XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2052
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali)
1. La presente legge stabilisce princìpi e norme generali
in ordine all'organizzazione e alle funzioni delle Autorità
indipendenti, di seguito denominate "Autorità", indicate
all'articolo 2. Restano ferme, in quanto compatibili con la
presente legge, le discipline di settore relative a ciascuna
delle Autorità.
2. Le Autorità sono costituite e disciplinate dalla legge,
con compiti di regolazione e di controllo del mercato al fine
di assicurare la promozione e la tutela della concorrenza; la
garanzia dei diritti dei consumatori e degli utenti; la
protezione di diritti ed interessi di carattere fondamentale
stabiliti dalla Costituzione e dai Trattati istitutivi
dell'Unione europea.
3. Le Autorità sono dotate di autonomia organizzativa,
funzionale, contabile e gestionale e perseguono le finalità
stabilite dalla legge istitutiva con indipendenza di giudizio
e di valutazione.
4. Le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità, nei casi in cui la legge istitutiva lo preveda,
tengono conto degli indirizzi generali di politica economica
adottati dal Governo.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Sono Autorità ai fini della presente legge:
a) la Commissione nazionale per le società e la
borsa, istituita con legge 7 giugno 1974, n. 216. La
Commissione, alla quale vengono trasferite le funzioni
esercitate dall'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito
con legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni,
e dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita
dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge,
assume la denominazione di "Commissione nazionale per le
società quotate in borsa, le assicurazioni private e di
interesse collettivo ed i fondi previdenziali";
b) la Commissione di garanzia dell'attuazione
della legge sull'esercizio del diritto di sciopero, istituita
con legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive
modificazioni;
c) l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
successive modificazioni;
d) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas,
istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive
modificazioni. L'Autorità, alla quale sono trasferite le
funzioni statali di regolazione e di controllo in materia di
risorse idriche, ai sensi dell'articolo 14 della presente
legge, assume la denominazione di "Autorità per l'energia
elettrica, il gas e l'acqua";
e) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni. Ai sensi dell'articolo 14 della presente legge
all'Autorità sono trasferite le funzioni di autorità e di
regolamentazione del mercato postale previste dal decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attualmente esercitate dal
Ministero per le comunicazioni;
f) l'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, istituita con legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni;
g) il Garante per la protezione dei dati
personali, istituito con la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni.
Art. 3
(Composizione del collegio)
1. Ciascuna Autorità è organo collegiale composto dal
Presidente e da quattro membri, nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo circa le
nomine sono previamente sottoposte al parere della Commissione
parlamentare di cui all'articolo 13.
2. La Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 può
procedere all'audizione delle persone designate. In nessun
caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del
parere favorevole espresso a maggioranza di due terzi dei
componenti la Commissione.
3. I componenti delle Autorità sono scelti tra persone di
indiscussa moralità ed indipendenza e di comprovata esperienza
e competenza nei settori in cui operano le stesse Autorità.
4. Il curriculum dei componenti delle Autorità è
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in allegato ai
decreti di nomina.
5. I componenti delle Autorità sono nominati per un
periodo di quattro anni e non possono essere confermati nella
carica.
6. In caso di gravi e persistenti violazioni della legge
istitutiva, di impossibilità di funzionamento o di prolungata
inattività, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare, previo
parere favorevole espresso a maggioranza di due terzi dei
componenti la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13,
la revoca del collegio. La revoca del collegio è disposta con
decreto del Presidente della Repubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dalla data di scadenza del mandato del presidente e
dei componenti in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge. Al fine di garantire la continuità del
collegio, in sede di prima applicazione, il presidente e il
componente più giovane sono nominati per sei anni.
Art. 4
(Stato giuridico ed economico dei
componenti delle Autorità)
1. Per tutta la durata dell'incarico i componenti delle
Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, essere amministratori
o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici,
né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di
competenza delle Autorità.
2. All'atto dell'accettazione della nomina i componenti
delle Autorità sono collocati fuori ruolo se dipendenti di
pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di
servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati
in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni.
3. Nei due anni successivi alla cessazione dall'incarico,
i componenti delle Autorità non possono intrattenere,
direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di
consulenza o di impiego con imprese operanti nel settore di
competenza, né esercitarvi funzioni societarie. La violazione
di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità
penale ove il fatto costituisca reato, con una sanzione
pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 25.823
euro e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo,
alla maggiore somma tra 258.228 euro e l'importo del
corrispettivo percepito. I valori delle predette sanzioni sono
rivalutati in base alla variazione dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato
dall'Istituto nazionale di statistica. Per i componenti
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del
Garante per la protezione dei dati personali e della
Commissione nazionale per le società quotate in borsa, le
assicurazioni private e di interesse collettivo ed i fondi
previdenziali, l'incompatibilità di cui al presente comma vale
soltanto per i rapporti con imprese parti di procedimenti
individuali innanzi all'Autorità stessa. Il termine di due
anni è calcolato con riferimento alla data di conclusione di
tali procedimenti.
4. Le indennità spettanti al presidente e ai componenti
delle Autorità sono pari al 75 per cento dei compensi
spettanti al presidente e ai giudici della Corte
costituzionale.
5. I componenti e i funzionari delle Autorità,
nell'esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali
e sono tenuti al segreto d'ufficio.
6. Con apposito regolamento, approvato dalla maggioranza
dei componenti, le Autorità adottano il proprio codice
deontologico, che stabilisce le modalità comportamentali dei
componenti, dei dirigenti e del personale.
Art. 5
(Organizzazione delle Autorità)
1. Le Autorità hanno autonomia organizzativa, contabile e
amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della
gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Ciascuna Autorità
adotta, con il voto favorevole della maggioranza dei propri
componenti, i regolamenti concernenti l'organizzazione e il
funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle
spese, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla
contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento
giuridico ed economico del personale addetto. Le Autorità
provvedono all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato ed iscritto in apposita unità
previsionale di base dello stato della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Alle dipendenze di ciascuna Autorità è posto un ufficio
composto da personale di ruolo, il cui organico iniziale è
stabilito dalla legge istitutiva. Con regolamento
dell'Autorità, approvato dalla maggioranza dei componenti,
sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro e nei
limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio
previsti per il suo funzionamento, si provvede alla
definizione della pianta organica e alla determinazione
dell'organico definitivo del personale di ruolo, la cui
consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di
un decimo di essa.
3. L'Autorità può inoltre avvalersi, per motivate
esigenze, di un contingente di dipendenti dello Stato o di
altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di
comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni. Il contingente non può essere
superiore, complessivamente, a un decimo della dotazione
organica dell'Autorità e il numero dei dirigenti in esso
incluso non può essere superiore ad un quinto dei posti delle
qualifiche dirigenziali previsti dalla pianta organica
dell'Autorità.
4. In aggiunta al contingente di cui al comma 3 e nel
limite di un quinto della dotazione organica iniziale
stabilita dalla legge istitutiva, ciascuna Autorità può
assumere personale specializzato, con contratto a tempo
determinato disciplinato dalle norme di diritto privato.
5. Per particolari esigenze di natura tecnica le Autorità
possono avvalersi, in aggiunta al contingente di cui al comma
3, e nel limite di un decimo della dotazione organica iniziale
stabilita dalla legge istitutiva, di esperti assunti con
contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di
diritto privato.
6. Un regolamento dell'Autorità, approvato con la
maggioranza assoluta dei componenti, stabilisce le modalità di
accesso al ruolo organico in conformità ai princìpi stabiliti
dalla legge istitutiva.
7. Per il personale specializzato e gli esperti di cui si
avvalgono le Autorità vigono le norme di incompatibilità di
cui al comma 1 dell'articolo 4 ed al primo periodo del comma 3
del medesimo articolo.
8. L'organizzazione interna delle Autorità si ispira al
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di
controllo, attribuite agli organi di vertice, e funzioni
di gestione, attribuite ai dirigenti, ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
(Poteri regolamentari)
1. Le Autorità adottano atti regolamentari per oggetti e
secondo princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla legge.
2. Gli atti regolamentari delle Autorità sono adottati,
previo parere, per i profili di carattere tecnico-giuridico,
del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 25,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Nel preambolo dei regolamenti delle Autorità sono
indicate la disposizione della presente legge e la
corrispondente disposizione della legge istitutiva della
singola Autorità sulla cui base il potere è esercitato.
4. I regolamenti delle Autorità sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana e nel Bollettino
dell'Autorità, nonché, ai fini notiziali, nel sito INTERNET
della medesima. Ciascuna Autorità redige annualmente una
raccolta degli atti di cui al comma 1, nonché delle norme
legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione
da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha
funzione notiziale, devono essere garantite adeguata
pubblicità e la disponibilità per l'acquisizione in copia da
parte di chiunque ne faccia richiesta.
5. Gli atti regolamentari delle Autorità possono essere
impugnati dai destinatari delle norme e dai portatori di
interessi collettivi e diffusi incisi dalle stesse con ricorso
al Consiglio di Stato in unico grado.
Art. 7
(Procedimenti generali)
1. I procedimenti volti all'adozione di atti regolamentari
e generali, esclusi quelli attinenti all'organizzazione
interna, devono garantire la partecipazione all'attività
istruttoria di organismi che siano espressione degli
operatori di settore e dei destinatari delle singole norme,
nonché dei soggetti rappresentativi di interessi collettivi e
diffusi. In particolare, l'adozione degli atti deve essere
preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, dalla
diffusione di schemi e versioni preliminari dell'atto da
adottare al fine di acquisire osservazioni scritte, dalla
convocazione di audizioni dei soggetti di cui al presente
comma al fine di esaminare congiuntamente il contenuto degli
schemi e le osservazioni presentate.
2. Le Autorità possono promuovere la redazione di codici
deontologici o norme di autoregolamentazione da parte di
soggetti operanti nel settore interessato.
3. L'adozione degli atti di cui al comma 1 deve essere
preceduta da un'analisi di impatto della regolamentazione, ed
in particolare da un'analisi costi-benefìci, sull'attività
delle imprese e sugli interessi di consumatori e utenti. Nella
definizione del contenuto degli atti di regolazione generale,
le Autorità si ispirano in ogni caso al principio di
proporzionalità, inteso come principio di esercizio del potere
adeguato al raggiungimento del fine, che comporti il minore
sacrificio degli interessi destinatari. Le Autorità
sottopongono a revisione periodica, al massimo ogni tre anni,
il contenuto degli atti di regolazione adottati, al fine di
adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e dei
bisogni dei consumatori e degli utenti.
4. Le Autorità disciplinano con propri regolamenti
l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo
indicando, altresì, in modo tassativo le ipotesi di necessità
e urgenza che possono giustificare in via eccezionale la loro
deroga.
5. Agli atti generali disciplinati dal presente articolo
si applica il regime processuale di cui all'articolo 6,
comma 5.
Art. 8
(Procedimenti individuali)
1. Ai procedimenti volti all'emanazione di atti
individuali si applicano i princìpi sulla partecipazione al
procedimento, sull'accesso agli atti amministrativi,
sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del
procedimento, stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni.
2. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i
procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei
princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del
contraddittorio orale, della verbalizzazione, nonché della
distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni
giudicanti del collegio.
3. Le Autorità possono richiedere informazioni, dati, atti
e documenti secondo le modalità ed i termini da esse
stabiliti, anche in aggiunta a quelli per i quali la legge o i
regolamenti prevedono l'obbligo di comunicazione.
4. Le Autorità possono effettuare ispezioni, nonché
richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli
atti ritenuti necessari per lo svolgimento delle proprie
funzioni.
5. Le Autorità disciplinano con propri regolamenti
l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo.
Art. 9
(Poteri sanzionatori)
1. Le Autorità indipendenti possono irrogare sanzioni
amministrative, anche di carattere pecuniario, nei seguenti
casi:
a) compimento di atti o comportamenti in contrasto
con la disciplina del settore di competenza;
b) inottemperanza o inosservanza dei propri
provvedimenti da parte dei soggetti vigilati.
2. Le sanzioni irrogabili sono definite nelle leggi
istitutive e, secondo i princìpi ed i criteri stabiliti dalla
legge, nei regolamenti delle Autorità in base al principio di
proporzionalità e sono irrogate secondo le modalità stabilite
dalle Autorità con propri regolamenti.
Art. 10
(Tentativo di conciliazione)
1. Per la risoluzione delle controversie tra privati
riguardanti l'applicazione di disposizioni che regolano il
settore di competenza di ciascuna Autorità, ad esclusione di
quelle consistenti nell'impugnazione di atti dell'Autorità
medesima, non può essere proposto ricorso in sede
giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo
di conciliazione da ultimare entro un mese dalla presentazione
della relativa istanza all'Autorità interessata.
2. Le modalità procedurali per lo svolgimento del
tentativo di conciliazione di cui al comma 1 sono disciplinate
dalle singole Autorità con proprio regolamento.
Art. 11
(Ricorsi avverso i provvedimenti
delle Autorità)
1. Avverso i provvedimenti delle Autorità è sempre ammesso
ricorso giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo in
sede di giurisdizione esclusiva. La competenza è attribuita al
tribunale amministrativo regionale del Lazio.
2. Per il giudizio di merito sono ridotti della metà tutti
i termini processuali, salvo quello per la proposizione del
ricorso, ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro
sette giorni dalla data dell'udienza mediante deposito in
cancelleria.
3. Il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto anche
da associazioni portatrici di interessi collettivi e
diffusi.
Art. 12
(Rapporti istituzionali)
1. Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati
dell'attività svolta presentando una relazione annuale.
2. Le Autorità presentano al Parlamento e al Governo
pareri e segnalazioni in ordine alle modifiche legislative e
regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e
alla regolazione economica e sociale del mercato.
3. Le Autorità collaborano, anche mediante scambio di
informazioni, con le Autorità e con le amministrazioni
competenti dell'Unione europea e degli Stati esteri, al fine
di agevolare le rispettive funzioni.
4. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle
Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione
necessaria per l'adempimento delle loro funzioni.
5. La legge istitutiva stabilisce i casi e i modi in cui
ciascuna Autorità, nell'esercizio dei propri compiti, può
avvalersi di organi delle pubbliche amministrazioni.
Art. 13
(Commissione parlamentare bicamerale per i rapporti con le
Autorità indipendenti)
1. E' istituita la Commissione parlamentare per la
liberalizzazione e la regolazione dei mercati e i rapporti con
le Autorità, di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione è composta da venti senatori e venti
deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione
dei gruppi parlamentari.
3. La Commissione elegge tra i propri componenti il
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con
il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione
si riunisce entro venti giorni dalla nomina dei suoi
componenti, ai fini dell'elezione dell'ufficio di
presidenza.
4. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati.
Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione
si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di
ciascuna delle due Camere.
5. La Commissione:
a) esprime il parere sulle nomine di cui
all'articolo 3;
b) esprime il parere sugli indirizzi generali del
Governo di cui all'articolo 1, comma 4;
c) esamina le relazioni annuali presentate al
Parlamento da parte di ciascuna Autorità ai sensi
dell'articolo 12, comma 1;
d) svolge audizioni dei componenti delle Autorità,
degli operatori economici, dei portatori di interessi
collettivi e diffusi;
e) si esprime sui pareri e le segnalazioni
formulati dalle Autorità ed eventualmente invita il Governo
all'adozione delle iniziative opportune, ai sensi
dell'articolo 12, comma 2.
6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5, la
Commissione acquisisce segnalazioni ed avvisi da parte del
Governo, nonché di operatori ed utenti afferenti ciascun
settore di competenza. Le Commissioni permanenti delle due
Camere concorrono all'attività della Commissione con modalità
stabilite ai sensi dei regolamenti parlamentari, ai sensi
dell'articolo 12, comma 2.
Art. 14
(Disposizioni finali)
1. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
istituita dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, e l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito con
la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni,
sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di riordino di cui al presente comma.
Dalla medesima data, le competenze esercitate dalla
Commissione e dall'Istituto di cui al presente comma sono
attribuite alla Commissione nazionale per le società e la
borsa, istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216, che
assume la denominazione di Commissione nazionale per le
società quotate in borsa, le assicurazioni private e di
interesse collettivo ed i fondi previdenziali. Il Governo
è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per disciplinare l'organizzazione ed il
funzionamento della Commissione nazionale per le società
quotate in borsa, le assicurazioni private e di interesse
collettivo ed i fondi previdenziali al fine di consentire
l'esercizio delle nuove competenze attribuite. Con il
medesimo decreto è altresì, disciplinato il
trasferimento alla Commissione delle risorse strumentali,
finanziarie e di personale degli enti soppressi ai sensi del
presente comma. Nell'esercizio della delega il Governo si
atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi;
a) garantire l'esercizio coordinato delle
competenze attualmente spettanti alla Commissione nazionale
per la società e la borsa ed agli enti soppressi ai sensi del
presente comma;
b) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le funzioni statali di regolamentazione e di controllo
sui servizi idrici previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36,
e successive modificazioni, sono trasferite dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti all'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, che assume la denominazione di
Autorità per l'energia elettrica, il gas e l'acqua (AEEGA). Il
Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento
dell'AEEGA al fine di consentire l'esercizio delle nuove
competenze attribuite. Con il medesimo decreto è altresì
disciplinato il trasferimento all'AEEGA delle risorse
strumentali, finanziarie e di personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Nell'esercizio della delega il
Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) garantire l'esercizio coordinato delle
competenze esercitate dall'AEEGA;
b) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Le funzioni di autorità di regolamentazione postale
previste dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono
trasferite dal Ministero delle comunicazioni all'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Il Governo è delegato
ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare
l'organizzazione ed il funzionamento dell'AGCOM al fine di
consentire l'esercizio delle nuove competenze attribuite. Con
il medesimo decreto è altresì disciplinato il trasferimento
all'AGCOM delle risorse strumentali, finanziarie e di
personale del Ministero delle comunicazioni. Nell'esercizio
della delega il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) garantire l'esercizio coordinato delle
competenze esercitate dall'AGCOM;
b) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Resta ferma la disciplina vigente per la Banca
d'Italia.
5. L'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 20. - (Enti operanti in settori sottoposti alla
vigilanza di altre Autorità).- 1. Nel caso di
provvedimenti che coinvolgono imprese che operano in settori
sottoposti alla vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e
l'acqua, della Commissione nazionale per le società quotate in
borsa, le assicurazioni private e di interesse collettivo ed i
fondi previdenziali o della Banca d'Italia, i provvedimenti
dell'Autorità di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il
parere dell'Autorità di settore o della Banca d'Italia, che si
pronuncia entro un mese dal ricevimento della documentazione
posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale
termine l'Autorità di cui all'articolo 10 può adottare
il provvedimento di sua competenza".
6. L'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione (AIPA), istituita dal decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è
trasformata in Agenzia con personalità giuridica di diritto
pubblico nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è sottoposta ai
poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro per la funzione
pubblica. L'Agenzia è dotata di autonomia amministrativa,
finanziaria, patrimoniale e contabile. L'Agenzia esercita le
competenze attribuite all'AIPA dal decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni. L'incarico
di direttore dell'Agenzia è conferito con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica. Il comitato direttivo dell'Agenzia è
composto da quattro membri nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del direttore dell'Agenzia. Le norme
concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia
sono stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. Il regolamento indica, altresì, le
disposizioni, anche di rango legislativo, da considerare
abrogate a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.