XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2025
Onorevoli Colleghi! - La nostra Costituzione prevede,
al terzo comma dell'articolo 42, la possibilità per lo Stato
di espropriare la proprietà privata nei casi previsti dalla
legge, per motivi di interesse generale. In questo modo il
costituente ha voluto arricchire, riempire di un contenuto
"sociale" uno dei diritti fondamentali, la proprietà che, in
alcuni casi, si trova dunque a dovere cedere il passo di
fronte a situazioni nelle quali emerge chiaramente un forte
interesse riconducibile in capo all'intera collettività.
Di fronte all'impatto di un provvedimento ablatorio, come
l'espropriazione forzata, che in virtù di un interesse
generale, superiore dello Stato ha la capacità di "degradare"
il diritto soggettivo del cittadino (in questo caso il diritto
di proprietà su un immobile), è stata prevista la
corresponsione al soggetto espropriato di un indennizzo che
funga da ristoro rispetto all'effettiva perdita subìta.
Sulla esatta determinazione dell'indennità di esproprio
sono state moltissime le discussioni dottrinali e
giurisprudenziali.
La Consulta, però, nelle sentenze emesse in questi ultimi
anni, ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale
l'indennizzo deve essere determinato sulla base di un criterio
di "equità". E', dunque, giusto che questa particolare forma
di ristoro sia da considerare effettivamente equa se
quantificata non solo sulla base del semplice valore venale
del bene espropriato, ma anche tenendo in considerazione altri
parametri, altrettanto importanti, come quelli relativi alle
condizioni familiari e soggettive delle persone che si trovano
ad essere coinvolte nella vicenda ablatoria.
E', a nostro parere, necessario ed abbastanza urgente
fornire alla pubblica amministrazione dei parametri di
determinazione dell'indennità che permettano di evitare
ingiustizie e ritardi e che consentano a coloro che subiscono
l'esproprio di non vedere in alcun modo pregiudicata la
qualità complessiva della loro vita. In particolare, riteniamo
importante richiamarci ad un'altra previsione costituzionale,
contenuta nel primo comma dell'articolo 29, che prevede
l'obbligo dello Stato di salvaguardare il nucleo familiare:
questo per sottolineare che, se ad essere oggetto di esproprio
è un immobile destinato a casa di abitazione familiare, deve
essere possibile pensare a forme di indennizzo che non
consistano necessariamente nell'erogazione di una somma di
denaro, ma che puntino, ad esempio, a ricostituire una
situazione abitativa quantomeno equivalente a quella che
preesisteva all'azione ablatoria della pubblica
amministrazione, o per mezzo della cessione di un altro
immobile adatto allo scopo o, addirittura, per mezzo di una
costruzione ex novo.
Con la presente proposta di legge riteniamo, dunque, di
fornire una risposta ad una vera e propria istanza di
giustizia, rendendo la nuova indennità più conforme al
principio di uguaglianza sostanziale contenuto nell'articolo 3
della Costituzione. Si può, dunque, parlare di una normativa
"applicativa" dei princìpi costituzionali.
Con l'articolo 1 sono definiti i criteri sui quali si deve
fondare la determinazione dell'indennità, e viene previsto
(lettera b) del comma 1) un termine massimo di un anno
dall'avvenuto esproprio entro il quale deve essere liquidato
l'indennizzo, mentre la lettera c) del medesimo comma
prevede che la derubricazione catastale dell'immobile
espropriato deve avvenire ad opera della pubblica
amministrazione procedente entro e non oltre un mese
dall'avvenuto esproprio. E', inoltre, prevista la possibilità
di erogare una forma di indennizzo anche a soggetti che, pur
non essendo i diretti destinatari dell'esproprio, risultino
comunque coinvolti e subiscano un pregiudizio (lettera
e) del comma 1).
Con l'articolo 2, invece, è previsto, per gli espropri per
pubblica utilità, un regime fiscale semplificato.