XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2029
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369,
dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
"Gli imprenditori sono altresì tenuti in solido con
l'appaltatore, italiano o straniero, che utilizzi subappalti a
corrispondere ai lavoratori dipendenti delle imprese
subappaltatrici, italiane o straniere, i trattamenti di cui al
primo comma. I suddetti imprenditori sono tenuti inoltre al
rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369,
é inserito il seguente:
"Art. 3-bis. 1. Gli imprenditori del settore
dell'industria cantieristica e armatoriale, che appaltano
opere e servizi anche per fasi produttive eterogenee rispetto
a quelle gestite direttamente, da eseguire con organizzazione
e gestione propria dell'appaltatore, italiano o straniero,
impiegando manodopera non omogenea per categorie, qualifiche e
mansioni, con quella normalmente impiegata dall'impresa, sono
tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai
lavoratori da questo dipendenti, un trattamento minimo
inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento
normativo, non inferiori a quelli risultanti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro della categoria e dalla
contrattazione di secondo livello. I suddetti imprenditori
sono altresì tenuti in solido con l'appaltatore, italiano o
straniero, che utilizzi subappalti a corrispondere ai
lavoratori dipendenti delle imprese subappaltatrici, italiane
o straniere, i trattamenti di cui al primo comma dell'articolo
3, nonché al rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni".