XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2038
Onorevoli Colleghi! - Secondo un recente studio
dell'Università di Parma ogni anno vengono abusati in Italia
circa 50.000 bambini. Se a questo dato si aggiunge
l'incessante diffusione attraverso INTERNET di materiale
pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori, ci
si rende conto dell'allarmante dimensione che il fenomeno ha
ormai raggiunto. I risultati della legge 3 agosto 1998, n. 269
danno conto di una attività di contrasto che ha appena
scalfito la rete organizzativa retrostante a singoli episodi
di violenza e sfruttamento sessuali di tanti minori. Se da un
lato sono state introdotte mirate figure di reato, dall'altro
ancora molto si deve fare nell'ambito delle misure di
prevenzione e repressione di un fenomeno, che in forme sempre
nuove oltraggia ogni giorno di più la libertà e la dignità
umane. La pratica della pedofilia deve sempre ritenersi una
condotta violenta, sia nel caso in cui effettivamente si
ricorra all'impiego della forza fisica sul minore, sia nel
caso in cui del minore medesimo sia carpito il consenso: non a
caso si è più volte parlato di "crimine contro l'umanità".
Pertanto, la proposta in esame interviene anzitutto sulle
pene attualmente previste, in secondo luogo sull'esecuzione
delle pene stesse e sul trattamento dei condannati pedofili, e
da ultimo anche sulle misure di prevenzione e contrasto del
fenomeno, in particolare nel mondo virtuale di INTERNET.
Il capo I della presente proposta apporta una serie di
modifiche alle norme del capo III del titolo XII del libro
secondo del codice penale, che sanzionano i vari
comportamenti criminosi posti in essere da quanti praticano, a
diversi livelli, la pedofilia. Le norme incriminatrici sono
distribuite in due diverse sezioni: nella prima sono
sanzionati, tra l'altro, lo sfruttamento della prostituzione
minorile, la produzione di materiale pornografico mediante
l'impiego di minori, il turismo sessuale; nella seconda
rientrano invece la violenza sessuale (aggravata se compiuta
su minori), gli atti sessuali coni minorenne e la corruzione
di minore. Nel rispetto dell'architettura del codice,
sostanzialmente sono state solo aumentate le pene attualmente
previste e contestualmente ridotti gli effetti di talune
circostanze attenuanti. In tale modo, ai responsabili di
simili crimini viene precluso l'accesso a forme di premialità,
quali l'applicazione della pena su richiesta delle parti, e ad
altri benefìci, quali la sospensione condizionale della pena.
Inoltre, i maggiori introiti per lo Stato dovuti
all'inasprimento delle sanzioni pecuniarie (che così
intaccheranno più efficacemente gli interessi economici delle
reti che gestiscono questi turpi traffici) andranno a diretto
beneficio del fondo previsto dall'articolo 17 della citata
legge n. 269 del 1998, per l'assistenza delle giovani vittime
di questi orribili crimini.
Il capo II si occupa dell'esecuzione della pena inflitta
al colpevole dei reati in questione. In particolare, per le
fattispecie meno gravi (le cui pene, per quanto aumentate,
consentono comunque di accedere ad istituti premiali), è
escluso il ricorso alle sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi. In secondo luogo, al condannato per i reati
in questione è imposto, pur dopo aver scontato la pena
detentiva, l'obbligo di comunicazione della propria residenza
al magistrato, che potrà all'occorrenza informare l'autorità
di polizia. Con una ulteriore innovazione, infine, sempre al
condannato per i suddetti reati è offerta la possibilità,
previa richiesta al tribunale di sorveglianza, di accedere al
trattamento psicoterapeutico o farmacologico.
Nel capo III, infine, viene anzitutto affrontato il
problema della sicurezza della navigazione in INTERNET: i
gestori della rete dovranno pertanto conservare i dati di
accesso della clientela per dodici mesi, fornire
obbligatoriamente un programma-filtro per connettersi a siti
potenzialmente pericolosi per i minorenni, nonché denunziare i
reati a danno dei minori di cui siano venuti a conoscenza
nell'esercizio della professione. Nel prevedere ulteriori
misure di contrasto e prevenzione, sono stati ridefiniti i
compiti del nucleo appositamente costituito presso le
questure; è prevista poi la creazione di una apposita banca
dati centrale, ove riversare tutte le informazioni raccolte
dalle strutture periferiche, ed alla quale potranno attingere
gli enti accreditati sia nazionali che comunitari ed esteri.
Inoltre, lo Stato italiano dovrà farsi promotore di accordi
internazionali per la lotta alla pedofilia, sul modello dei
protocolli di intesa recentemente stipulati da Paesi europei
con i Paesi a maggiore rischio di turismo sessuale. Infine, è
prevista l'istituzione presso le aziende sanitarie locali di
una apposita unità di prevenzione, al fine di pervenire ad una
tempestiva individuazione dei casi di abuso su minori e ad un
pronto soccorso psicoterapeutico della vittima.