XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2022
Onorevoli Colleghi! - Il comma 1-bis
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001, recante
interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, pur nella
sua sostanziale bontà d'indirizzo nello spirito risanatorio
delle lacune e degli sperperi nel settore sanità, presta il
fianco ad errate interpretazioni nei confronti degli intenti
legislativi del Governo per quanto concerne la spesa in
materia di smaltimento dei rifiuti ospedalieri.
Il segnale che stiamo raccogliendo dai mass media e
dalle perturbazioni di carattere politico-economico nascenti
in alcuni ambienti del mondo commerciale operanti nel settore
(già da lungo tempo consolidati e per ciò influenti sulla
corretta gestione delle aziende ospedaliere pubbliche e
private), comincia a mostrare segni di dissenso, talvolta
motivato da osservazioni tecnicistiche nei confronti del
dispositivo legislativo.
L'articolo in argomento necessita, pertanto, di un
correttivo nel suo dettato tecnico-giuridico, correttivo che,
a mio parere, riveste importanza fondamentale al fine di
fugare ogni qualsivoglia interpretazione arbitraria,
strumentale o, peggio ancora, faziosa, circa l'ispirazione che
la nostra nuova politica del risanamento della spesa
ospedaliera intende applicare.
L'oggetto del contendere risiede oltre che nell'enunciato,
invero poco chiarificatore, del concetto di "rifiuti sanitari
speciali non tossico-nocivi" anche nella minore chiarezza del
concetto tecnico di "processo di sterilizzazione mediante
autoclave". Inoltre, l'assimilazione al rifiuto solido urbano
del prodotto trattato è espressa in termini di
"possibilità".
Visto che la vigente legge ha già provveduto a
classificare le tipologie di rifiuto secondo concetti di
pericolosità e di tossicità, attribuendo appropriata
terminologia sotto il profilo tecnico in quanto armonizza la
legislazione tecnica europea, è opportuno ricondurre il
termine di "rifiuti speciali non tossico nocivi" al più
appropriato "rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo".
Anche il concetto di disinfezione è stato già superato, di
fatto, dalla normativa europea recepita dall'articolo 2, comma
1, lettera l) del decreto ministeriale 26 giugno 2000,
n. 219, con il quale sono stati stabiliti i requisiti tecnici
del processo di trattamento mediante sterilizzazione che non
prevede alcuna procedura di disinfezione.
Dobbiamo però osservare che, per insufficienza del vecchio
disposto legislativo (e non per inesistenza di tecnologie
disponibili), tali requisiti tecnici non hanno ancora potuto
trovare possibilità di applicazione. La legge, infatti, non ha
consentito la certezza dell'assimilazione a rifiuto solido
urbano del rifiuto trattato, ma non a causa della mancanza di
tecnologie appropriate, bensì per via di un contorto sistema
autorizzativo.
Oltre a ciò, il concetto di "autoclave" non solo non rende
giustizia al vasto panorama innovativo tecnologico e
scientifico a disposizione, ma rappresenta di fatto una
involuzione rispetto allo standard tecnico attuale,
tanto da potersi considerare una metodica obsoleta non
rispondente ai requisiti richiesti proprio ai fini
dell'assimilazione del rifiuto. L'autoclave, infatti, pur
effettuando per sua natura un efficace processo di
sterilizzazione, non solo non effettua la triturazione del
rifiuto trattato, ma non ne riduce il peso né il volume né
provoca l'essiccazione, bensì, al contrario, ne causa
l'aumento in quanto il trattamento avviene in presenza di
vapore saturo che umidifica il carico (e quindi
l'appesantisce) e non modifica la struttura fisica del rifiuto
sottoposto a trattamento.
E' ovvio che l'utilizzo dei due metodi, prodotto chimico
per la "disinfezione" e "autoclave", di per sé non risolve il
problema dell'aumento dei rifiuti verso le discariche
autorizzate, semmai ne può costituire un ulteriore
aggravamento.
E' fondamentale, pertanto, procedere all'analisi delle
soluzioni alternative, moderne e tecnologicamente avanzate,
che diano, oltretutto, risposte accettabili in termini di
risparmio economico, ecologico e gestionale.
E' pertanto necessario sostituire il termine "autoclave"
con una espressione tecnica più aderente al concetto stesso di
"trattamento" del rifiuto e non solo di sterilizzazione,
quindi più esaustiva ed ampia nel senso della novità ed
efficacia della correzione legislativa.
E' proprio questo il senso filosofico fondamentale della
nuova legge; e cioè l'innovazione nel processo di trattamento
del rifiuto sanitario che a mio parere deve essere ricondotto
alle seguenti finalità:
1) riduzione del peso e del volume del rifiuto
trattato;
2) essiccamento ed irriconoscibilità del rifiuto dopo il
trattamento;
3) possibilità di effettuazione del processo nell'ambito
del presidio ospedaliero a garanzia da rischi di trasporto e a
tutela della responsabilità sanitaria dei direttori sanitari
degli istituti produttori (che hanno l'obbligo ed il diritto
di conoscere con certezza il processo dello smaltimento,
mediante la verifica di tutte le fasi e non solo tramite bolle
di scarico o altri documenti contabili non sempre facilmente
verificabili);
4) possibilità di riutilizzo del prodotto trattato per
fini energetici con enormi vantaggi in termini economici ed
ecologici;
5) azzeramento del rischio di smaltimenti abusivi,
pericolosi per l'intera collettività sotto tutti i punti di
vista;
6) riduzione cospicua dei costi di smaltimento sostenuti
attualmente dalle aziende sanitarie ed ammontante,
attualmente, a circa 600 miliardi di lire l'anno, di cui circa
530 nell'ospedalità pubblica e 70 in quella privata.
Da stime attendibili emerge chiaramente che l'uso delle
tecnologie innovative nel trattamento del rifiuto ospedaliero
(mediante triturazione, riduzione, sterilizzazione e recupero
energetico) produrrebbe un risparmio per la sanità, in termini
economici, non inferiore ai 400 miliardi l'anno, per non
parlare dei vantaggi ecologici derivanti dalla sicurezza del
processo e dallo sgonfiamento dell'atteggiamento ricattatorio
delle varie ecomafie che strumentalizzano periodicamente
l'emergenza rifiuti (i famosi vagoni vaganti di fresca
memoria).
In ossequio alle direttive CEE in materia, è
indispensabile quindi consentire, mediante la legge che si
propone, alle aziende sanitarie di dotarsi delle apposite ed
opportune tecnologie e di favorire, con finalità di risparmio
di gestione, anche quello energetico, mediante la produzione
del calore tramite l'utilizzo del rifiuto autoprodotto,
sterilizzato, essiccato e triturato, al posto o ad
integrazione dell'uso dei prodotti petroliferi, attualmente
principale fonte di energia termica negli ospedali.
In merito alla enunciata "possibilità" dell'assimilazione
al rifiuto urbano del prodotto trattato, è doveroso dirimere
ogni perplessità ed esprimere in termini di "certezza" che il
rifiuto ospedaliero infetto, qualora trattato con le modalità
previste dalla legge, venga definito certamente assimilato al
rifiuto solido urbano e pertanto conferibile in discarica
controllata, come peraltro già previsto dalle norme tecniche
vigenti sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Per questi motivi si chiede una rapida approvazione della
presente proposta di legge.