XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2042
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità di coppia è consentito
il ricorso alla riproduzione medicalmente assistita, alle
condizioni e secondo le modalità previste dalla presente
legge, che determina, altresì, i livelli essenziali delle
prestazioni e garantisce i diritti e gli interessi di tutti i
soggetti coinvolti, in particolare del concepito.
Art. 2.
(Interventi contro la sterilità e la
infertilità).
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove
ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e
sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e
favorisce gli interventi necessari per rimuoverle nonché per
ridurne l'incidenza e, ove possibile, per prevenire
l'insorgenza dei fenomeni indicati. Il Ministro della salute
promuove altresì campagne di informazione e di prevenzione dei
fenomeni della sterilità e della infertilità.
2. Nell'esercizio delle loro competenze costituzionali e
in relazione ai compiti loro affidati ai sensi dell'articolo 2
della legge 29 luglio 1975, n. 405, nel quadro della tutela
della salute, le regioni provvedono all'erogazione di servizi
di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai
problemi della sterilità e della infertilità, nonché della
riproduzione medicalmente assistita.
Art. 3.
(Modifica all'articolo 1
della legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. All'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo
il primo comma è inserito il seguente:
"Il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità
provvede, altresì, d'intesa con il servizio sociale competente
per territorio, a fornire un'informazione adeguata sulle
opportunità e sulle procedure per l'adozione o per
l'affidamento familiare".
Capo II
ACCESSO ALLE TECNICHE
Art. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di riproduzione medicalmente
assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della riproduzione ed è comunque circoscritto ai casi di
sterilità o di infertilità inspiegate e documentate da atto
medico, nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa
accertata da atto medico.
2. Il ricorso a tecniche di fecondazione medicalmente
assistita di tipo eterologo non è ammesso tranne nei casi
autorizzati dalla commissione istituita ai sensi
dell'articolo 8.
Art. 5.
(Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4,
possono accedere alle tecniche di riproduzione medicalmente
assistita coppie coniugate o stabilmente conviventi di
soggetti maggiorenni di sesso diverso e in età potenzialmente
fertile.
Art. 6.
(Consenso informato).
1. Per le finalità indicate dal comma 2, prima del ricorso
ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di riproduzione
medicalmente assistita il medico informa in maniera
dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sugli oneri
economici, sui metodi e sui possibili effetti collaterali
sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle
tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi
dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze
giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla
coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a
procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4
maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo
2001, n. 149, quale alternativa alla riproduzione medicalmente
assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle
concernenti il grado di invasività delle tecniche nei
confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per
ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire
la consapevole formazione della volontà.
2. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle
tecniche di riproduzione medicalmente assistita deve essere
formulata per iscritto e presentata al medico responsabile
della struttura, secondo modalità definite con decreto dei
Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 7.
(Linee guida).
1. Al fine di assicurare i livelli essenziali delle
prestazioni previste dalla presente legge, il Ministro della
salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, previo
parere del Consiglio superiore di sanità e sentito il Comitato
nazionale per la bioetica, definisce, con proprio decreto, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle
procedure e delle tecniche di riproduzione medicalmente
assistita ammesse, nonché delle procedure autorizzative nel
caso di tecniche di fecondazione medicalmente assistita di
tipo eterologo di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per
tutte le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 11.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno
ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica,
con le medesime procedure di cui al comma 1.
Art. 8.
(Norme sulla fecondazione eterologa).
1. Le richieste di autorizzazione all'applicazione di
tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo
eterologo di cui all'articolo 4, comma 2, vanno presentate
all'apposita commissione tecnico-scientifica istituita dal
Ministro della salute presso l'Istituto superiore di sanità.
La composizione della commissione di cui al precedente periodo
è definita con apposito decreto del Ministro della salute,
sentito il Comitato nazionale per la bioetica, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7,
la commissione di cui al comma 1 autorizza l'applicazione
delle tecniche di tipo eterologo secondo criteri di tipo
clinico, una volta accertato che la coppia richiedente, ove
non coniugata, conviva in modo stabile e continuativo da non
meno di tre anni.
3. Le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 11
garantiscono che non siano diffusi i dati personali dei
donatori di gameti, salvo che nei casi di cui ai commi 4
e 5.
4. Su richiesta motivata di colui che è stato procreato,
ovvero di coloro che esercitano la potestà o dei
rappresentanti legali se si tratta di minore o di interdetto,
le strutture autorizzate di cui all'articolo 11 sono tenute a
fornire informazioni sui dati sanitari del donatore,
salvaguardandone l'anonimato.
5. In casi particolari, l'autorità giudiziaria può
consentire l'accesso ai dati anagrafici del donatore quando il
segreto possa determinare un serio e comprovato pregiudizio
per il soggetto procreato. Il giudice provvede su domanda del
pubblico ministero, del figlio che abbia raggiunto la maggiore
età, dei genitori o di un curatore speciale del figlio
minore.
Capo III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA TUTELA DEL NASCITURO
Art. 9.
(Stato giuridico del nato).
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di
riproduzione medicalmente assistita sono figli legittimi della
coppia coniugata che ha espresso la volontà di ricorrere alle
tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
2. In caso di coppia stabilmente convivente, la volontà
espressa da entrambi i soggetti ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, e non revocata fino al momento della fecondazione
dell'ovulo, costituisce riconoscimento ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 315 del codice civile e vale ad
attribuire al nato lo stato di figlio naturale riconosciuto.
Si applica l'articolo 317-bis del codice civile.
3. La madre del nato a seguito dell'applicazione di
tecniche di riproduzione medicalmente assistita non può
dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi
dell'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
4. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo
di cui all'articolo 4, comma 2, il donatore di gameti non
acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e
non può far valere nei suoi confronti alcun diritto, né essere
titolare di obblighi.
Art. 10.
(Divieto del disconoscimento della paternità e
dell'anonimato della madre).
1. Per contestare lo stato di figlio legittimo acquisito
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, non è ammessa l'azione di
disconoscimento della paternità, ai sensi dell'articolo 235
del codice civile.
2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è
ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero
3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso è
ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il
concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle
tecniche di riproduzione medicalmente assistita in relazione
alle quali sia stata sottoscritta la dichiarazione di volontà
di cui all'articolo 6, comma 2.
3. Il riconoscimento del figlio naturale di cui
all'articolo 9, comma 2, non può essere impugnato per difetto
di veridicità ai sensi dell'articolo 263 del codice civile a
meno che non si provi la sussistenza delle circostanze
indicate nel comma 2.
Capo IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE
DELLE TECNICHE DI RIPRODUZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
Art. 11.
(Strutture autorizzate).
1. Gli interventi di riproduzione medicalmente assistita
sono realizzati nelle strutture pubbliche e private
accreditate autorizzate dalle regioni e iscritte al registro
di cui all'articolo 12.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, sono definiti:
a) i requisiti tecnico-scientifici ed
organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle
strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata
delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul
rispetto delle disposizioni della presente legge e sul
permanere dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi
delle strutture.
Art. 12.
(Registro).
1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute,
presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale
delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di
riproduzione medicalmente assistita.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è
obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in
collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali,
le informazioni necessarie al fine di consentire la
trasparenza e la pubblicità delle tecniche di riproduzione
medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le
informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società
scientifiche e degli utenti riguardanti la riproduzione
medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a
fornire agli osservatori epidemiologici regionali ed
all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le
finalità indicate dall'articolo 14 nonché ogni altra
informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di
controllo e di ispezione da parte delle autorità
competenti.
Capo V
SANZIONI
Art. 13.
(Sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di
riproduzione medicalmente assistita vietate, o fra soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 5, o senza avere
raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo
6, o con procedure diverse da quelle indicate dalle linee
guida di cui all'articolo 7, o in strutture diverse da quelle
di cui all'articolo 11, o in violazione dei divieti e degli
obblighi di cui all'articolo 14, o realizza in qualsiasi forma
la commercializzazione di gameti o di embrioni o la
surrogazione di maternità o il prelievo o il trasferimento in
utero di un gamete dopo la morte di uno dei soggetti di cui
all'articolo 5, è punito con la multa da 51.646 euro a 154.937
euro, nonché con l'interdizione per tre anni dall'esercizio
della professione.
2. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un
essere umano discendente da un'unica cellula di partenza,
eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico
nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto è punito
con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da
51.646 euro a 258.228 euro, nonché con l'interdizione per
cinque anni dall'esercizio della professione.
3. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono
applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.
4. Ogni accordo avente per oggetto i comportamenti di cui
ai commi 1 e 2 è nullo.
5. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 11
alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche
vietate ai sensi del comma 1 del presente articolo è sospesa
per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui
al comma 1 o di violazione del divieto di cui al comma 2
l'autorizzazione è revocata.
Capo VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
Art. 14.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun
embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione
umano è consentita a condizione che si perseguano finalità
esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad esse collegate
volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione
stesso, e qualora non siano disponibili metodologie
alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di
ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da
quello previsto dalla presente legge;
b) la finalizzazione eugenetica delle tecniche di
riproduzione medicalmente assistita;
c) interventi di scissione precoce dell'embrione o
di ectogenesi sia a fini riproduttivi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un
gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di
chimere.
4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3, devono produrre un numero di
embrioni che non ecceda la richiesta complessiva di fertilità
della coppia.
5. La crioconservazione di gameti e degli embrioni avviene
con il consenso della coppia e secondo le modalità stabilite
dalle linee guida di cui all'articolo 7.
6. Decorsi quattro anni dalla formazione degli embrioni,
nel caso di espressa rinuncia della donna al trasferimento, il
giudice tutelare competente per territorio, sentita la
commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, dispone
con proprio decreto l'adottabilità. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15.
(Relazione al Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28
febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il
Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi
dell'articolo 12, comma 5, sull'attività delle strutture
autorizzate di cui all'articolo 11 con particolare riferimento
alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli
interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati
al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una
relazione al Parlamento sull'attuazione della presente
legge.
Art. 16.
(Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le attività
sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle
procedure per l'applicazione delle tecniche di riproduzione
medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge
qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione
scritta resa al medico responsabile della struttura
autorizzata ai sensi dell'articolo 11.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o
revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e
comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento
delle procedure e delle attività specificamente e
necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle
tecniche disciplinate dalla presente legge.
Art. 17.
(Disposizioni transitorie).
1. Le strutture iscritte nell'elenco predisposto presso
l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del
Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono
autorizzate ad applicare le tecniche di riproduzione
medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della
presente legge, fino al sesto mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
di cui all'articolo 11, comma 2.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le strutture di cui al comma 1 trasmettono al
Ministero della salute e al giudice tutelare territorialmente
competente i seguenti elenchi non pubblici: un elenco (n. 1)
contenente l'indicazione numerica degli embrioni destinati a
tecniche di riproduzione medicalmente assistita formati nel
periodo precedente alla data di entrata in vigore della
presente legge e di cui si conoscono i genitori biologici; un
elenco (n. 2) con indicazione numerica degli embrioni
disponibili di cui non si conoscono i genitori biologici e con
indicazione dei motivi della non conoscibilità.
3. Al fine di garantire l'interesse primario dell'embrione
alla nascita, per gli embrioni di cui all'elenco n. 2, e per
gli embrioni di cui all'elenco n. 1 previo consenso scritto di
entrambi i soggetti della coppia che prima della data di
entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto nelle
strutture di cui al comma 1 l'applicazione di tecniche di
riproduzione medicalmente assistita dalle quali è derivata la
formazione di embrioni, il giudice tutelare competente per
territorio, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di
cui all'articolo 7, dispone con proprio decreto
l'adottabilità. Su indicazione delle strutture di cui al comma
1, che provvedono alle opportune informazioni ed assumono il
consenso informato secondo le disposizioni, in quanto
applicabili, dell'articolo 6, comma 2, il giudice tutelare,
sentita la coppia richiedente e fatte le opportune valutazioni
ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, in quanto applicabile, dichiara con decreto
motivato l'adozione dell'embrione o degli embrioni da
impiantare contestualmente.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica a tutti i
possessori di embrioni che sono inoltre obbligati ad indicare
le strutture di cui al comma 1 alle quali gli embrioni vengono
consegnati. Chiunque non adempia all'obbligo di segnalazione
degli embrioni esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge è punito, qualora il fatto non costituisca
reato, con la sanzione amministrativa da 51.646 euro a 258.228
euro.
5. I nati a seguito di adozione di embrioni sono figli
legittimi della coppia coniugata o figli naturali riconosciuti
della coppia stabilmente convivente ai sensi delle
disposizioni di cui agli articoli 9 e 10.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, e
all'articolo 10 si applicano anche per i nati da tecniche di
riproduzione medicalmente assistita di tipo eterologo
effettuate prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 18.
(Copertura finanziaria).
1. Per le attività relative agli articoli 2, comma 1, e
12, il cui onere è valutato rispettivamente in 2.582.284 euro
e in 516.457 annui, a decorrere dal 2002, è autorizzata la
spesa di 3.098.741 euro annui a decorrere dall'anno 2002.
2. Per gli interventi per prevenire, rimuovere e ridurre
la sterilità e la infertilità e per le finalità previste
dall'articolo 2 è autorizzata l'ulteriore spesa di 6.197.483
euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
3. Le somme stanziate per le finalità di cui ai commi 1 e
2 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, su proposta
del Ministro della salute, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, di cui ai commi 1 e 2, si provvede, per gli anni 2002,
2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.