XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2024




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas metano o GPL è applicata, nella misura dovuta per ogni tipo di consumo, in relazione al corrispettivo, al netto dell'imposta di consumo e dell'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.


Art. 2.

        1. L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas metano o GPL, per qualsiasi uso domestico, è applicata nell'unica aliquota agevolata del 10 per cento.



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