XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2029




        Onorevoli Colleghi! - Il settore cantieristico e armatoriale nel nostro Paese costituisce un importante comparto produttivo che occupa migliaia di addetti.
        Il processo di mutamento profondo dei rapporti di produzione e dell'organizzazione della struttura industriale ha coinvolto in maniera particolare la cantieristica. Senza addentrarci in una riflessione più complessiva sulla crisi del modello tradizionale di lavoro subordinato e dell'organizzazione della produzione, ci si limita ad evidenziare il crescente fenomeno - in questo settore - dell'"esternalizzazione" delle attività delle imprese, attraverso il sistema dell'appalto di lavori all'interno delle aziende e il corrispondente ridimensionamento delle attività svolte direttamente in azienda o anche mediante i contratti di fornitura esterna (il cosiddetto "indotto").
        Questi processi, che hanno avuto un'accelerazione notevole negli ultimi dieci anni, pongono il problema della ridefinizione di un quadro di norme utilizzabili per la regolazione dei rapporti tra i diversi soggetti del processo produttivo, che operano all'interno dello stesso cantiere, della stessa azienda.
        In particolare, la questione del trattamento economico e normativo dei lavoratori che operano in regime di appalto - o addirittura di subappalto - di lavori da parte di altre aziende private, deve essere, ad avviso dei proponenti, oggetto di una regolamentazione per la valenza che ricopre nel nostro contesto economico.
        Le maggiori aziende del nostro Paese stanno ormai riorganizzandosi in questi termini.
        Solo per citare un esempio, a Monfalcone, la Fincantieri, dal 1988, anno di impostazione della prima nave passeggeri, ha adottato, per accelerare i tempi produttivi, il sistema dell'appalto di lavori a ditte che operano all'interno dello stabilimento stesso.
        La costruzione, ma soprattutto l'allestimento di navi passeggeri, infatti, avviene attraverso l'utilizzo di competenze tecnologiche e lavorative, prima interne, ed ora, in parte, esterne al mondo della cantieristica in senso stretto e che l'azienda ha scelto di reperire sul mercato non solo italiano (si pensi agli arredamenti, ai falegnami, agli allestitori di interni, ai moquettisti, elettricisti). Inoltre, la forma appalto è utilizzata anche per la realizzazione di alcuni lavori tipici della cantieristica, al fine di ridurne i costi.
        Questa situazione, ormai quasi strutturale, necessita quindi di un adeguamento della normativa, sia per quanto riguarda i trattamenti economici e previdenziali, sia per il rispetto delle norme di sicurezza sul posto di lavoro. Tali elementi devono essere garantiti in tutti i casi ai lavoratori delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, italiane, comunitarie o, comunque, straniere, al pari dei lavoratori delle imprese appaltanti.
        La legge 23 ottobre 1960, n. 1369, relativa agli appalti di opere e servizi, va opportunamente integrata con alcune modifiche, al fine di essere integralmente applicata alla nuova situazione determinatasi nel settore cantieristico, e, dunque, alle imprese appaltatrici e subappaltatrici operanti all'interno del cantiere o stabilimento dell'appaltante, siano esse italiane o straniere.
        Gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge intendono garantire solo per il settore cantieristico, questa effettiva applicazione.
        Nel caso invece di omogeneità delle funzioni, si propone di rendere effettiva la norma della legge n. 1369, prevedendo la responsabilità del committente principale per l'intera catena degli appalti e subappalti. Ciò comporta inoltre un'aumentata possibilità per le imprese committenti principali di utilizzare tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro.
        Nel quadro di maggior trasparenza, che risulta cosi delineato, si può garantire:

            un miglioramento delle condizioni dei lavoratori, anche di quelli dipendenti da aziende straniere cui va applicata la normativa;

            un miglioramento dei rapporti tra le imprese stesse, eliminando le zone d'ombra nella definizione delle responsabilità tra i diversi soggetti, sia per quanto concerne il trattamento economico e normativo, sia per la sicurezza sul posto di lavoro.




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