XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2052




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi generali)

        1. La presente legge stabilisce princìpi e norme generali in ordine all'organizzazione e alle funzioni delle Autorità indipendenti, di seguito denominate "Autorità", indicate all'articolo 2. Restano ferme, in quanto compatibili con la presente legge, le discipline di settore relative a ciascuna delle Autorità.
        2. Le Autorità sono costituite e disciplinate dalla legge, con compiti di regolazione e di controllo del mercato al fine di assicurare la promozione e la tutela della concorrenza; la garanzia dei diritti dei consumatori e degli utenti; la protezione di diritti ed interessi di carattere fondamentale stabiliti dalla Costituzione e dai Trattati istitutivi dell'Unione europea.
        3. Le Autorità sono dotate di autonomia organizzativa, funzionale, contabile e gestionale e perseguono le finalità stabilite dalla legge istitutiva con indipendenza di giudizio e di valutazione.
        4. Le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, nei casi in cui la legge istitutiva lo preveda, tengono conto degli indirizzi generali di politica economica adottati dal Governo.


Art. 2

(Ambito di applicazione)

        1. Sono Autorità ai fini della presente legge:

                a) la Commissione nazionale per le società e la borsa, istituita con legge 7 giugno 1974, n. 216. La Commissione, alla quale vengono trasferite le funzioni esercitate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, e dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge, assume la denominazione di "Commissione nazionale per le società quotate in borsa, le assicurazioni private e di interesse collettivo ed i fondi previdenziali";

                b) la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero, istituita con legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;

                c) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni;

                d) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. L'Autorità, alla quale sono trasferite le funzioni statali di regolazione e di controllo in materia di risorse idriche, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge, assume la denominazione di "Autorità per l'energia elettrica, il gas e l'acqua";

                e) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 14 della presente legge all'Autorità sono trasferite le funzioni di autorità e di regolamentazione del mercato postale previste dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attualmente esercitate dal Ministero per le comunicazioni;

                f) l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, istituita con legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

                g) il Garante per la protezione dei dati personali, istituito con la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

Art. 3

(Composizione del collegio)

        1. Ciascuna Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo circa le nomine sono previamente sottoposte al parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 13.
        2. La Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 può procedere all'audizione delle persone designate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso a maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione.
        3. I componenti delle Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza e di comprovata esperienza e competenza nei settori in cui operano le stesse Autorità.
        4. Il curriculum dei componenti delle Autorità è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in allegato ai decreti di nomina.
        5. I componenti delle Autorità sono nominati per un periodo di quattro anni e non possono essere confermati nella carica.
        6. In caso di gravi e persistenti violazioni della legge istitutiva, di impossibilità di funzionamento o di prolungata inattività, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare, previo parere favorevole espresso a maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13, la revoca del collegio. La revoca del collegio è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.
        7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di scadenza del mandato del presidente e dei componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di garantire la continuità del collegio, in sede di prima applicazione, il presidente e il componente più giovane sono nominati per sei anni.


Art. 4

(Stato giuridico ed economico dei
componenti delle Autorità)

        1. Per tutta la durata dell'incarico i componenti delle Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza delle Autorità.
        2. All'atto dell'accettazione della nomina i componenti delle Autorità sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
        3. Nei due anni successivi alla cessazione dall'incarico, i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese operanti nel settore di competenza, né esercitarvi funzioni societarie. La violazione di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 25.823 euro e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 258.228 euro e l'importo del corrispettivo percepito. I valori delle predette sanzioni sono rivalutati in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica. Per i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Garante per la protezione dei dati personali e della Commissione nazionale per le società quotate in borsa, le assicurazioni private e di interesse collettivo ed i fondi previdenziali, l'incompatibilità di cui al presente comma vale soltanto per i rapporti con imprese parti di procedimenti individuali innanzi all'Autorità stessa. Il termine di due anni è calcolato con riferimento alla data di conclusione di tali procedimenti.
        
4. Le indennità spettanti al presidente e ai componenti delle Autorità sono pari al 75 per cento dei compensi spettanti al presidente e ai giudici della Corte costituzionale.
        5. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.
        6. Con apposito regolamento, approvato dalla maggioranza dei componenti, le Autorità adottano il proprio codice deontologico, che stabilisce le modalità comportamentali dei componenti, dei dirigenti e del personale.


Art. 5

(Organizzazione delle Autorità)

        1. Le Autorità hanno autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Ciascuna Autorità adotta, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto. Le Autorità provvedono all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
        2. Alle dipendenze di ciascuna Autorità è posto un ufficio composto da personale di ruolo, il cui organico iniziale è stabilito dalla legge istitutiva. Con regolamento dell'Autorità, approvato dalla maggioranza dei componenti, sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro e nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla definizione della pianta organica e alla determinazione dell'organico definitivo del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo di essa.
        3. L'Autorità può inoltre avvalersi, per motivate esigenze, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il contingente non può essere superiore, complessivamente, a un decimo della dotazione organica dell'Autorità e il numero dei dirigenti in esso incluso non può essere superiore ad un quinto dei posti delle qualifiche dirigenziali previsti dalla pianta organica dell'Autorità.
        4. In aggiunta al contingente di cui al comma 3 e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale stabilita dalla legge istitutiva, ciascuna Autorità può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato.
        5. Per particolari esigenze di natura tecnica le Autorità possono avvalersi, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, e nel limite di un decimo della dotazione organica iniziale stabilita dalla legge istitutiva, di esperti assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato.
        6. Un regolamento dell'Autorità, approvato con la maggioranza assoluta dei componenti, stabilisce le modalità di accesso al ruolo organico in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge istitutiva.
        7. Per il personale specializzato e gli esperti di cui si avvalgono le Autorità vigono le norme di incompatibilità di cui al comma 1 dell'articolo 4 ed al primo periodo del comma 3 del medesimo articolo.
        8. L'organizzazione interna delle Autorità si ispira al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Art. 6

(Poteri regolamentari)

        1. Le Autorità adottano atti regolamentari per oggetti e secondo princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla legge.
        2. Gli atti regolamentari delle Autorità sono adottati, previo parere, per i profili di carattere tecnico-giuridico, del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
        3. Nel preambolo dei regolamenti delle Autorità sono indicate la disposizione della presente legge e la corrispondente disposizione della legge istitutiva della singola Autorità sulla cui base il potere è esercitato.
        4. I regolamenti delle Autorità sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'Autorità, nonché, ai fini notiziali, nel sito INTERNET della medesima. Ciascuna Autorità redige annualmente una raccolta degli atti di cui al comma 1, nonché delle norme legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha funzione notiziale, devono essere garantite adeguata pubblicità e la disponibilità per l'acquisizione in copia da parte di chiunque ne faccia richiesta.
        5. Gli atti regolamentari delle Autorità possono essere impugnati dai destinatari delle norme e dai portatori di interessi collettivi e diffusi incisi dalle stesse con ricorso al Consiglio di Stato in unico grado.

Art. 7

(Procedimenti generali)

        1. I procedimenti volti all'adozione di atti regolamentari e generali, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono garantire la partecipazione all'attività istruttoria di organismi che siano espressione degli operatori di settore e dei destinatari delle singole norme, nonché dei soggetti rappresentativi di interessi collettivi e diffusi. In particolare, l'adozione degli atti deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, dalla diffusione di schemi e versioni preliminari dell'atto da adottare al fine di acquisire osservazioni scritte, dalla convocazione di audizioni dei soggetti di cui al presente comma al fine di esaminare congiuntamente il contenuto degli schemi e le osservazioni presentate.
        2. Le Autorità possono promuovere la redazione di codici deontologici o norme di autoregolamentazione da parte di soggetti operanti nel settore interessato.
        3. L'adozione degli atti di cui al comma 1 deve essere preceduta da un'analisi di impatto della regolamentazione, ed in particolare da un'analisi costi-benefìci, sull'attività delle imprese e sugli interessi di consumatori e utenti. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità si ispirano in ogni caso al principio di proporzionalità, inteso come principio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, che comporti il minore sacrificio degli interessi destinatari. Le Autorità sottopongono a revisione periodica, al massimo ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione adottati, al fine di adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e dei bisogni dei consumatori e degli utenti.
        4. Le Autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo indicando, altresì, in modo tassativo le ipotesi di necessità e urgenza che possono giustificare in via eccezionale la loro deroga.
        5. Agli atti generali disciplinati dal presente articolo si applica il regime processuale di cui all'articolo 6, comma 5.


Art. 8

(Procedimenti individuali)

        1. Ai procedimenti volti all'emanazione di atti individuali si applicano i princìpi sulla partecipazione al procedimento, sull'accesso agli atti amministrativi, sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
        2. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio orale, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni giudicanti del collegio.
        3. Le Autorità possono richiedere informazioni, dati, atti e documenti secondo le modalità ed i termini da esse stabiliti, anche in aggiunta a quelli per i quali la legge o i regolamenti prevedono l'obbligo di comunicazione.
        4. Le Autorità possono effettuare ispezioni, nonché richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.
        5. Le Autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo.


Art. 9

(Poteri sanzionatori)

        1. Le Autorità indipendenti possono irrogare sanzioni amministrative, anche di carattere pecuniario, nei seguenti casi:

                a) compimento di atti o comportamenti in contrasto con la disciplina del settore di competenza;
                b) inottemperanza o inosservanza dei propri provvedimenti da parte dei soggetti vigilati.

        2. Le sanzioni irrogabili sono definite nelle leggi istitutive e, secondo i princìpi ed i criteri stabiliti dalla legge, nei regolamenti delle Autorità in base al principio di proporzionalità e sono irrogate secondo le modalità stabilite dalle Autorità con propri regolamenti.


Art. 10

(Tentativo di conciliazione)

        1. Per la risoluzione delle controversie tra privati riguardanti l'applicazione di disposizioni che regolano il settore di competenza di ciascuna Autorità, ad esclusione di quelle consistenti nell'impugnazione di atti dell'Autorità medesima, non può essere proposto ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo di conciliazione da ultimare entro un mese dalla presentazione della relativa istanza all'Autorità interessata.
        2. Le modalità procedurali per lo svolgimento del tentativo di conciliazione di cui al comma 1 sono disciplinate dalle singole Autorità con proprio regolamento.


Art. 11

(Ricorsi avverso i provvedimenti
delle Autorità)

        1. Avverso i provvedimenti delle Autorità è sempre ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. La competenza è attribuita al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
        2. Per il giudizio di merito sono ridotti della metà tutti i termini processuali, salvo quello per la proposizione del ricorso, ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza mediante deposito in cancelleria.
        3. Il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto anche da associazioni portatrici di interessi collettivi e diffusi.


Art. 12

(Rapporti istituzionali)

        1. Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati dell'attività svolta presentando una relazione annuale.
        
2. Le Autorità presentano al Parlamento e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle modifiche legislative e regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e alla regolazione economica e sociale del mercato.
        3. Le Autorità collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorità e con le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli Stati esteri, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
        4. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle loro funzioni.
        5. La legge istitutiva stabilisce i casi e i modi in cui ciascuna Autorità, nell'esercizio dei propri compiti, può avvalersi di organi delle pubbliche amministrazioni.


Art. 13

(Commissione parlamentare bicamerale per i rapporti con le
Autorità indipendenti)

        1. E' istituita la Commissione parlamentare per la liberalizzazione e la regolazione dei mercati e i rapporti con le Autorità, di seguito denominata "Commissione".
        2. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
        3. La Commissione elegge tra i propri componenti il presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, ai fini dell'elezione dell'ufficio di presidenza.
        4. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.         5. La Commissione:

                a) esprime il parere sulle nomine di cui all'articolo 3;

                b) esprime il parere sugli indirizzi generali del Governo di cui all'articolo 1, comma 4;

                c) esamina le relazioni annuali presentate al Parlamento da parte di ciascuna Autorità ai sensi dell'articolo 12, comma 1;

                d) svolge audizioni dei componenti delle Autorità, degli operatori economici, dei portatori di interessi collettivi e diffusi;

                e) si esprime sui pareri e le segnalazioni formulati dalle Autorità ed eventualmente invita il Governo all'adozione delle iniziative opportune, ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

        6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5, la Commissione acquisisce segnalazioni ed avvisi da parte del Governo, nonché di operatori ed utenti afferenti ciascun settore di competenza. Le Commissioni permanenti delle due Camere concorrono all'attività della Commissione con modalità stabilite ai sensi dei regolamenti parlamentari, ai sensi dell'articolo 12, comma 2.


Art. 14

(Disposizioni finali)

        1. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito con la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino di cui al presente comma. Dalla medesima data, le competenze esercitate dalla Commissione e dall'Istituto di cui al presente comma sono attribuite alla Commissione nazionale per le società e la borsa, istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216, che assume la denominazione di Commissione nazionale per le società quotate in borsa, le assicurazioni private e di interesse collettivo ed i fondi previdenziali. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione nazionale per le società quotate in borsa, le assicurazioni private e di interesse collettivo ed i fondi previdenziali al fine di consentire l'esercizio delle nuove competenze attribuite. Con il medesimo decreto è altresì, disciplinato il trasferimento alla Commissione delle risorse strumentali, finanziarie e di personale degli enti soppressi ai sensi del presente comma. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi;

                a) garantire l'esercizio coordinato delle competenze attualmente spettanti alla Commissione nazionale per la società e la borsa ed agli enti soppressi ai sensi del presente comma;

                b) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        2. Le funzioni statali di regolamentazione e di controllo sui servizi idrici previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, sono trasferite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che assume la denominazione di Autorità per l'energia elettrica, il gas e l'acqua (AEEGA). Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'AEEGA al fine di consentire l'esercizio delle nuove competenze attribuite. Con il medesimo decreto è altresì disciplinato il trasferimento all'AEEGA delle risorse strumentali, finanziarie e di personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) garantire l'esercizio coordinato delle competenze esercitate dall'AEEGA;
                
b) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        3. Le funzioni di autorità di regolamentazione postale previste dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono trasferite dal Ministero delle comunicazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'AGCOM al fine di consentire l'esercizio delle nuove competenze attribuite. Con il medesimo decreto è altresì disciplinato il trasferimento all'AGCOM delle risorse strumentali, finanziarie e di personale del Ministero delle comunicazioni. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) garantire l'esercizio coordinato delle competenze esercitate dall'AGCOM;

                b) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        4. Resta ferma la disciplina vigente per la Banca d'Italia.
        5. L'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 20. - (Enti operanti in settori sottoposti alla vigilanza di altre Autorità).- 1. Nel caso di provvedimenti che coinvolgono imprese che operano in settori sottoposti alla vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e l'acqua, della Commissione nazionale per le società quotate in borsa, le assicurazioni private e di interesse collettivo ed i fondi previdenziali o della Banca d'Italia, i provvedimenti dell'Autorità di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il parere dell'Autorità di settore o della Banca d'Italia, che si pronuncia entro un mese dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità di cui all'articolo 10 può adottare il provvedimento di sua competenza".

        6. L'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), istituita dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è trasformata in Agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro per la funzione pubblica. L'Agenzia è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. L'Agenzia esercita le competenze attribuite all'AIPA dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni. L'incarico di direttore dell'Agenzia è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Il comitato direttivo dell'Agenzia è composto da quattro membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore dell'Agenzia. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia sono stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Il regolamento indica, altresì, le disposizioni, anche di rango legislativo, da considerare abrogate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.



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