XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2025




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Determinazione dell'indennità
di esproprio).

        1. L'indennità per l'esproprio preordinato per la realizzazione di opere o di interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinato alla realizzazione di opere o di interventi dichiarati di pubblica utilità, deve essere erogata sulla base dei seguenti parametri:

                a) la pubblica amministrazione, nello stabilire di volta in volta l'esatta entità dell'indennità di esproprio, valuta, oltre al valore venale del bene oggetto dell'espropriazione, in particolare nel caso in cui ad essere espropriato sia l'immobile adibito ad abitazione, le situazioni soggettive e familiari dei proprietari dei beni espropriati al fine di garantire il mantenimento della qualità della vita antecedente all'attuazione dell'atto ablatorio;

                b) l'indennità di esproprio, nell'ammontare stabilito dalla pubblica amministrazione ai sensi della lettera a), è liquidata al proprietario espropriato entro un anno a decorrere dall'avvenuto esproprio dell'immobile;

                c) la pubblica amministrazione provvede agli adempimenti necessari alla derubricazione catastale dell'immobile espropriato entro e non oltre un mese a decorrere dall'avvenuto esproprio dell'immobile;

                d) in qualsiasi fase del procedimento preordinato all'esproprio per pubblica utilità le parti coinvolte possono negoziare una prestazione sostitutiva dell'indennizzo in denaro, come la concessione di beni di valore equivalente o, nel caso in cui sia espropriato un immobile adibito ad abitazione, la costruzione di un nuovo immobile da adibire al medesimo uso;

                e) pụ essere erogata un'indennità anche a soggetti che, sebbene non diretti destinatari del provvedimento di esproprio, risultano coinvolti nella vicenda espropriativa e ne subiscono un pregiudizio accertato.


Art. 2.

(Regime fiscale).

        1. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 10 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non trovano applicazione nei confronti delle indennità corrisposte ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.



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