XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2036




        Onorevoli Colleghi! - Nel quadro di un generale rilancio della previdenza complementare appare utile ed opportuno prevedere la possibilità di istituire forme di previdenza complementare gestite direttamente dagli enti previdenziali privati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.
        Tali enti, infatti, per struttura organizzativa, capacità di gestione, solidità finanziaria e status giuridico appaiono più che idonei a fornire ampie garanzie di trasparenza ed affidabilità. Anche la platea degli iscritti potenzialmente destinatari delle prestazioni complementari (oltre 1 milione di professionisti) appare più che congrua per un rapido decollo di iniziative in questo campo.
        La raccolta dei fondi, poi, sarebbe enormemente facilitata dall'esistenza di idonee strutture già collaudate a tale scopo con possibilità di ulteriori risparmi di gestione legati ad accordi intercategoriali, sempre auspicabili.
        Del resto anche un recente studio del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sulla previdenza complementare ha evidenziato la possibilità che gli enti di previdenza privati vengano considerati per un inserimento fra "i soggetti legittimati alla costituzione di fondi pensione".
        Le casse di previdenza dei professionisti, - che coprono un arco di ben 1.600.000 iscritti agli albi -, sono definite dal decreto legislativo n. 509 del 1994 "enti senza fini di lucro" che hanno la finalità istituzionale di raccogliere e gestire i contributi e perequare ed erogare le prestazioni pensionistiche dei loro iscritti. Esse devono assicurare l'equilibrio finanziario attraverso la buona ed efficiente gestione del proprio patrimonio, non avvalendosi, per espresso divieto di legge, di alcun contributo statale.
        Nonostante queste premesse, la vigente normativa fiscale equipara ingiustificatamente la tassazione delle casse professionali a quella delle persone fisiche, con applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) sulle singole categorie reddituali.
        Ma l'ulteriore aspetto pregiudizievole è che i rendimenti finanziari delle risorse costituite dai contributi versati dagli iscritti, nonostante la loro natura e finalità dichiaratamente previdenziali, sono soggetti alla tassazione del "capital gain" (al 12,50 per cento) o ad IRPEG, come nel caso dei dividendi societari.
        Questa anomala situazione è resa addirittura intollerabile se collegata all'ordinaria tassazione prevista in capo al pensionato (che va fino al 45 per cento del reddito da pensione!), fruitore finale delle prestazioni previdenziali garantite dall'ente.
        E' evidente, a questo punto, che una tale situazione normativa crea un'ingiustificata duplicazione dell'imposta che colpisce sostanzialmente lo stesso ammontare del reddito, prima in capo alla cassa professionale e poi, al momento dell'erogazione della pensione, in capo ai pensionati.
        Lo scenario appena delineato è proprio quello che il nostro legislatore si è preoccupato, giustamente, di evitare nell'introdurre la più recente normativa in tema di fondi pensione, improntata al principio della non duplicazione dell'imposizione fiscale con detassazione delle rendite finanziarie, già sottoposte, in seno al fondo pensione, ad autonoma fiscalizzazione.
        La giusta preoccupazione del legislatore nei confronti dei fondi pensione, che si alimentano con i soli contributi versati dagli iscritti e con i relativi proventi finanziari derivanti dagli stessi, non è stata, purtroppo, accompagnata, fino ad ora, da una analoga attenzione nei confronti degli enti previdenziali dei liberi professionisti. La struttura di tali enti è, infatti, per molti versi, assimilabile a quella dei fondi pensione sia per le modalità di finanziamento (contributi degli iscritti e proventi finanziari derivanti dagli stessi), sia per l'obbligo di legge di costituire cospicue riserve patrimoniali a garanzia dei futuri trattamenti pensionistici da erogare.
        Appare quantomeno singolare costringere gli enti previdenziali dei liberi professionisti ad accumulare ingenti patrimoni per garantire gli equilibri finanziari futuri ed assoggettarli, poi, a regimi fiscali particolarmente onerosi e, addirittura, duplicati (a monte, sui rendimenti finanziari del capitale dell'ente, e, a valle, sull'intera pensione erogata ai professionisti interessati).
        Anche sotto il profilo costituzionale, peraltro, appare indiscutibile che il rendimento della gestione previdenziale ed il trattamento pensionistico non possano essere sottoposti ad una imposizione tributaria che comprometta la loro funzione solidaristica endocategoriale.
        Nel momento in cui si parla di una sostanziale riduzione dell'aliquota, attualmente stabilita nella misura dell'11 per cento, applicata ai rendimenti dei fondi pensione, risulterebbe quanto meno singolare mantenere un regime fiscale "vessatorio" nei confronti delle casse di previdenza private dei liberi professionisti.
        Merita, quindi, una attenta valutazione la proposta di equiparare in modo sostanziale il regime fiscale degli enti di previdenza privati a quello dei fondi pensione.




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