XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2026
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende affrontare un problema di carattere sociale che non
trova sufficiente disciplina, sotto il profilo sanzionatorio,
nella normativa vigente.
Le cronache di questi ultimi mesi hanno reiteratamente
posto in evidenza un fenomeno di degenerazione del costume
sociale che potremmo sinteticamente definire come "omissione
di aiuto o soccorso a persone coinvolte in un sinistro
stradale", e che trova le proprie fondamenta in una sempre
maggiore chiusura egoistica della persona umana, assieme ad un
disinteresse crescente verso la sofferenza altrui.
Il fenomeno, se già grave di per se stesso in linea
generale, diviene socialmente inaccettabile allorché la
omissione di aiuto o soccorso è posta in essere proprio da
colui che ha causato o ha concorso a causare un sinistro
stradale, e che dovrebbe essere il primo a sentirsi in dovere
di intervenire.
Oggi, il sistema sanzionatorio vigente non prevede una
figura specifica per questo tipo di comportamento, limitandosi
a definire la figura generale della "omissione di soccorso"
nella fattispecie criminosa di cui all'articolo 593 del codice
penale, il quale punisce il colpevole con la pena alternativa
della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a lire
600.000.
Per altro anche in linea generale la pena appare
inadeguata a casi di più apprezzabile gravità, per cui si
ritiene equo elevarla fino al limite di anni tre di
reclusione, ovvero della multa di 2.582 euro. Ovviamente non
essendo stabilito un limite minimo di pena, e trattandosi di
pena alternativa, il giudice potrà applicare la sanzione
corrispondente alla gravità del fatto.
Con la presente proposta di legge viene introdotto nel
nostro ordinamento il delitto di "omissione di soccorso a
seguito di sinistro stradale", disciplinato dall'articolo
593-bis del codice penale.
La nuova normativa punisce chi, avendo causato o concorso
a causare un sinistro stradale nel quale vi siano feriti o
persone in pericolo, si disinteressi della sorte dei
malcapitati, e si allontani o, peggio, si dia alla fuga per
non essere rintracciato.
Il colpevole di tale comportamento, ritenuto socialmente
deprecabile, è punito con la pena della reclusione da uno a
cinque anni, che viene aumentata nel caso in cui, a seguito
del comportamento omissivo, derivino lesioni o morte per una o
più persone.
E' altresì prevista, come sanzione amministrativa
accessoria (applicabile anche dal giudice penale ove non già
applicata in sede amministrativa), la sospensione della
patente di guida per analogo periodo che, nei casi di maggiore
gravità, può divenire revoca della patente stessa. Questa
sanzione, immediatamente applicabile, costituisce un
deterrente particolarmente sentito ed efficace.
La disposizione di legge prevede infine la punibilità del
fatto anche ove commesso con colpa, per altro senza previsione
di un limite minimo di pena, al fine di consentire al giudice
la comminazione di pene anche minime nei casi di particolare
lievità, sia per richiamare tutti al dovere di attenzione nel
caso in cui si sia causato o concorso a causare un sinistro,
sia per evitare il facile ricorso a scusanti di carattere
soggettivo, sempre possibili dal momento che la figura tipica
è punita a titolo di dolo.