XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2025




        Onorevoli Colleghi! - La nostra Costituzione prevede, al terzo comma dell'articolo 42, la possibilità per lo Stato di espropriare la proprietà privata nei casi previsti dalla legge, per motivi di interesse generale. In questo modo il costituente ha voluto arricchire, riempire di un contenuto "sociale" uno dei diritti fondamentali, la proprietà che, in alcuni casi, si trova dunque a dovere cedere il passo di fronte a situazioni nelle quali emerge chiaramente un forte interesse riconducibile in capo all'intera collettività.
        Di fronte all'impatto di un provvedimento ablatorio, come l'espropriazione forzata, che in virtù di un interesse generale, superiore dello Stato ha la capacità di "degradare" il diritto soggettivo del cittadino (in questo caso il diritto di proprietà su un immobile), è stata prevista la corresponsione al soggetto espropriato di un indennizzo che funga da ristoro rispetto all'effettiva perdita subìta.
        Sulla esatta determinazione dell'indennità di esproprio sono state moltissime le discussioni dottrinali e giurisprudenziali.
        La Consulta, però, nelle sentenze emesse in questi ultimi anni, ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale l'indennizzo deve essere determinato sulla base di un criterio di "equità". E', dunque, giusto che questa particolare forma di ristoro sia da considerare effettivamente equa se quantificata non solo sulla base del semplice valore venale del bene espropriato, ma anche tenendo in considerazione altri parametri, altrettanto importanti, come quelli relativi alle condizioni familiari e soggettive delle persone che si trovano ad essere coinvolte nella vicenda ablatoria.
        E', a nostro parere, necessario ed abbastanza urgente fornire alla pubblica amministrazione dei parametri di determinazione dell'indennità che permettano di evitare ingiustizie e ritardi e che consentano a coloro che subiscono l'esproprio di non vedere in alcun modo pregiudicata la qualità complessiva della loro vita. In particolare, riteniamo importante richiamarci ad un'altra previsione costituzionale, contenuta nel primo comma dell'articolo 29, che prevede l'obbligo dello Stato di salvaguardare il nucleo familiare: questo per sottolineare che, se ad essere oggetto di esproprio è un immobile destinato a casa di abitazione familiare, deve essere possibile pensare a forme di indennizzo che non consistano necessariamente nell'erogazione di una somma di denaro, ma che puntino, ad esempio, a ricostituire una situazione abitativa quantomeno equivalente a quella che preesisteva all'azione ablatoria della pubblica amministrazione, o per mezzo della cessione di un altro immobile adatto allo scopo o, addirittura, per mezzo di una costruzione ex novo.
        Con la presente proposta di legge riteniamo, dunque, di fornire una risposta ad una vera e propria istanza di giustizia, rendendo la nuova indennità più conforme al principio di uguaglianza sostanziale contenuto nell'articolo 3 della Costituzione. Si può, dunque, parlare di una normativa "applicativa" dei princìpi costituzionali.
        Con l'articolo 1 sono definiti i criteri sui quali si deve fondare la determinazione dell'indennità, e viene previsto (lettera b) del comma 1) un termine massimo di un anno dall'avvenuto esproprio entro il quale deve essere liquidato l'indennizzo, mentre la lettera c) del medesimo comma prevede che la derubricazione catastale dell'immobile espropriato deve avvenire ad opera della pubblica amministrazione procedente entro e non oltre un mese dall'avvenuto esproprio. E', inoltre, prevista la possibilità di erogare una forma di indennizzo anche a soggetti che, pur non essendo i diretti destinatari dell'esproprio, risultino comunque coinvolti e subiscano un pregiudizio (lettera e) del comma 1).
        Con l'articolo 2, invece, è previsto, per gli espropri per pubblica utilità, un regime fiscale semplificato.




Frontespizio Testo articoli