XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2029
Onorevoli Colleghi! - Il settore cantieristico e
armatoriale nel nostro Paese costituisce un importante
comparto produttivo che occupa migliaia di addetti.
Il processo di mutamento profondo dei rapporti di
produzione e dell'organizzazione della struttura industriale
ha coinvolto in maniera particolare la cantieristica. Senza
addentrarci in una riflessione più complessiva sulla crisi del
modello tradizionale di lavoro subordinato e
dell'organizzazione della produzione, ci si limita ad
evidenziare il crescente fenomeno - in questo settore -
dell'"esternalizzazione" delle attività delle imprese,
attraverso il sistema dell'appalto di lavori all'interno delle
aziende e il corrispondente ridimensionamento delle attività
svolte direttamente in azienda o anche mediante i contratti di
fornitura esterna (il cosiddetto "indotto").
Questi processi, che hanno avuto un'accelerazione notevole
negli ultimi dieci anni, pongono il problema della
ridefinizione di un quadro di norme utilizzabili per la
regolazione dei rapporti tra i diversi soggetti del processo
produttivo, che operano all'interno dello stesso cantiere,
della stessa azienda.
In particolare, la questione del trattamento economico e
normativo dei lavoratori che operano in regime di appalto - o
addirittura di subappalto - di lavori da parte di altre
aziende private, deve essere, ad avviso dei proponenti,
oggetto di una regolamentazione per la valenza che ricopre nel
nostro contesto economico.
Le maggiori aziende del nostro Paese stanno ormai
riorganizzandosi in questi termini.
Solo per citare un esempio, a Monfalcone, la Fincantieri,
dal 1988, anno di impostazione della prima nave passeggeri, ha
adottato, per accelerare i tempi produttivi, il sistema
dell'appalto di lavori a ditte che operano all'interno dello
stabilimento stesso.
La costruzione, ma soprattutto l'allestimento di navi
passeggeri, infatti, avviene attraverso l'utilizzo di
competenze tecnologiche e lavorative, prima interne, ed ora,
in parte, esterne al mondo della cantieristica in senso
stretto e che l'azienda ha scelto di reperire sul mercato non
solo italiano (si pensi agli arredamenti, ai falegnami, agli
allestitori di interni, ai moquettisti, elettricisti).
Inoltre, la forma appalto è utilizzata anche per la
realizzazione di alcuni lavori tipici della cantieristica, al
fine di ridurne i costi.
Questa situazione, ormai quasi strutturale, necessita
quindi di un adeguamento della normativa, sia per quanto
riguarda i trattamenti economici e previdenziali, sia per il
rispetto delle norme di sicurezza sul posto di lavoro. Tali
elementi devono essere garantiti in tutti i casi ai lavoratori
delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, italiane,
comunitarie o, comunque, straniere, al pari dei lavoratori
delle imprese appaltanti.
La legge 23 ottobre 1960, n. 1369, relativa agli appalti
di opere e servizi, va opportunamente integrata con alcune
modifiche, al fine di essere integralmente applicata alla
nuova situazione determinatasi nel settore cantieristico, e,
dunque, alle imprese appaltatrici e subappaltatrici operanti
all'interno del cantiere o stabilimento dell'appaltante, siano
esse italiane o straniere.
Gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge
intendono garantire solo per il settore cantieristico, questa
effettiva applicazione.
Nel caso invece di omogeneità delle funzioni, si propone
di rendere effettiva la norma della legge n. 1369, prevedendo
la responsabilità del committente principale per l'intera
catena degli appalti e subappalti. Ciò comporta inoltre
un'aumentata possibilità per le imprese committenti principali
di utilizzare tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento,
in particolare in materia di sicurezza sul lavoro.
Nel quadro di maggior trasparenza, che risulta cosi
delineato, si può garantire:
un miglioramento delle condizioni dei lavoratori, anche
di quelli dipendenti da aziende straniere cui va applicata la
normativa;
un miglioramento dei rapporti tra le imprese stesse,
eliminando le zone d'ombra nella definizione delle
responsabilità tra i diversi soggetti, sia per quanto concerne
il trattamento economico e normativo, sia per la sicurezza sul
posto di lavoro.