XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2025
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Determinazione dell'indennità
di esproprio).
1. L'indennità per l'esproprio preordinato per la
realizzazione di opere o di interventi da parte o per conto
dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli
altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non
territoriali, o comunque preordinato alla realizzazione di
opere o di interventi dichiarati di pubblica utilità, deve
essere erogata sulla base dei seguenti parametri:
a) la pubblica amministrazione, nello stabilire di
volta in volta l'esatta entità dell'indennità di esproprio,
valuta, oltre al valore venale del bene oggetto
dell'espropriazione, in particolare nel caso in cui ad essere
espropriato sia l'immobile adibito ad abitazione, le
situazioni soggettive e familiari dei proprietari dei beni
espropriati al fine di garantire il mantenimento della qualità
della vita antecedente all'attuazione dell'atto ablatorio;
b) l'indennità di esproprio, nell'ammontare
stabilito dalla pubblica amministrazione ai sensi della
lettera a), è liquidata al proprietario espropriato
entro un anno a decorrere dall'avvenuto esproprio
dell'immobile;
c) la pubblica amministrazione provvede agli
adempimenti necessari alla derubricazione catastale
dell'immobile espropriato entro e non oltre un mese a
decorrere dall'avvenuto esproprio dell'immobile;
d) in qualsiasi fase del procedimento preordinato
all'esproprio per pubblica utilità le parti coinvolte possono
negoziare una prestazione sostitutiva dell'indennizzo in
denaro, come la concessione di beni di valore equivalente o,
nel caso in cui sia espropriato un immobile adibito ad
abitazione, la costruzione di un nuovo immobile da adibire al
medesimo uso;
e) pụ essere erogata un'indennità anche a
soggetti che, sebbene non diretti destinatari del
provvedimento di esproprio, risultano coinvolti nella vicenda
espropriativa e ne subiscono un pregiudizio accertato.
Art. 2.
(Regime fiscale).
1. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 10
dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non
trovano applicazione nei confronti delle indennità corrisposte
ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.