivi e diffusi.
L'articolo 12 è volto ad arricchire e valorizzare i
rapporti istituzionali delle Autorità con Parlamento, Governo
e analoghe autorità dell'Unione europea e di Stati esteri.
L'articolo 13 istituisce un'apposita Commissione
parlamentare per i rapporti con le Autorità. La Commissione
esprime, a maggioranza dei due terzi, i pareri sulle
designazioni relative ai componenti delle Autorità. Esprime i
pareri sugli indirizzi generali del Governo in merito
all'attività di talune Autorità, esamina le relazioni annuali,
i pareri e le segnalazioni delle Autorità e svolge audizioni
dei componenti delle Autorità. La Commissione intende favorire
un confronto pieno ed efficace con il Parlamento che, senza
metterne in discussione l'indipendenza, consenta di verificare
la rispondenza dell'operato delle Autorità agli obiettivi
stabiliti dalle leggi istitutive.
L'articolo 14 contiene talune disposizioni volte a rendere
più organiche e coerenti le competenze di singole Autorità di
settore. In particolare, il comma 1 trasferisce alla
Commissione nazionale per la società e la borsa, che viene
denominata "Commissione nazionale per le società quotate in
borsa, le assicurazioni private e di interesse collettivo ed i
fondi previdenziali", le competenze dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo e della Commissione per la vigilanza sui fondi
pensione, che vengono contestualmente soppressi. Tale
significativa innovazione mira a semplificare il sistema delle
Autorità preposte al controllo dei mercati finanziari in
analogia a quanto avvenuto in Gran Bretagna con la recente
istituzione della Financial Services Authority. Ciò
consentirebbe di ridurre gli adempimenti a carico degli
operatori e gli oneri per il bilancio dello Stato. Il comma 2
attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas le
funzioni
statali in materia di regolamentazione e controllo sui
servizi idrici di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e
successive modificazioni. In tal modo le competenze di
controllo e regolazione sui servizi idrici - un settore di
pubblica utilità alla pari dell'elettricità e del gas - a
tutela di un assetto concorrenziale del mercato e dei diritti
degli utenti, vengono coerentemente ricondotte all'Autorità di
settore sottraendole all'influenza del Governo. Per le
medesime ragioni, il comma 3 attribuisce all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni le competenze in materia di
regolamentazione postale previste dal decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261. In tal modo si pone tra l'altro riparo
all'attuale situazione di conflitto di interessi determinata
dalla circostanza che il Governo, che dovrebbe tutelare gli
interessi generali, regola un settore nel quale agisce in
posizione dominante una società a prevalente capitale
pubblico. Il comma 4 fa salva la peculiare disciplina
concernente la Banca d'Italia. Il comma 5 attribuisce
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche la
competenza nei confronti delle aziende e degli istituti di
credito, un ambito dove attualmente la tutela della
concorrenza è affidata alla Banca d'Italia. Viene peraltro
previsto che l'Autorità, prima di adottare i provvedimenti di
competenza, acquisisca preventivamente il parere della Banca
d'Italia e, se del caso, di altre Autorità di settore. Il
comma 6 trasforma in Agenzia, sottoposta ai poteri di
indirizzo e vigilanza del Ministro per la funzione pubblica,
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
che non sembra presentare i requisiti delle Autorità
considerate nella proposta di legge, salvaguardandone tuttavia
l'autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e
contabile nonché facendo salve le competenze riconosciutela
dalla legge.