XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2026




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole: "è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a 2.582 euro".
        2. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

            "Art. 593-bis. - (Omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale). - Chiunque avendo causato o concorso a causare un sinistro stradale, a seguito del quale siano rimaste ferite, o siano altrimenti in pericolo, una o più persone, se ne allontani senza prestare soccorso o l'assistenza occorrenti, ovvero senza darne avviso all'autorità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
        Se il reato è commesso per colpa la pena è della reclusione fino a tre anni.
        Se dalla condotta del colpevole deriva una lesione personale ad una o più persone, la pena è aumentata; se deriva la morte di una o più persone la pena è raddoppiata.
        Nel caso di cui al primo comma, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
        Nei casi di maggiore gravità la patente è revocata ai sensi dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
        Con la sentenza di condanna per il reato di cui al primo comma, il giudice, ove non si sia provveduto in sede amministrativa, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni.
        Nei casi di maggiore gravità con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida".



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