XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2022




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo mediante sterilizzazione effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte prima, con procedimento che comprenda la triturazione, l'essiccamento, la non riconoscibilità e la riduzione di volume dei rifiuti stessi, consente lo smaltimento in discarica controllata dei medesimi rifiuti, in quanto assimilati ai rifiuti solidi urbani. L'efficacia del trattamento deve essere documentata tramite il monitoraggio delle fasi di processo. Le strutture ospedaliere pubbliche e private devono utilizzare o dotarsi delle apposite tecnologie. E' consentito il riutilizzo del prodotto trattato come fonte di energia per la produzione di calore".



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