XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2026
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le
parole: "è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la
multa fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle
seguenti: "è punito con la reclusione fino a tre anni o con la
multa fino a 2.582 euro".
2. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 593-bis. - (Omissione di soccorso a seguito di
sinistro stradale). - Chiunque avendo causato o concorso a
causare un sinistro stradale, a seguito del quale siano
rimaste ferite, o siano altrimenti in pericolo, una o più
persone, se ne allontani senza prestare soccorso o
l'assistenza occorrenti, ovvero senza darne avviso
all'autorità, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni.
Se il reato è commesso per colpa la pena è della
reclusione fino a tre anni.
Se dalla condotta del colpevole deriva una lesione
personale ad una o più persone, la pena è aumentata; se deriva
la morte di una o più persone la pena è raddoppiata.
Nel caso di cui al primo comma, si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore
a cinque anni, ai sensi dell'articolo 218 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.
Nei casi di maggiore gravità la patente è revocata ai
sensi dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni.
Con la sentenza di condanna per il reato di cui al primo
comma, il giudice, ove non si sia provveduto in sede
amministrativa, applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo non
inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni.
Nei casi di maggiore gravità con la sentenza di condanna è
disposta la revoca della patente di guida".