XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2022
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il secondo periodo è
sostituito dai seguenti: "Il trattamento dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo mediante sterilizzazione
effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte prima, con
procedimento che comprenda la triturazione, l'essiccamento, la
non riconoscibilità e la riduzione di volume dei rifiuti
stessi, consente lo smaltimento in discarica controllata dei
medesimi rifiuti, in quanto assimilati ai rifiuti solidi
urbani. L'efficacia del trattamento deve essere documentata
tramite il monitoraggio delle fasi di processo. Le strutture
ospedaliere pubbliche e private devono utilizzare o dotarsi
delle apposite tecnologie. E' consentito il riutilizzo del
prodotto trattato come fonte di energia per la produzione di
calore".