XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2029




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

        "Gli imprenditori sono altresì tenuti in solido con l'appaltatore, italiano o straniero, che utilizzi subappalti a corrispondere ai lavoratori dipendenti delle imprese subappaltatrici, italiane o straniere, i trattamenti di cui al primo comma. I suddetti imprenditori sono tenuti inoltre al rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, é inserito il seguente:

        "Art. 3-bis. 1. Gli imprenditori del settore dell'industria cantieristica e armatoriale, che appaltano opere e servizi anche per fasi produttive eterogenee rispetto a quelle gestite direttamente, da eseguire con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, italiano o straniero, impiegando manodopera non omogenea per categorie, qualifiche e mansioni, con quella normalmente impiegata dall'impresa, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da questo dipendenti, un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dalla contrattazione di secondo livello. I suddetti imprenditori sono altresì tenuti in solido con l'appaltatore, italiano o straniero, che utilizzi subappalti a corrispondere ai lavoratori dipendenti delle imprese subappaltatrici, italiane o straniere, i trattamenti di cui al primo comma dell'articolo 3, nonché al rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni".



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