XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2038




        Onorevoli Colleghi! - Secondo un recente studio dell'Università di Parma ogni anno vengono abusati in Italia circa 50.000 bambini. Se a questo dato si aggiunge l'incessante diffusione attraverso INTERNET di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori, ci si rende conto dell'allarmante dimensione che il fenomeno ha ormai raggiunto. I risultati della legge 3 agosto 1998, n. 269 danno conto di una attività di contrasto che ha appena scalfito la rete organizzativa retrostante a singoli episodi di violenza e sfruttamento sessuali di tanti minori. Se da un lato sono state introdotte mirate figure di reato, dall'altro ancora molto si deve fare nell'ambito delle misure di prevenzione e repressione di un fenomeno, che in forme sempre nuove oltraggia ogni giorno di più la libertà e la dignità umane. La pratica della pedofilia deve sempre ritenersi una condotta violenta, sia nel caso in cui effettivamente si ricorra all'impiego della forza fisica sul minore, sia nel caso in cui del minore medesimo sia carpito il consenso: non a caso si è più volte parlato di "crimine contro l'umanità".
        Pertanto, la proposta in esame interviene anzitutto sulle pene attualmente previste, in secondo luogo sull'esecuzione delle pene stesse e sul trattamento dei condannati pedofili, e da ultimo anche sulle misure di prevenzione e contrasto del fenomeno, in particolare nel mondo virtuale di INTERNET.
        Il capo I della presente proposta apporta una serie di modifiche alle norme del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, che sanzionano i vari comportamenti criminosi posti in essere da quanti praticano, a diversi livelli, la pedofilia. Le norme incriminatrici sono distribuite in due diverse sezioni: nella prima sono sanzionati, tra l'altro, lo sfruttamento della prostituzione minorile, la produzione di materiale pornografico mediante l'impiego di minori, il turismo sessuale; nella seconda rientrano invece la violenza sessuale (aggravata se compiuta su minori), gli atti sessuali coni minorenne e la corruzione di minore. Nel rispetto dell'architettura del codice, sostanzialmente sono state solo aumentate le pene attualmente previste e contestualmente ridotti gli effetti di talune circostanze attenuanti. In tale modo, ai responsabili di simili crimini viene precluso l'accesso a forme di premialità, quali l'applicazione della pena su richiesta delle parti, e ad altri benefìci, quali la sospensione condizionale della pena. Inoltre, i maggiori introiti per lo Stato dovuti all'inasprimento delle sanzioni pecuniarie (che così intaccheranno più efficacemente gli interessi economici delle reti che gestiscono questi turpi traffici) andranno a diretto beneficio del fondo previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 269 del 1998, per l'assistenza delle giovani vittime di questi orribili crimini.
        Il capo II si occupa dell'esecuzione della pena inflitta al colpevole dei reati in questione. In particolare, per le fattispecie meno gravi (le cui pene, per quanto aumentate, consentono comunque di accedere ad istituti premiali), è escluso il ricorso alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. In secondo luogo, al condannato per i reati in questione è imposto, pur dopo aver scontato la pena detentiva, l'obbligo di comunicazione della propria residenza al magistrato, che potrà all'occorrenza informare l'autorità di polizia. Con una ulteriore innovazione, infine, sempre al condannato per i suddetti reati è offerta la possibilità, previa richiesta al tribunale di sorveglianza, di accedere al trattamento psicoterapeutico o farmacologico.
        Nel capo III, infine, viene anzitutto affrontato il problema della sicurezza della navigazione in INTERNET: i gestori della rete dovranno pertanto conservare i dati di accesso della clientela per dodici mesi, fornire obbligatoriamente un programma-filtro per connettersi a siti potenzialmente pericolosi per i minorenni, nonché denunziare i reati a danno dei minori di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione. Nel prevedere ulteriori misure di contrasto e prevenzione, sono stati ridefiniti i compiti del nucleo appositamente costituito presso le questure; è prevista poi la creazione di una apposita banca dati centrale, ove riversare tutte le informazioni raccolte dalle strutture periferiche, ed alla quale potranno attingere gli enti accreditati sia nazionali che comunitari ed esteri. Inoltre, lo Stato italiano dovrà farsi promotore di accordi internazionali per la lotta alla pedofilia, sul modello dei protocolli di intesa recentemente stipulati da Paesi europei con i Paesi a maggiore rischio di turismo sessuale. Infine, è prevista l'istituzione presso le aziende sanitarie locali di una apposita unità di prevenzione, al fine di pervenire ad una tempestiva individuazione dei casi di abuso su minori e ad un pronto soccorso psicoterapeutico della vittima.




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