XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2024




        Onorevoli Colleghi! - Numerosi cittadini, oltre 20 mila nella sola città di Taranto, si sono rivolti e si stanno rivolgendo alle associazioni dei consumatori presenti sul territorio nazionale per lamentare l'illecita applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) praticata alle famiglie dalla maggior parte delle aziende erogatrici di gas metano.
        Infatti, a fronte di una normativa che prevede per la fornitura di gas metano per uso domestico di cottura di cibi e per produzione di acqua calda (di cui alla tariffa T1) l'applicazione di un'aliquota IVA agevolata del 10 per cento e per altri usi, di cui alla tariffa T2, quella ordinaria del 20 per cento, numerose aziende per l'intero arco dell'anno praticano l'unica tariffa del 20 per cento.
        Delle suddette istanze degli utenti si è fatta portavoce in specie l'ADOC (Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori) che ha posto in evidenza l'incongruenza di un tale sistema che si traduce in un onere improprio caricato ai danni della maggior parte delle famiglie italiane, ed in considerazione di ciò ha anche investito a Massa, con successo, l'autorità giudiziaria.
        L'ADOC ha in particolare evidenziato come sia ingiustificabile una tale tassazione effettuata con la sola motivazione che in caso di unicità di contatore, e pertanto di uso promiscuo del gas metano, l'aliquota ordinaria debba essere applicata anche nei mesi che vanno da aprile a ottobre, per i quali sono la legge e le norme comunali a fare divieto dell'utilizzo del riscaldamento.
        Se a tutto ciò si aggiunge che l'IVA viene calcolata sull'intero importo fatturato in bolletta, comprensivo delle imposte di consumo, quali l'imposta erariale di consumo, si evidenzia come sul cittadino vengano a gravare imposte quanto mai inique e vessatorie e che si concretano in ogni caso in una doppia imposizione fiscale. In tale contesto non è sufficiente la giustificazione che l'IVA è commisurata a un corrispettivo alla cui formazione concorrono anche oneri e relative addizionali in conformità a quanto prevede l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto il citato articolo 13 recita letteralmente che "la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione". Non si parla, dunque, di alcuna imposta (nel caso in specie quella di consumo) che concorra alla formazione della base imponibile, né il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, avrebbe potuto definire una base imponibile alla cui composizione potesse concorrere anche una imposta, prefigurando così una condizione nella quale l'IVA grava addirittura su un'altra tassa.
        Né va dimenticato che proprio l'attuale dettato legislativo, che consente alle aziende di scaricare gli oneri passivi, in buona sostanza si concreta in un ulteriore onere ingiustificato a carico del cittadino, colpendolo proprio sul consumo di metano effettuato all'interno del focolare domestico.
        Per quanto attiene, poi, all'interpretazione del concetto di "uso domestico" è bene rammentare una circolare del Ministero delle finanze, la numero 82 del 7 aprile 1999, che ha ulteriormente ribadito che "l'uso domestico" si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano il gas o l'energia elettrica, il calore-energia nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo, e non utilizzano i citati prodotti nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione. Il Ministero delle finanze chiarisce, in altre parole, come il concetto di "uso domestico" sia inerente al complesso dei consumi di gas degli utenti realizzati nell'ambito del proprio focolare domestico.
        Proprio allo scopo, perciò, di porre fine ad una distorsione della interpretazione della legge in vigore, nonché all'iniquità ed alla disparità di trattamento tra i cittadini utenti dell'una o dell'altra azienda distributrice del gas metano, è stata redatta la presente proposta di legge.




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