XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2023
Onorevoli Colleghi! - I mutati scenari dei mercati
internazionali, le sfide lanciate dalla globalizzazione e, non
ultimo, il profondo cambiamento che, in questi anni, sta
attraversando l'universo del lavoro richiedono, chiaramente ed
in tempi brevi, la ridisegnazione del ruolo delle parti
sociali.
Gli elevati indici di disoccupazione che caratterizzano la
maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea e in
particolare dell'Italia e del suo Mezzogiorno chiamano alla
riflessione sulla necessità di incidere in modo strutturale,
sulla salvaguardia dell'occupazione anche attraverso strumenti
di responsabilizzazione di tutti gli attori del vissuto
aziendale
La legittimazione democratica, che scaturisce da una
necessaria condivisione delle responsabilità, eleva il ruolo
delle parti sociali dalla storica contrapposizione della lotta
di classe all'alleanza necessaria per il consolidamento di una
nuova comunità che abbia come presupposto, per lo sviluppo
economico ed occupazionale, la coesione ed il dialogo
sociale.
Il sempre più diffuso obiettivo nazionale
dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane spinge a
ricercare, con il consenso delle parti, una partecipazione dei
lavoratori dipendenti alla gestione ed ai risultati
dell'impresa. E' la risorsa umana, senza ogni dubbio, il bene
più importante per l'impresa ed è l'uomo che le moderne
tecniche di gestione aziendale pongono al centro della nuova
economia, dopo la fine del modello fordista di impresa.
Da qui la necessità che sia, finalmente, affrontata la
questione della promozione di imprese a statuto partecipativo
all'interno del sistema produttivo nazionale, già recepita
dall'articolo 46 della Costituzione, ma da cinquanta anni alla
ricerca di applicazione, che recita: "Ai fini della elevazione
economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze
della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi, alla gestione delle aziende".
Le basi per l'innovazione trovano poi ulteriore riscontro
sempre all'interno del dettato costituzionale, sia nel secondo
comma dell'articolo 3 sia nel terzo comma dell'articolo 41,
che rispettivamente prevedono: "E' compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica economica e sociale del Paese", e
che "La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali".
Le proposte di legge di attuazione dell'articolo 46 della
Costituzione, presentate ripetutamente, nelle passate
legislature, dal gruppo parlamentare del Movimento sociale
italiano, si erano arenate nell'indifferenza e nella
diffidenza delle altre rappresentanze politiche, già propense,
all'epoca della Costituente, a ridurre la portata
dell'articolo 46. Nella sua formulazione originaria, infatti,
parlava esplicitamente non di "collaborazione" ma di
"partecipazione" vera e propria dei lavoratori nelle imprese
di lavori.
E' nostro compito, oggi, creare finalmente, le premesse
affinché la coesione sociale ed il tessuto produttivo
nazionale, lontano dall'essere considerato, ancora dai più,
terreno di scontro tra ideologie, siano tutelati come bene
nazionale.
Maurice Allais, premio Nobel per l'economia, con forza, ha
sottolineato i rischi che comporterebbe, per le democrazie
occidentali, l'affermazione nel mercato globale, di
un'economia ispirata esclusivamente al modello del "liberismo
darwiniano" che niente altro rappresenta se non una cinica
riedizione, in chiave attuale, del laissez faire
ottocentesco, nella crescente e sempre più drammatica
disoccupazione strutturale che affligge da alcuni anni tutti i
Paesi sviluppati, allargando l'area della povertà ed ampliando
pericolosamente all'interno della società il divario tra
ricchi e poveri.
E' evidente che in un corretto modello di sviluppo europeo
debba prevalere la tendenza a dare ascolto ai rappresentanti
dei lavoratori i quali, avendo tra i primi obiettivi la lunga
durata del posto di lavoro, contribuiscono ad allargare la
visione pluriennale delle strategie di impresa che, orientate
all'ottenimento di risultati economici immediati, perdono di
vista il contributo strategico che, nel medio e lungo periodo,
viene assicurato dalla partecipazione costruttiva al processo
decisionale da parte delle componenti sociali interne
all'impresa.
La partecipazione, quindi, mai come in questo momento, non
solo può realizzare l'indicazione costituzionale che la vuole
"in armonia con le esigenze della produzione", ma può anche
diventare fattore di rafforzamento della competitività. Nel
nostro Paese, anche i più accreditati studiosi di relazioni
industriali affermano con sicurezza che il "clima sociale" del
mondo del lavoro è profondamente cambiato negli ultimi anni e
che la partecipazione rappresenta il modello relazionale e
contrattuale più idoneo ed efficiente per affrontare le nuove
sfide economiche e garantire la pace sociale.
La presente proposta di legge intende, a maggior ragione,
dare una concreta attuazione sia agli articoli 21 e 22 della
Carta sociale europea, ratificata e resa esecutiva dalla legge
9 febbraio 1999, n. 30, che sanciscono il diritto dei
lavoratori all'informazione, alla consultazione ed alla
partecipazione, sia alla proposta di quinta direttiva CEE che,
nelle successive formulazioni dal 1972 al 1992, raccomanda
l'adozione di nuovi statuti che prevedevano forme di
rappresentanza dei lavoratori negli organi sociali delle
imprese con caratteristiche di ampia rilevanza sociale, in
analogia con quanto avviene in Germania ed in Francia.
Proponendo, appunto, di adottare le forme partecipative
presenti in due delle economie più avanzate del mondo, anche
gli organismi della Comunità europea si sono evidentemente
preoccupati, proprio come i nostri costituenti, di suggerire
un modello che si fosse già dimostrato non solo pienamente
compatibile "con le esigenze della produzione" ma addirittura
strumento di coesione sociale e di sviluppo.
Se la funzionalità della partecipazione è stata
sperimentata soprattutto in Germania ed ha avuto nella
Repubblica di Weimar i suoi primi fermenti, non vanno tuttavia
dimenticate le radici nazionali e religiose che ne fanno
un'aspirazione lungamente coltivata nel pensiero italiano, a
cominciare dalla socialità mazziniana, tesa sino dalla metà
dell'ottocento a propugnare l'unione di capitale e lavoro
nelle stesse mani.
Proprio nel quadro di un'ispirazione mazziniana
espressamente dichiarata, Filippo Tommaso Marinetti, in
Democrazia Futurista del 1919, aveva ampiamente
riportato, facendolo proprio, un programma di Filippo Carli,
illustre economista, allora segretario generale della camera
di commercio di Brescia, per la partecipazione dei lavoratori
alla gestione delle imprese. Si tratta di un documento
conservato, soprattutto per tradizione letteraria, in
Teoria e invenzione futurista di Marinetti nei
Meridiani della Mondadori, ma che è interessante
ripercorrere con il dibattito suscitato a decorrere dal marzo
1918 sulle pagine di una celebre rivista di politica
industriale nazionale, Le Industrie Italiane illustrate
di Umberto Notari, dove proprio Filippo Carli firmò un
saggio sulla partecipazione degli operai alle imprese, a cui
fece seguito, nel numero di maggio, un altro suo articolo
sull'alleanza tra capitale e lavoro.
Ricordiamo che, rispondendo alle sollecitazioni di Filippo
Carli, anche un grande industriale d'avanguardia, il barone
Alessandro Rossi di Schio, nel numero del 15 settembre 1919,
si adoperò a smantellare chiusure e pregiudizi nei confronti
di operai, ancora spesso analfabeti, per porre, anche da parte
padronale imprenditoriale, le basi di un patto fra produttori
all'insegna della democrazia industriale: "Ogni fabbrica
possiede del personale più attivo, più intelligente, più colto
della massa e quasi sempre si osserva che, con profondo
intuito, le maestranze stesse conoscono quali sono i loro
compagni che meritano non solo la loro fiducia, ma una
speciale loro deferenza. Ne abbiamo prova nelle commissioni
interne ormai in vita presso tutte le fabbriche, in cui
abbondano elementi giovani pieni di energie costruttrici e
pieni di volontà di fare. Chiamiamo questi elementi a
partecipare ai fatti che ispirano l'azione dirigente".
Anche il liberale Giovanni Giolitti, l'8 febbraio 1921,
aveva proposto, come Presidente del Consiglio dei ministri, un
disegno di legge sul controllo delle industrie da parte dei
lavoratori che vi sono addetti, anche allora richiamandosi a
precedenti europei, tra cui quello tedesco della legge 4
febbraio 1920 sul consiglio di azienda, che trova il suo
fondamento nell'articolo 165 della Costituzione di Weimar.
Nel contesto di questa ricostruzione storica, si deve
ricordare che sull'articolo 46, nel dibattito dell'Assemblea
costituente, ebbe importanza rilevante il "movimento dei
consigli di gestione", sviluppatosi a cavallo tra il secondo
conflitto mondiale e l'immediato dopoguerra. Questo prende le
mosse, durante il periodo bellico, dal decreto legislativo 12
febbraio 1944, n. 375, sulla "socializzazione delle imprese",
promulgato dal Governo della Repubblica Sociale Italiana, che
prevedeva l'inserimento di rappresentanti dei lavoratori nei
"consigli di gestione" delle imprese. Il 17 aprile 1945, il
CNL Alta Italia, pur abrogando il decreto legislativo n. 375
del 1944, e i successivi decreti di socializzazione delle
singole imprese, mantenne in vita i consigli di gestione
promuovendo nuove elezioni dei rappresentanti del lavoratori.
La proliferazione dei consigli di gestione nelle imprese di
vario carattere e tipo - circa 500 nell'estate del 1946 - con
diversi statuti e con poteri più o meno estesi, avvenne
dapprima sul piano dell'autorganizzazione operaia, poi, su
quello della contrattualizzazione d'impresa, per ridursi,
infine, dopo l'estromissione delle sinistre dal Governo, nel
maggio del 1947, al ruolo di semplice organizzazione aziendale
e sempre più rivolto alle lotte di classe sul salario e sui
contratti nazionali.
Parallelamente ai contributi offerti dalle correnti
storiche d'ispirazione nazionale, liberaldemocratica e
socialista, analoghe istanze partecipative sono state espresse
dalla dottrina sociale della Chiesa istanze a cui si è
ispirato il pensiero dell'Opera dei congressi e di Giuseppe
Toniolo.
Ricordiamo alcune tappe fondamentali di questa dottrina.
Di Leone XIII la Rerum novarum del maggio 1892, in cui
si afferma che: "Allo scioglimento della questione operaia
possono contribuire molto i capitalisti e gli operai medesimi,
con istituzioni ordinate a porgere opportuni soccorsi ai
bisogni e ad avvicinare ed unire le due classi tra loro". Di
Pio XI la Quadragesimo Anno del 1931, ove si sostiene,
al paragrafo 66, "Stimiamo sia cosa più prudente che, di dove
è possibile il contratto del lavoro venga temperato alquanto
col contratto di società, come si è cominciato a fare, in
diverse maniere, con non poco vantaggio degli operai stessi e
dei padroni. Così gli operai diventano cointeressati o nella
proprietà o nella amministrazione, o compartecipi in certa
misura, agli utili ricavati". Di Giovanni XXIII la Mater et
Magistra del 1961, dove, al paragrafo 95, si legge
"Riteniamo che sia legittima nei lavoratori l'aspirazione a
partecipare attivamente alla vita delle imprese, nelle quali
sono inseriti e operano". Di Giovanni Paolo II la Laborem
exercens del 1981 dove, al paragrafo 8d, rammenta: "(...)
Le numerose proposte avanzate dagli esperti della dottrina
sociale cattolica ed anche del supremo Magistero della Chiesa.
Queste sono le proposte riguardanti la comproprietà dei mezzi
di lavoro, la partecipazione dei lavoratori alla gestione e/o
ai profitti delle imprese, il cosiddetto azionariato del
lavoro, e simili". La Centesimus Annus, del 1^ maggio
1991, ove Sua Santità Giovanni Paolo II, al paragrafo 35,
ammonisce che: "Si può giustamente parlare di lotta contro un
sistema economico inteso come metodo che assicura l'assoluta
prevalenza del capitale, del possesso degli strumenti di
produzione e della terra, rispetto alla libera soggettività
del lavoro dell'uomo. A questa lotta contro un tale sistema
non si pone, come modello alternativo il sistema socialista,
che di fatto risulta essere un capitalismo di Stato, ma una
società del lavoro libero, dell'impresa e della
partecipazione. Essa non si oppone al mercato, ma chiede che
sia opportunamente controllato dalle forze sociali e dallo
Stato, in modo da garantire la soddisfazione delle esigenze
fondamentali di tutta la società". Ed infine, nell'Assemblea
annuale dell'Episcopato italiano, il 22 maggio 1998, il Santo
Padre ha affermato: "Per combattere la disoccupazione bisogna
sperimentare con coraggio modalità inesplorate di
partecipazione".
Da ultimo, il Governatore della Banca d'Italia Antonio
Fazio, prestigioso esponente del cattolicesimo liberale, nelle
considerazioni finali della sua relazione all'Assemblea della
Banca d'Italia del 30 maggio 1998, ha sostenuto, ancora una
volta, "la necessità di sistemi di remunerazione che,
agevolando l'adeguamento del costo del lavoro alle condizioni
delle economie, alle fasi produttive e alla situazione
dell'azienda, possano creare le premesse per un legame sempre
più stretto tra interessi del lavoro ed interessi
dell'impressa, favorire la competitività e l'occupazione".
Oggi il principio partecipativo, compreso nella citata
proposta di quinta direttiva CEE, si pone come parte
integrante e fondamentale di quel "modello renano" che la
dottrina corrente, a partire dal francese Michel Albert -
Capitalismo contro capitalismo, Il Mulino 1992 -
considera non solo elemento distintivo del capitalismo sociale
europeo in contrapposizione a quello statunitense, ma anche
ragione dei suoi successi negli ultimi decenni, in chiave sia
puramente economica che di coesione sociale.
La raccomandazione del Consiglio europeo del 27 luglio
1992 "concernente la promozione della partecipazione dei
lavoratori subordinati ai profitti ed ai risultati
dell'impresa" considerato che la promozione della
partecipazione finanziaria alle imprese dei lavoratori può
avere effetti positivi sulla motivazione e sulla produttività
dei dipendenti, nonché sulla competitività delle imprese
invita gli Stati membri a:
a) introdurre nelle imprese la partecipazione agli
utili o l'azionariato dei lavoratori, oppure una combinazione
delle due formule;
b) prendere in esame la possibilità di accordare
incentivi di ordine fiscale o finanziario per incoraggiare
l'introduzione di meccanismi di partecipazione;
c) incoraggiare l'uso di formule di
partecipazione, agevolando la messa a disposizione di
informazioni adeguate.
Successivamente, nelle due relazioni Pepper del 24 luglio
1997 ed Hermange del 15 gennaio 1998, predisposte dagli
organismi dell'Unione europea per verificare lo stato di
attuazione della precedente raccomandazione del Consiglio, è
emerso che:
a) la partecipazione dei lavoratori ai profitti ed
ai risultati dell'impresa a prescindere dai metodi e dai
modelli utilizzati si associa sempre ad una maggiore
produttività e ad un discreto aumento dell'occupazione;
b) la partecipazione di cui alla lettera a)
rafforza l'attaccamento dei dipendenti alla loro impresa,
incoraggiando, allo stesso tempo, l'acquisizione di qualifiche
professionali;
c) manca completamente una legislazione adeguata
per l'applicazione dei sistemi di partecipazione, soprattutto
per un'eccessiva ostilità dei sindacati all'uso dei sistemi di
partecipazione, percepiti come uno strumento per introdurre
una flessibilità incontrollata dei salari all'interno del
mercato del lavoro;
d) è opportuno che gli organismi dell'Unione
europea propongano agli Stati membri una normativa quadro
sulla partecipazione.
Da non dimenticare l'accordo politico raggiunto, nel
dicembre 2000, in seno al Consiglio europeo e relativo alle
proposte pendenti, da più di vent'anni, con riferimento allo
statuto della società europea. Si tratta delle proposte
di regolamento relativo allo statuto della società europea e
della connessa proposta di direttiva per il ruolo dei
lavoratori. In particolare, quest'ultima mira a garantire la
partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali delle
imprese, prevedendo, in caso di creazione di una società
europea, un obbligo di negoziazione da parte delle imprese con
le rappresentanze dei lavoratori dipendenti. Così come il
Consiglio europeo straordinario di Lisbona, del 23 e 24 marzo
2000 ha indicato come nuovo obiettivo strategico per
l'Unione del nuovo decennio un'economia in grado di realizzare
una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti
di lavoro e una maggiore coesione sociale.
Le forme di partecipazione possono essere realizzate sia
attraverso l'applicazione dell'articolo 47 della Costituzione,
che prevede di favorire l'accesso del risparmio popolare
all'investimento azionario, sia attraverso il principio
indicato nell'articolo 46, secondo cui il diritto di
partecipare con propri rappresentanti alla vita dell'impresa
sorge nei lavoratori dipendenti per il fatto stesso di
condividere la comunità di destino con il proprio lavoro. Il
lavoratore può essere rappresentato nei consigli di
amministrazione in quanto tale e non solo se trasformato in
azionista, nel qual caso acquisterà solo un titolo aggiuntivo
alla rappresentanza.
Nella presente proposta di legge, ai fini dell'attuazione
dell'articolo 46 del dettato costituzionale, il Governo è
delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari e
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che
dovranno individuare i requisiti minimi affinché le imprese, o
per effetto di un accordo sindacale, stipulato con le
rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di
lavoro applicati alle stesse o per una proposta aziendale,
subordinata al consenso dei lavoratori, possano adottare uno
"statuto partecipativo" che le legittimi ad accedere ai
benefìci successivamente illustrati.
Proprio per valutare il grado di rispondenza delle società
a statuto partecipativo ai requisiti prefissati è istituita,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una
speciale commissione denominata "Commissione centrale per la
partecipazione" composta da rappresentanti dello stesso
Ministero, del Ministero delle attività produttive del
Ministero dell'economia e delle finanze, della Commissione
nazionale per la parità e per le pari opportunità tra uomo e
donna e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori.
In sintesi, la presente proposta di legge pone le
condizioni e dispone le agevolazioni necessarie a permettere
uno scambio, deciso concordemente dai soci azionari e dai
lavoratori dipendenti, tra flessibilità e partecipazione. In
questo modo si rafforzerà non solo l'adattabilità delle
imprese alle variazioni del mercato, ma anche il senso di una
"comunità di destino" tra tutti i soggetti sociali ed
economici che operano all'interno delle aziende italiane,
ormai destinate a competere nel mercato globale.