XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2038




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

MODIFICHE AL CAPO III DEL TITOLO XII DEL LIBRO II DEL CODICE
PENALE


Sezione I

Modifiche alla sezione i del capo iii
del titolo xii del libro ii del codice penale


Art. 1.

(Prostituzione minorile).

        1. All'articolo 600-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma, le parole: "da sei a dodici" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a quattordici";

                b) al secondo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro anni e con la multa non inferiore a diecimila euro".


Art. 2.

(Pornografia minorile).

        1. All'articolo 600-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma, le parole: "da sei a dodici" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a quattordici";

                b) al terzo comma, le parole: "da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni e con la multa da diecimila euro a centomila euro";

                c) al quarto comma, le parole: "fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro anni e con la multa da cinquemila euro a ventiseimila euro".


Art. 3.

(Detenzione di materiale pornografico).

        1. L'articolo 600-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 600-quater.- (Detenzione di materiale pornografico).- Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a cinquemila euro".


Art. 4.

(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile).

        1. L'articolo 600-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sette a quattordici anni e con la multa da ventiseimila euro a centocinquantacinquemila euro".


Art. 5.

(Circostanze aggravanti e attenuanti).

        1. Al quarto comma dell'articolo 600-sexies del codice penale le parole: "da un terzo alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un terzo".


Sezione II

Modifiche alla sezione ii del capo iii
del titolo xii del libro ii del codice penale


Art. 6.

(Circostanze aggravanti).

        1. L'articolo 609-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 609-ter. - (Circostanze aggravanti).- La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

            1) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

            2) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

            3) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale.

        La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

            1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

            2) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

        La pena è della reclusione da otto a quindici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci".

Art. 7.

(Atti sessuali con minorenne).

        1. L'articolo 609-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 609-quater. - (Atti sessuali con minorenne).- Soggiace alla pena della reclusione da sette a quattordici anni chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

            1) non ha compiuto gli anni quattordici;

            2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

        Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
        Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino ad un terzo.
        Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, terzo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci".


Art. 8.

(Corruzione di minorenne).

        1. L'articolo 609-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 609-quinquies. - (Corruzione di minorenne).- Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
        Alla stessa pena soggiace chiunque mostra giornali, videocassette o altro materiale pornografico per indurre le persone minori di anni quattordici a compiere atti sessuali.         La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza".


Art. 9.

(Pene accessorie ed altri effetti penali).

        1. L'articolo 609-nonies del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 609-nonies. - (Pene accessorie ed altri effetti penali). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:

            1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;

            2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

            3) l'interdizione perpetua da ogni incarico di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio in istituzioni o in altre strutture frequentate prevalentemente da minori;

            4) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa".


Capo II

NUOVE NORME IN MATERIA DI SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE
DETENTIVE BREVI E DI ESECUZIONE DELLA PENA


Art. 10.

(Esclusioni oggettive).

        1. Al primo comma dell'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo le parole: "dell'articolo 583 del codice penale;" sono inserite le seguenti:

        "600-bis, secondo comma (prostituzione minorile) limitatamente al compimento di atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica;

        600-ter, terzo e quarto comma (pornografia minorile) limitatamente alle ipotesi di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori di anni diciotto o di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto, ed alle ipotesi di consapevole cessione ad altri, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori di anni diciotto;

        600-quater (detenzione di materiale pornografico);

        609-quinquies (corruzione di minorenne);".


Art. 11.

(Trattamento psicoterapeutico
o farmacologico).

        1. Il condannato per uno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale può richiedere al tribunale di sorveglianza di accedere al trattamento psicoterapeutico o farmacologico. Il trattamento è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria secondo le prescrizioni imposte dal tribunale di sorveglianza, avvalendosi di centri convenzionati pubblici o privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e psichiatria. Gli organi preposti riferiscono periodicamente al magistrato di sorveglianza sull'andamento del programma di recupero e sul comportamento del reo.

Art. 12.

(Obbligo di comunicazione di residenza
o domicilio).

        1. Al momento della messa in libertà il condannato per uno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale deve comunicare al magistrato di sorveglianza la sua residenza o il suo domicilio, qualora sia diverso dalla residenza. Tale comunicazione va rinnovata ad ogni cambio di residenza o domicilio.
        2. Il magistrato, qualora lo ritenga opportuno, può dare comunicazione all'autorità di polizia giudiziaria dei luoghi di cui al comma 1, prescrivendo, ove occorra, di informare le autorità scolastiche locali, nonché le istituzioni o le altre strutture frequentate prevalentemente da minori.


Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 269, E NUOVI
INTERVENTI DI PREVENZIONE


Art. 13.

(Attività di contrasto).

        1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, è sostituito dal seguente:

        " 2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione che vigila sul contenuto dei siti della rete INTERNET disponibili al pubblico, ove riscontri violazioni di legge, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria svolgendo, su richiesta dell'autorità medesima, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tale fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica".

        2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

        "2-bis. I responsabili dei motori di telecomunicazione, dei portali web, i provider, i gestori dei server e tutti gli operatori di reti di telecomunicazione disponibili al pubblico, hanno l'obbligo di conservare per un anno i dati di accesso ai siti registrati e di fornire, su richiesta dell'autorità giudiziaria, alla polizia delle telecomunicazioni la relativa documentazione, al fine di agevolare i compiti di polizia svolti nell'ambito di indagini per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. E' fatto inoltre obbligo ai medesimi soggetti di fornire gratuitamente agli utenti, all'atto della conclusione di un contratto per l'accesso a servizi di rete telematica o dell'installazione del relativo software, programmi-filtro in grado di impedire l'accesso dei minori alle pagine telematiche aventi contenuto pedofilo o comunque pornografico.
        2-ter. I soggetti di cui al comma 2-bis hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale dei quali siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro professione".

Art. 14.

(Comunicazioni agli utenti).

        1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269, le parole: ", per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2," sono soppresse.


Art. 15.

(Attività di coordinamento).

        1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 2, dopo le parole: "introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge" sono inserite le seguenti: ", nonché dei delitti di cui agli articoli 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale";

                b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di violenza e sfruttamento sessuali in danno di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, un'unità specializzata di polizia giudiziaria tra i cui componenti vi sia almeno un esperto informatico, avente il compito di raccogliere informazioni nonché di coordinare le attività di contrasto previste dall'articolo 14 e di condurre le indagini sul territorio in materia di violenza e sfruttamento sessuali in danno di minori";

                c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. Il Ministro dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria, composto da investigatori ed esperti informatici, avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini in materia di violenza e sfruttamento sessuali in danno di minori. Le informazioni sono raccolte in una banca-dati gestita dal nucleo, alla quale accedono l'autorità giudiziaria, gli organismi di cui al comma 5 e le sezioni specializzate di altri Paesi europei";

                d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        "6-bis. L'attività delle unità specializzate di cui al comma 5 e del nucleo di cui al comma 6 costituiscono un'apposita sezione nell'ambito della relazione al Parlamento prevista dal comma 1".


Art. 16.

(Cooperazione internazionale).

        
1. Dopo l'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, è inserito il seguente:

        "Art. 17-bis. (Cooperazione internazionale) - 1. Al fine di prevenire e di reprimere i reati di violenza e sfruttamento sessuali in danno di minori, ivi compresi quelli consumati attraverso reti telematiche, l'Italia stipula accordi di collaborazione anche per il tramite di organismi comunitari o internazionali, presso i quali si fa promotrice di convenzioni multilaterali in materia.
            2. Una quota pari al sei per cento delle risorse annualmente stanziate per l'aiuto pubblico allo sviluppo è destinata ai Paesi che stipulano gli accordi di collaborazione di cui al comma 1. Gli interventi sono finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'infanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 26 febbraio 1987, n. 49".


Art. 17.

(Unità di prevenzione presso le aziende
sanitarie locali).

        1. Il servizio materno-infantile di ciascuna azienda sanitaria locale, a valere sulle ordinarie dotazioni di bilancio, istituisce nel proprio ambito una unità di prevenzione contro i reati di violenza e sfruttamento sessuali in danno di minori.
        2. L'unità di cui al comma 1, d'intesa con gli altri servizi dell'azienda sanitaria locale:

                a) organizza corsi di formazione e di aggiornamento per i medici scolastici e sportivi in tema di disagio giovanile e di riconoscimento dei segnali di violenza o sfruttamento sessuali in danno di minori;

                b) realizza programmi di sensibilizzazione e informazione del personale scolastico.



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