XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2026




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende affrontare un problema di carattere sociale che non trova sufficiente disciplina, sotto il profilo sanzionatorio, nella normativa vigente.
        Le cronache di questi ultimi mesi hanno reiteratamente posto in evidenza un fenomeno di degenerazione del costume sociale che potremmo sinteticamente definire come "omissione di aiuto o soccorso a persone coinvolte in un sinistro stradale", e che trova le proprie fondamenta in una sempre maggiore chiusura egoistica della persona umana, assieme ad un disinteresse crescente verso la sofferenza altrui.
        Il fenomeno, se già grave di per se stesso in linea generale, diviene socialmente inaccettabile allorché la omissione di aiuto o soccorso è posta in essere proprio da colui che ha causato o ha concorso a causare un sinistro stradale, e che dovrebbe essere il primo a sentirsi in dovere di intervenire.
        Oggi, il sistema sanzionatorio vigente non prevede una figura specifica per questo tipo di comportamento, limitandosi a definire la figura generale della "omissione di soccorso" nella fattispecie criminosa di cui all'articolo 593 del codice penale, il quale punisce il colpevole con la pena alternativa della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a lire 600.000.
        Per altro anche in linea generale la pena appare inadeguata a casi di più apprezzabile gravità, per cui si ritiene equo elevarla fino al limite di anni tre di reclusione, ovvero della multa di 2.582 euro. Ovviamente non essendo stabilito un limite minimo di pena, e trattandosi di pena alternativa, il giudice potrà applicare la sanzione corrispondente alla gravità del fatto.
        Con la presente proposta di legge viene introdotto nel nostro ordinamento il delitto di "omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale", disciplinato dall'articolo 593-bis del codice penale.
        La nuova normativa punisce chi, avendo causato o concorso a causare un sinistro stradale nel quale vi siano feriti o persone in pericolo, si disinteressi della sorte dei malcapitati, e si allontani o, peggio, si dia alla fuga per non essere rintracciato.
        Il colpevole di tale comportamento, ritenuto socialmente deprecabile, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni, che viene aumentata nel caso in cui, a seguito del comportamento omissivo, derivino lesioni o morte per una o più persone.
        E' altresì prevista, come sanzione amministrativa accessoria (applicabile anche dal giudice penale ove non già applicata in sede amministrativa), la sospensione della patente di guida per analogo periodo che, nei casi di maggiore gravità, può divenire revoca della patente stessa. Questa sanzione, immediatamente applicabile, costituisce un deterrente particolarmente sentito ed efficace.
        La disposizione di legge prevede infine la punibilità del fatto anche ove commesso con colpa, per altro senza previsione di un limite minimo di pena, al fine di consentire al giudice la comminazione di pene anche minime nei casi di particolare lievità, sia per richiamare tutti al dovere di attenzione nel caso in cui si sia causato o concorso a causare un sinistro, sia per evitare il facile ricorso a scusanti di carattere soggettivo, sempre possibili dal momento che la figura tipica è punita a titolo di dolo.




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