XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2038
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
MODIFICHE AL CAPO III DEL TITOLO XII DEL LIBRO II DEL CODICE
PENALE
Sezione I
Modifiche alla sezione i del capo iii
del titolo xii del libro ii del codice penale
Art. 1.
(Prostituzione minorile).
1. All'articolo 600-bis del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "da sei a dodici"
sono sostituite dalle seguenti: "da sette a quattordici";
b) al secondo comma, le parole: "da sei mesi a tre
anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro anni e con la
multa non inferiore a diecimila euro".
Art. 2.
(Pornografia minorile).
1. All'articolo 600-ter del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "da sei a dodici"
sono sostituite dalle seguenti: "da sette a quattordici";
b) al terzo comma, le parole: "da uno a cinque
anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a
sei anni e con la multa da diecimila euro a centomila
euro";
c) al quarto comma, le parole: "fino a tre anni o
con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro anni e con la
multa da cinquemila euro a ventiseimila euro".
Art. 3.
(Detenzione di materiale pornografico).
1. L'articolo 600-quater del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 600-quater.- (Detenzione di materiale
pornografico).- Chiunque, al di fuori delle ipotesi
previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si
procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante
lo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto è punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore
a cinquemila euro".
Art. 4.
(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile).
1. L'articolo 600-quinquies del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione minorile). Chiunque
organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di
attività di prostituzione a danno di minori o comunque
comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sette
a quattordici anni e con la multa da ventiseimila euro a
centocinquantacinquemila euro".
Art. 5.
(Circostanze aggravanti e attenuanti).
1. Al quarto comma dell'articolo 600-sexies del
codice penale le parole: "da un
terzo alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un
terzo".
Sezione II
Modifiche alla sezione ii del capo iii
del titolo xii del libro ii del codice penale
Art. 6.
(Circostanze aggravanti).
1. L'articolo 609-ter del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 609-ter. - (Circostanze aggravanti).- La pena
è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui
all'articolo 609-bis sono commessi:
1) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche
o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente
lesivi della salute della persona offesa;
2) da persona travisata o che simuli la qualità di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
3) su persona comunque sottoposta a limitazioni della
libertà personale.
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se
i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
quattordici;
2) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore
anche adottivo, il tutore.
La pena è della reclusione da otto a quindici anni se il
fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto
gli anni dieci".
Art. 7.
(Atti sessuali con minorenne).
1. L'articolo 609-quater del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 609-quater. - (Atti sessuali con minorenne).-
Soggiace alla pena della reclusione da sette a quattordici
anni chiunque, al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 609-bis, compie atti sessuali con persona
che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole
sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore,
ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è
affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di
convivenza.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi
previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con
un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre
anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino ad un
terzo.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter,
terzo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni
dieci".
Art. 8.
(Corruzione di minorenne).
1. L'articolo 609-quinquies del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 609-quinquies. - (Corruzione di minorenne).-
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di
anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque mostra giornali,
videocassette o altro materiale pornografico per indurre le
persone minori di anni quattordici a compiere atti sessuali.
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia
l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero
altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o
che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza".
Art. 9.
(Pene accessorie ed altri effetti penali).
1. L'articolo 609-nonies del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 609-nonies. - (Pene accessorie ed altri effetti
penali). - La condanna per alcuno dei delitti previsti
dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies e 609-octies
comporta:
1) la perdita della potestà del genitore, quando la
qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela ed alla curatela;
3) l'interdizione perpetua da ogni incarico di
insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da
ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio in
istituzioni o in altre strutture frequentate prevalentemente
da minori;
4) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione
dalla successione della persona offesa".
Capo II
NUOVE NORME IN MATERIA DI SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE
DETENTIVE BREVI E DI ESECUZIONE DELLA PENA
Art. 10.
(Esclusioni oggettive).
1. Al primo comma dell'articolo 60 della legge 24 novembre
1981, n. 689,
dopo le parole: "dell'articolo 583 del codice penale;" sono
inserite le seguenti:
"600-bis, secondo comma (prostituzione minorile)
limitatamente al compimento di atti sessuali con un minore di
età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di
denaro o di altra utilità economica;
600-ter, terzo e quarto comma (pornografia minorile)
limitatamente alle ipotesi di distribuzione, divulgazione o
pubblicizzazione di materiale pornografico prodotto mediante
lo sfruttamento di minori di anni diciotto o di notizie o
informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento
sessuale di minori di anni diciotto, ed alle ipotesi di
consapevole cessione ad altri, anche a titolo gratuito, di
materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di
minori di anni diciotto;
600-quater (detenzione di materiale
pornografico);
609-quinquies (corruzione di minorenne);".
Art. 11.
(Trattamento psicoterapeutico
o farmacologico).
1. Il condannato per uno dei reati di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quinquies,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies e
609-octies del codice penale può richiedere al tribunale
di sorveglianza di accedere al trattamento psicoterapeutico o
farmacologico. Il trattamento è svolto a cura
dell'amministrazione penitenziaria secondo le prescrizioni
imposte dal tribunale di sorveglianza, avvalendosi di centri
convenzionati pubblici o privati, che dispongono di
professionisti specializzati in psicoterapia e psichiatria.
Gli organi preposti riferiscono periodicamente al magistrato
di sorveglianza sull'andamento del programma di recupero e sul
comportamento del reo.
Art. 12.
(Obbligo di comunicazione di residenza
o domicilio).
1. Al momento della messa in libertà il condannato per uno
dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quinquies, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies del codice penale deve
comunicare al magistrato di sorveglianza la sua residenza o il
suo domicilio, qualora sia diverso dalla residenza. Tale
comunicazione va rinnovata ad ogni cambio di residenza o
domicilio.
2. Il magistrato, qualora lo ritenga opportuno, può dare
comunicazione all'autorità di polizia giudiziaria dei luoghi
di cui al comma 1, prescrivendo, ove occorra, di informare le
autorità scolastiche locali, nonché le istituzioni o le altre
strutture frequentate prevalentemente da minori.
Capo III
MODIFICHE ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 269, E NUOVI
INTERVENTI DI PREVENZIONE
Art. 13.
(Attività di contrasto).
1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998,
n. 269, è sostituito dal seguente:
" 2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle
telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo
1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei
servizi di telecomunicazione che vigila sul contenuto dei siti
della rete INTERNET disponibili al pubblico, ove riscontri
violazioni di legge, ne dà comunicazione all'autorità
giudiziaria svolgendo, su richiesta dell'autorità medesima,
motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il
contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis,
primo comma, 600-ter,
commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del
codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi
informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero
utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico.
A tale fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni
di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o
gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi
telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto
personale specializzato effettua con le medesime finalità le
attività di cui al comma 1 anche per via telematica".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge 3 agosto
1998, n. 269, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. I responsabili dei motori di telecomunicazione,
dei portali web, i provider, i gestori dei
server e tutti gli operatori di reti di
telecomunicazione disponibili al pubblico, hanno l'obbligo di
conservare per un anno i dati di accesso ai siti registrati e
di fornire, su richiesta dell'autorità giudiziaria, alla
polizia delle telecomunicazioni la relativa documentazione, al
fine di agevolare i compiti di polizia svolti nell'ambito di
indagini per i delitti di cui agli articoli 600-bis,
primo comma, 600-ter commi primo, secondo e terzo, e
600-quinquies del codice penale commessi mediante
l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione
telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione
disponibili al pubblico. E' fatto inoltre obbligo ai medesimi
soggetti di fornire gratuitamente agli utenti, all'atto della
conclusione di un contratto per l'accesso a servizi di rete
telematica o dell'installazione del relativo software,
programmi-filtro in grado di impedire l'accesso dei minori
alle pagine telematiche aventi contenuto pedofilo o comunque
pornografico.
2-ter. I soggetti di cui al comma 2-bis hanno
l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria i reati di
cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quinquies, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies del codice penale dei
quali siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro
professione".
Art. 14.
(Comunicazioni agli utenti).
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1998,
n. 269, le parole: ", per un periodo non inferiore a tre anni
decorrenti dalla data di cui al comma 2," sono soppresse.
Art. 15.
(Attività di coordinamento).
1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "introdotti dagli
articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge" sono
inserite le seguenti: ", nonché dei delitti di cui agli
articoli 609-ter, 609-quater, 609-quinquies
e 609-octies del codice penale";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27
settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di violenza e sfruttamento
sessuali in danno di minori, istituisce, presso la squadra
mobile di ogni questura, un'unità specializzata di polizia
giudiziaria tra i cui componenti vi sia almeno un esperto
informatico, avente il compito di raccogliere informazioni
nonché di coordinare le attività di contrasto previste
dall'articolo 14 e di condurre le indagini sul territorio in
materia di violenza e sfruttamento sessuali in danno di
minori";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il Ministro dell'interno istituisce altresì
presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria, composto da investigatori ed esperti informatici,
avente il compito di raccogliere tutte le informazioni
relative alle indagini
in materia di violenza e sfruttamento sessuali in danno di
minori. Le informazioni sono raccolte in una banca-dati
gestita dal nucleo, alla quale accedono l'autorità
giudiziaria, gli organismi di cui al comma 5 e le sezioni
specializzate di altri Paesi europei";
d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. L'attività delle unità specializzate di
cui al comma 5 e del nucleo di cui al comma 6 costituiscono
un'apposita sezione nell'ambito della relazione al Parlamento
prevista dal comma 1".
Art. 16.
(Cooperazione internazionale).
1. Dopo l'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, è
inserito il seguente:
"Art. 17-bis. (Cooperazione internazionale) - 1. Al
fine di prevenire e di reprimere i reati di violenza e
sfruttamento sessuali in danno di minori, ivi compresi quelli
consumati attraverso reti telematiche, l'Italia stipula
accordi di collaborazione anche per il tramite di organismi
comunitari o internazionali, presso i quali si fa promotrice
di convenzioni multilaterali in materia.
2. Una quota pari al sei per cento delle risorse
annualmente stanziate per l'aiuto pubblico allo sviluppo è
destinata ai Paesi che stipulano gli accordi di collaborazione
di cui al comma 1. Gli interventi sono finalizzati al
miglioramento delle condizioni dell'infanzia ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, legge 26 febbraio 1987, n. 49".
Art. 17.
(Unità di prevenzione presso le aziende
sanitarie locali).
1. Il servizio materno-infantile di ciascuna azienda
sanitaria locale, a valere sulle ordinarie dotazioni di
bilancio, istituisce nel proprio ambito una unità di
prevenzione contro i reati di violenza e sfruttamento
sessuali in danno di minori.
2. L'unità di cui al comma 1, d'intesa con gli altri
servizi dell'azienda sanitaria locale:
a) organizza corsi di formazione e di
aggiornamento per i medici scolastici e sportivi in tema di
disagio giovanile e di riconoscimento dei segnali di violenza
o sfruttamento sessuali in danno di minori;
b) realizza programmi di sensibilizzazione e
informazione del personale scolastico.