XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2036




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono istituire, autonomamente ovvero in associazione fra loro, forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti.


Art. 2.

        1. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.



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