XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2023
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della
Costituzione, che riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla
gestione delle aziende; degli articoli 21 e 22 della Carta
sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996 e resa
esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30, che sanciscono
il diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione
ed alla partecipazione, nonché della raccomandazione
92/443/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1992, concernente la
promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai
profitti ed ai risultati dell'impresa, il Governo, previo
parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, da esprimere entro due mesi
dalla trasmissione degli schemi di decreto, nonché sentita
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che si
esprime nel medesimo termine, è delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) individuare i requisiti minimi affinché le
imprese, per effetto di un accordo sindacale stipulato con le
rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di
lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi
organi di coordinamento, ovvero per effetto di una proposta
aziendale, approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza dei
dipendenti in forza a tempo indeterminato, possano adottare
uno "statuto partecipativo" che le legittima ad accedere ai
benefìci di cui alla lettera c). Tali requisiti devono
prevedere, anche alternativamente:
1) l'istituzione di organismi congiunti, costituiti
sia da rappresentanti dell'impresa sia da rappresentanti dei
lavoratori appositamente eletti o nominati dalle
rappresentanze sindacali, dotati di congrui poteri di
indirizzo, controllo, decisione e gestione nelle materie
inerenti l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità, la
formazione professionale, la sicurezza, la salute e la
salubrità degli ambienti di lavoro, la remunerazione per
obiettivi e la regolazione e risoluzione delle controversie
collettive;
2) procedure formali, vincolanti e garantite di
informazione e consultazione preventiva nonché di controllo
dei rappresentanti dei lavoratori in ordine alle decisioni più
rilevanti dell'impresa, anche attraverso l'istituzione di
organismi sindacali titolari di corrispondenti diritti;
3) la distribuzione ai lavoratori dipendenti di una
quota del profitto di impresa eccedente una soglia minima
ovvero il trasferimento ai lavoratori dipendenti di una quota
del reddito di impresa mediante l'assegnazione di azioni;
4) l'accesso collettivo dei lavoratori dipendenti al
capitale dell'impresa, gestito attraverso la costituzione di
associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un
utilizzo non speculativo delle azioni e l'esercizio della
rappresentanza collettiva a livello societario;
b) istituire, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, la "Commissione centrale per la
partecipazione", composta da almeno un rappresentante dello
stesso Ministero, del Ministero delle attività produttive, del
Ministero dell'economia e delle finanze, della Commissione
nazionale per la parità e per le pari opportunità tra uomo e
donna e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, la quale certifica la
sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a);
c) determinare i benefìci discendenti
dall'adozione dello "statuto partecipativo" di cui alla
lettera a), i quali consistono, anche cumulativamente
fra loro, per le imprese il cui statuto comprende forme
plurime di partecipazione.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la cui
dotazione viene incrementata di 51.645.690 euro per ciascuno
dei primi tre anni di applicazione dei regimi di agevolazione
e incentivazione alle imprese a statuto partecipativo.