XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2042
Onorevoli Colleghi! - Da parecchi anni si parla in
Italia della necessità di introdurre una legge per
regolamentare il campo della riproduzione assistita. Gli
ultimi incresciosi avvenimenti venuti alla nostra attenzione,
pongono la necessità che il Parlamento legiferi al più presto
su questi fenomeni che investono un aspetto costitutivo nella
formazione stessa della società.
Per conoscere le dimensioni reali del problema è
necessaria una premessa sulla incidenza di coppie sterili
nella nostra popolazione. Secondo proiezioni statistiche
accreditate, ogni anno si prevedono da 50.000 a 70.000 coppie
sterili, considerando un tasso di matrimoni pari allo 0,5 per
cento della popolazione nazionale; di queste coppie il 42 per
cento (21.000-29.000) richiede una prestazione
specialistica.
Queste stime fanno capire a chiare lettere l'importanza e
l'impatto medico-sociale del problema "sterilità" nella nostra
popolazione.
Riteniamo necessario segnalare che sino ad oggi la
"sterilità" non è considerata malattia e, pertanto, non ha
diritto ad assistenza sanitaria.
Le cosiddette "tecniche di riproduzione medicalmente
assistita" vanno dalla induzione semplice dell'ovulazione con
monitoraggio della stessa, alle inseminazioni artificiali,
alle tecniche maggiori come il trasferimento dei gameti nelle
tube per via laparoscopica (GIFT), alla fecondazione in
vitro con trasferimento degli embrioni in utero (FIV-ET),
ed, infine, alle tecniche di microiniezione
intracitoplasmatica di spermatozoi (ICSI) e trasferimento
degli embrioni così ottenuti in utero. Tutte queste tecniche
possono essere effettuate con gameti (spermatozoi od ovociti)
omologhi od eterologhi. Inoltre, bisogna considerare che gli
embrioni così ottenuti possono essere crioconservati.
Risulta evidente come l'aumento e l'uso frequente di
queste tecniche se da un lato hanno permesso a molte coppie,
che prima non avevano speranza, di avere dei figli, dall'altro
rendono sempre più necessaria e pressante la necessità di una
immediata proposta legislativa che regolamenti questo
campo.
Non vi è dubbio che il progresso della ricerca scientifica
deve continuare ad espandersi e non può essere limitato, ma è
anche vero che i progressi della capacità procreativa
dell'essere umano si accompagnano molto spesso ad una
inquietudine sociale evidente. Il vuoto giuridico che
attualmente esiste in Italia ha permesso sino ad oggi
l'utilizzo di tali metodiche in maniera incontrollata e spesso
legata a interessi particolari, che non sempre coincidono con
i princìpi etici e morali. Pur nel rispetto delle varie
opzioni etiche, è necessario dare alla sanità italiana una
legge che la faccia uscire da quel ghetto europeo nella quale
attualmente si trova. Basta pensare che i principali Paesi
europei (Regno Unito, Francia, Spagna, Austria, Germania,
Svezia), hanno già provveduto a legiferare in tale senso.
La presente proposta di legge tiene conto, in particolare,
delle indicazioni venute dal Comitato di bioetica del
Consiglio d'Europa e dal Comitato nazionale per la
bioetica.
La regolamentazione proposta non è sicuramente esaustiva
di tutti i problemi che l'applicazione delle tecniche di
fecondazione assistita pongono, ma si propone di dare dei
limiti, tenendo presenti gli aspetti fondamentali su cui tutte
le componenti sociali concordano.
Riteniamo, infatti, che l'azione legislativa debba essere
aliena da ogni radicalismo e rappresentare, piuttosto, un
nucleo centrale attorno al quale si deve incentrare una
normativa capace di conciliare l'esigenza di tutelare alcuni
diritti e doveri fondamentali per tutti, con un ragionevole
spazio di opzionalità riservato alle decisioni individuali.
Il contenuto del testo.
Il testo della presente proposta di legge è composto da 7
capi e 18 articoli, i cui punti qualificanti possono essere
riassunti nei seguenti:
1) statuto delle tecniche: la procreazione
assistita non rappresenta un modo alternativo di procreare, ma
un rimedio alla sterilità o alla infertilità, qualora altri
metodi terapeutici abbiano fallito o non siano risultati
idonei;
2) tutela del nascituro: la tutela del nascituro
rappresenta l'interesse primario da perseguire.
Conseguentemente, i nati a seguito di fecondazione assistita
sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli
riconosciuti della coppia e non è ammessa l'azione di
disconoscimento di paternità né l'anonimato della madre;
3) consenso informato: l'applicazione delle
tecniche è consentita previo obbligatorio consenso informato,
sottoscritto dai componenti dalla coppia. Il consenso non
attiene esclusivamente alle conseguenze di carattere
sanitario, ma anche agli effetti psicologici sulla coppia ed
alle conseguenze di natura giuridica: la sottoscrizione del
consenso, infatti, si pone quale prericonoscimento del
nascituro. Il consenso può essere revocato da ciascuno dei
soggetti fino al momento di fecondazione dell'ovulo;
4) accesso alle tecniche: possono accedere alle
tecniche di fecondazione assistita coppie di sesso diverso,
maggiorenni, sposate o stabilmente conviventi, in età fertile.
Il riferimento alla donna singola è stato escluso per tutelare
il primario interesse del nato;
5) tecniche di riproduzione medicalmente assistita
consentite: il testo privilegia nettamente le tecniche di
fecondazione omologa e vieta, salvo casi eccezionali, l'uso di
quelle di fecondazione eterologa, con donatore estraneo alla
coppia, così come della crioconservazione dei gameti e degli
embrioni, avvalendosi delle linee guida proposte all'articolo
7. Potranno essere usate esclusivamente le tecniche indicate
dal Ministero della salute, tramite apposite linee guida, da
aggiornare costantemente con riferimento alla evoluzione
tecnico-scientifica, che sicuramente può offrire risposte
efficaci, se non addirittura soluzioni, ai problemi etici più
rilevanti;
6) autorizzazione alle strutture: le strutture
nelle quali si praticano le tecniche di procreazione
medicalmente assistita devono essere previamente autorizzare
dalle regioni ed essere iscritte in appositi registri.
Condizione per la concessione della autorizzazione è il
possesso di specifici requisiti tecnici, organizzativi e del
personale;
7) divieto di sperimentazione sugli embrioni. Misure
di tutela: un quesito che si pone in modo obbligato alla
riflessione, a prescindere dalle diverse fedi o culture, è se
ogni cellula della linea germinale fecondata sia
identificabile come un individuo. La biologia ricorda quale
sia la peculiarità dello sviluppo dei mammiferi e che circa i
due terzi degli ovuli fecondati non arrivano naturalmente ad
impiantarsi nel corpo uterino sia in natura che a seguito
della applicazione di una tecnica di procreazione assistita.
Questo progetto di vita, indipendentemente dai diversi punti
di vista, merita rispetto e quindi misure che diano sostanza a
questo rispetto. In primo luogo è, pertanto, vietata qualsiasi
forma di sperimentazione sugli embrioni. La ricerca clinica,
è, inoltre, consentita esclusivamente a fini terapeutici e
diagnostici volti alla tutela della salute e dello sviluppo
degli stessi embrioni. Le modalità per l'utilizzo dei gameti
femminili residuali a cicli di applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistite sono demandate ad un
decreto del Ministro della salute da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge. Sono vietati il
prelievo di gamenti post mortem ed il trasferimento in
utero di un gamete o di un embrione successivamente alla morte
di uno dei soggetti della coppia. E' vietata altresì qualsiasi
forma di surrogazione della madre. E' vietato qualsiasi
processo di clonazione umana;
8) obiezione di coscienza: il personale sanitario
e ausiliario non è tenuto a prendere parte alle tecniche di
procreazione assistita, qualora sollevi obiezione di
coscienza. Si riconosce, pertanto, accogliendo alcune
sollecitazioni emerse durante le audizioni, effettuate in
materia nella XIII legislatura, al personale sanitario il
diritto ad autodeterminarsi nella applicazione di tecniche che
possono sollevare problemi di coscienza;
9) sistema sanzionatorio: l'articolo 13 disegna un
articolato e severo sistema sanzionatorio che prevede misure
di carattere penale per la violazione delle disposizioni di
maggiore rilievo, a carico degli operatori sanitari, e
sanzioni di carattere amministrativo che contemplano anche la
revoca dell'autorizzazione per la struttura sanitaria
all'interno della quale si realizza il fatto illecito.