XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2036
Onorevoli Colleghi! - Nel quadro di un generale
rilancio della previdenza complementare appare utile ed
opportuno prevedere la possibilità di istituire forme di
previdenza complementare gestite direttamente dagli enti
previdenziali privati di cui ai decreti legislativi n. 509 del
1994 e n. 103 del 1996.
Tali enti, infatti, per struttura organizzativa, capacità
di gestione, solidità finanziaria e status giuridico
appaiono più che idonei a fornire ampie garanzie di
trasparenza ed affidabilità. Anche la platea degli iscritti
potenzialmente destinatari delle prestazioni complementari
(oltre 1 milione di professionisti) appare più che congrua per
un rapido decollo di iniziative in questo campo.
La raccolta dei fondi, poi, sarebbe enormemente facilitata
dall'esistenza di idonee strutture già collaudate a tale scopo
con possibilità di ulteriori risparmi di gestione legati ad
accordi intercategoriali, sempre auspicabili.
Del resto anche un recente studio del consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro sulla previdenza complementare ha
evidenziato la possibilità che gli enti di previdenza privati
vengano considerati per un inserimento fra "i soggetti
legittimati alla costituzione di fondi pensione".
Le casse di previdenza dei professionisti, - che coprono
un arco di ben 1.600.000 iscritti agli albi -, sono definite
dal decreto legislativo n. 509 del 1994 "enti senza fini di
lucro" che hanno la finalità istituzionale di raccogliere e
gestire i contributi e perequare ed erogare le prestazioni
pensionistiche dei loro iscritti. Esse devono assicurare
l'equilibrio finanziario attraverso la buona ed efficiente
gestione del proprio patrimonio, non avvalendosi, per espresso
divieto di legge, di alcun contributo statale.
Nonostante queste premesse, la vigente normativa fiscale
equipara ingiustificatamente la tassazione delle casse
professionali a quella delle persone fisiche, con applicazione
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG)
sulle singole categorie reddituali.
Ma l'ulteriore aspetto pregiudizievole è che i rendimenti
finanziari delle risorse costituite dai contributi versati
dagli iscritti, nonostante la loro natura e finalità
dichiaratamente previdenziali, sono soggetti alla tassazione
del "capital gain" (al 12,50 per cento) o ad IRPEG, come
nel caso dei dividendi societari.
Questa anomala situazione è resa addirittura intollerabile
se collegata all'ordinaria tassazione prevista in capo al
pensionato (che va fino al 45 per cento del reddito da
pensione!), fruitore finale delle prestazioni previdenziali
garantite dall'ente.
E' evidente, a questo punto, che una tale situazione
normativa crea un'ingiustificata duplicazione dell'imposta che
colpisce sostanzialmente lo stesso ammontare del reddito,
prima in capo alla cassa professionale e poi, al momento
dell'erogazione della pensione, in capo ai pensionati.
Lo scenario appena delineato è proprio quello che il
nostro legislatore si è preoccupato, giustamente, di evitare
nell'introdurre la più recente normativa in tema di fondi
pensione, improntata al principio della non duplicazione
dell'imposizione fiscale con detassazione delle rendite
finanziarie, già sottoposte, in seno al fondo pensione, ad
autonoma fiscalizzazione.
La giusta preoccupazione del legislatore nei confronti dei
fondi pensione, che si alimentano con i soli contributi
versati dagli iscritti e con i relativi proventi finanziari
derivanti dagli stessi, non è stata, purtroppo, accompagnata,
fino ad ora, da una analoga attenzione nei confronti degli
enti previdenziali dei liberi professionisti. La struttura di
tali enti è, infatti, per molti versi, assimilabile a quella
dei fondi pensione sia per le modalità di finanziamento
(contributi degli iscritti e proventi finanziari derivanti
dagli stessi), sia per l'obbligo di legge di costituire
cospicue riserve patrimoniali a garanzia dei futuri
trattamenti pensionistici da erogare.
Appare quantomeno singolare costringere gli enti
previdenziali dei liberi professionisti ad accumulare ingenti
patrimoni per garantire gli equilibri finanziari futuri ed
assoggettarli, poi, a regimi fiscali particolarmente onerosi
e, addirittura, duplicati (a monte, sui rendimenti finanziari
del capitale dell'ente, e, a valle, sull'intera pensione
erogata ai professionisti interessati).
Anche sotto il profilo costituzionale, peraltro, appare
indiscutibile che il rendimento della gestione previdenziale
ed il trattamento pensionistico non possano essere sottoposti
ad una imposizione tributaria che comprometta la loro funzione
solidaristica endocategoriale.
Nel momento in cui si parla di una sostanziale riduzione
dell'aliquota, attualmente stabilita nella misura dell'11 per
cento, applicata ai rendimenti dei fondi pensione,
risulterebbe quanto meno singolare mantenere un regime fiscale
"vessatorio" nei confronti delle casse di previdenza private
dei liberi professionisti.
Merita, quindi, una attenta valutazione la proposta di
equiparare in modo sostanziale il regime fiscale degli enti di
previdenza privati a quello dei fondi pensione.