XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2036
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono istituire,
autonomamente ovvero in associazione fra loro, forme
pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni
previdenziali complementari ai propri iscritti.
Art. 2.
1. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed
immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono
dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e
seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni.