XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2024
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas
metano o GPL è applicata, nella misura dovuta per ogni tipo di
consumo, in relazione al corrispettivo, al netto dell'imposta
di consumo e dell'addizionale regionale all'imposta di consumo
di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68.
Art. 2.
1. L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas
metano o GPL, per qualsiasi uso domestico, è applicata
nell'unica aliquota agevolata del 10 per cento.