XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2042




        Onorevoli Colleghi! - Da parecchi anni si parla in Italia della necessità di introdurre una legge per regolamentare il campo della riproduzione assistita. Gli ultimi incresciosi avvenimenti venuti alla nostra attenzione, pongono la necessità che il Parlamento legiferi al più presto su questi fenomeni che investono un aspetto costitutivo nella formazione stessa della società.
        Per conoscere le dimensioni reali del problema è necessaria una premessa sulla incidenza di coppie sterili nella nostra popolazione. Secondo proiezioni statistiche accreditate, ogni anno si prevedono da 50.000 a 70.000 coppie sterili, considerando un tasso di matrimoni pari allo 0,5 per cento della popolazione nazionale; di queste coppie il 42 per cento (21.000-29.000) richiede una prestazione specialistica.
        Queste stime fanno capire a chiare lettere l'importanza e l'impatto medico-sociale del problema "sterilità" nella nostra popolazione.
        Riteniamo necessario segnalare che sino ad oggi la "sterilità" non è considerata malattia e, pertanto, non ha diritto ad assistenza sanitaria.
        Le cosiddette "tecniche di riproduzione medicalmente assistita" vanno dalla induzione semplice dell'ovulazione con monitoraggio della stessa, alle inseminazioni artificiali, alle tecniche maggiori come il trasferimento dei gameti nelle tube per via laparoscopica (GIFT), alla fecondazione in vitro con trasferimento degli embrioni in utero (FIV-ET), ed, infine, alle tecniche di microiniezione intracitoplasmatica di spermatozoi (ICSI) e trasferimento degli embrioni così ottenuti in utero. Tutte queste tecniche possono essere effettuate con gameti (spermatozoi od ovociti) omologhi od eterologhi. Inoltre, bisogna considerare che gli embrioni così ottenuti possono essere crioconservati.
        Risulta evidente come l'aumento e l'uso frequente di queste tecniche se da un lato hanno permesso a molte coppie, che prima non avevano speranza, di avere dei figli, dall'altro rendono sempre più necessaria e pressante la necessità di una immediata proposta legislativa che regolamenti questo campo.
        Non vi è dubbio che il progresso della ricerca scientifica deve continuare ad espandersi e non può essere limitato, ma è anche vero che i progressi della capacità procreativa dell'essere umano si accompagnano molto spesso ad una inquietudine sociale evidente. Il vuoto giuridico che attualmente esiste in Italia ha permesso sino ad oggi l'utilizzo di tali metodiche in maniera incontrollata e spesso legata a interessi particolari, che non sempre coincidono con i princìpi etici e morali. Pur nel rispetto delle varie opzioni etiche, è necessario dare alla sanità italiana una legge che la faccia uscire da quel ghetto europeo nella quale attualmente si trova. Basta pensare che i principali Paesi europei (Regno Unito, Francia, Spagna, Austria, Germania, Svezia), hanno già provveduto a legiferare in tale senso.
        La presente proposta di legge tiene conto, in particolare, delle indicazioni venute dal Comitato di bioetica del Consiglio d'Europa e dal Comitato nazionale per la bioetica.
        La regolamentazione proposta non è sicuramente esaustiva di tutti i problemi che l'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita pongono, ma si propone di dare dei limiti, tenendo presenti gli aspetti fondamentali su cui tutte le componenti sociali concordano.
        Riteniamo, infatti, che l'azione legislativa debba essere aliena da ogni radicalismo e rappresentare, piuttosto, un nucleo centrale attorno al quale si deve incentrare una normativa capace di conciliare l'esigenza di tutelare alcuni diritti e doveri fondamentali per tutti, con un ragionevole spazio di opzionalità riservato alle decisioni individuali.


Il contenuto del testo.

        Il testo della presente proposta di legge è composto da 7 capi e 18 articoli, i cui punti qualificanti possono essere riassunti nei seguenti:

            1) statuto delle tecniche: la procreazione assistita non rappresenta un modo alternativo di procreare, ma un rimedio alla sterilità o alla infertilità, qualora altri metodi terapeutici abbiano fallito o non siano risultati idonei;

            2) tutela del nascituro: la tutela del nascituro rappresenta l'interesse primario da perseguire. Conseguentemente, i nati a seguito di fecondazione assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti della coppia e non è ammessa l'azione di disconoscimento di paternità né l'anonimato della madre;

            3) consenso informato: l'applicazione delle tecniche è consentita previo obbligatorio consenso informato, sottoscritto dai componenti dalla coppia. Il consenso non attiene esclusivamente alle conseguenze di carattere sanitario, ma anche agli effetti psicologici sulla coppia ed alle conseguenze di natura giuridica: la sottoscrizione del consenso, infatti, si pone quale prericonoscimento del nascituro. Il consenso può essere revocato da ciascuno dei soggetti fino al momento di fecondazione dell'ovulo;

            4) accesso alle tecniche: possono accedere alle tecniche di fecondazione assistita coppie di sesso diverso, maggiorenni, sposate o stabilmente conviventi, in età fertile. Il riferimento alla donna singola è stato escluso per tutelare il primario interesse del nato;

            5) tecniche di riproduzione medicalmente assistita consentite: il testo privilegia nettamente le tecniche di fecondazione omologa e vieta, salvo casi eccezionali, l'uso di quelle di fecondazione eterologa, con donatore estraneo alla coppia, così come della crioconservazione dei gameti e degli embrioni, avvalendosi delle linee guida proposte all'articolo 7. Potranno essere usate esclusivamente le tecniche indicate dal Ministero della salute, tramite apposite linee guida, da aggiornare costantemente con riferimento alla evoluzione tecnico-scientifica, che sicuramente può offrire risposte efficaci, se non addirittura soluzioni, ai problemi etici più rilevanti;
            6) autorizzazione alle strutture: le strutture nelle quali si praticano le tecniche di procreazione medicalmente assistita devono essere previamente autorizzare dalle regioni ed essere iscritte in appositi registri. Condizione per la concessione della autorizzazione è il possesso di specifici requisiti tecnici, organizzativi e del personale;

            7) divieto di sperimentazione sugli embrioni. Misure di tutela: un quesito che si pone in modo obbligato alla riflessione, a prescindere dalle diverse fedi o culture, è se ogni cellula della linea germinale fecondata sia identificabile come un individuo. La biologia ricorda quale sia la peculiarità dello sviluppo dei mammiferi e che circa i due terzi degli ovuli fecondati non arrivano naturalmente ad impiantarsi nel corpo uterino sia in natura che a seguito della applicazione di una tecnica di procreazione assistita. Questo progetto di vita, indipendentemente dai diversi punti di vista, merita rispetto e quindi misure che diano sostanza a questo rispetto. In primo luogo è, pertanto, vietata qualsiasi forma di sperimentazione sugli embrioni. La ricerca clinica, è, inoltre, consentita esclusivamente a fini terapeutici e diagnostici volti alla tutela della salute e dello sviluppo degli stessi embrioni. Le modalità per l'utilizzo dei gameti femminili residuali a cicli di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistite sono demandate ad un decreto del Ministro della salute da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Sono vietati il prelievo di gamenti post mortem ed il trasferimento in utero di un gamete o di un embrione successivamente alla morte di uno dei soggetti della coppia. E' vietata altresì qualsiasi forma di surrogazione della madre. E' vietato qualsiasi processo di clonazione umana;

            8) obiezione di coscienza: il personale sanitario e ausiliario non è tenuto a prendere parte alle tecniche di procreazione assistita, qualora sollevi obiezione di coscienza. Si riconosce, pertanto, accogliendo alcune sollecitazioni emerse durante le audizioni, effettuate in materia nella XIII legislatura, al personale sanitario il diritto ad autodeterminarsi nella applicazione di tecniche che possono sollevare problemi di coscienza;

            9) sistema sanzionatorio: l'articolo 13 disegna un articolato e severo sistema sanzionatorio che prevede misure di carattere penale per la violazione delle disposizioni di maggiore rilievo, a carico degli operatori sanitari, e sanzioni di carattere amministrativo che contemplano anche la revoca dell'autorizzazione per la struttura sanitaria all'interno della quale si realizza il fatto illecito.




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