XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2024
Onorevoli Colleghi! - Numerosi cittadini, oltre 20 mila
nella sola città di Taranto, si sono rivolti e si stanno
rivolgendo alle associazioni dei consumatori presenti sul
territorio nazionale per lamentare l'illecita applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) praticata alle famiglie
dalla maggior parte delle aziende erogatrici di gas metano.
Infatti, a fronte di una normativa che prevede per la
fornitura di gas metano per uso domestico di cottura di cibi e
per produzione di acqua calda (di cui alla tariffa T1)
l'applicazione di un'aliquota IVA agevolata del 10 per cento e
per altri usi, di cui alla tariffa T2, quella ordinaria del 20
per cento, numerose aziende per l'intero arco dell'anno
praticano l'unica tariffa del 20 per cento.
Delle suddette istanze degli utenti si è fatta portavoce
in specie l'ADOC (Associazione per la difesa e l'orientamento
dei consumatori) che ha posto in evidenza l'incongruenza di un
tale sistema che si traduce in un onere improprio caricato ai
danni della maggior parte delle famiglie italiane, ed in
considerazione di ciò ha anche investito a Massa, con
successo, l'autorità giudiziaria.
L'ADOC ha in particolare evidenziato come sia
ingiustificabile una tale tassazione effettuata con la sola
motivazione che in caso di unicità di contatore, e pertanto di
uso promiscuo del gas metano, l'aliquota ordinaria debba
essere applicata anche nei mesi che vanno da aprile a ottobre,
per i quali sono la legge e le norme comunali a fare divieto
dell'utilizzo del riscaldamento.
Se a tutto ciò si aggiunge che l'IVA viene calcolata
sull'intero importo fatturato in bolletta, comprensivo delle
imposte di consumo, quali l'imposta erariale di consumo, si
evidenzia come sul cittadino vengano a gravare imposte quanto
mai inique e vessatorie e che si concretano in ogni caso in
una doppia imposizione fiscale. In tale contesto non è
sufficiente la giustificazione che l'IVA è commisurata a un
corrispettivo alla cui formazione concorrono anche oneri e
relative addizionali in conformità a quanto prevede l'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, in quanto il citato articolo 13 recita letteralmente che
"la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni
di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei
corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le
condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese
inerenti all'esecuzione". Non si parla, dunque, di alcuna
imposta (nel caso in specie quella di consumo) che concorra
alla formazione della base imponibile, né il decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, avrebbe potuto
definire una base imponibile alla cui composizione potesse
concorrere anche una imposta, prefigurando così una condizione
nella quale l'IVA grava addirittura su un'altra tassa.
Né va dimenticato che proprio l'attuale dettato
legislativo, che consente alle aziende di scaricare gli oneri
passivi, in buona sostanza si concreta in un ulteriore onere
ingiustificato a carico del cittadino, colpendolo proprio sul
consumo di metano effettuato all'interno del focolare
domestico.
Per quanto attiene, poi, all'interpretazione del concetto
di "uso domestico" è bene rammentare una circolare del
Ministero delle finanze, la numero 82 del 7 aprile 1999, che
ha ulteriormente ribadito che "l'uso domestico" si realizza
nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che,
quali consumatori finali, impiegano il gas o l'energia
elettrica, il calore-energia nella propria abitazione, a
carattere familiare o collettivo, e non utilizzano i citati
prodotti nell'esercizio di imprese o per effettuare
prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in
regime di esenzione. Il Ministero delle finanze chiarisce, in
altre parole, come il concetto di "uso domestico" sia inerente
al complesso dei consumi di gas degli utenti realizzati
nell'ambito del proprio focolare domestico.
Proprio allo scopo, perciò, di porre fine ad una
distorsione della interpretazione della legge in vigore,
nonché all'iniquità ed alla disparità di trattamento tra i
cittadini utenti dell'una o dell'altra azienda distributrice
del gas metano, è stata redatta la presente proposta di
legge.