XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2021




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata ad impedire che le inchieste giudiziarie di reati di particolare gravità - ed in particolare quelle relative alle stragi che hanno insanguinato la storia del nostro Paese - siano ostacolate dall'opposizione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, del segreto di Stato. Tale opposizione può essere superata, ai sensi dell'articolo 204 del codice di procedura penale, solo qualora si tratti di fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale.
        La presente proposta di legge mira ad ampliare espressamente l'ambito di applicazione di tale disposizione ai delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, recependo anche le questioni poste da un progetto di legge di iniziativa popolare promosso dall'"Unione familiari vittime per stragi". La proposta prevede altresì l'obbligo di motivazione del provvedimento con cui il Presidente del Consiglio dei ministri conferma il segreto qualora gli atti richiesti non concernano, a suo avviso, i reati per cui si procede. Tuttavia, la previsione maggiormente innovativa è quella contenuta nell'articolo 3, che modifica l'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato". Le modifiche che si propongono individuano nel Presidente del Consiglio dei ministri l'organo titolare del potere di secretazione, attribuendo peraltro facoltà di delega a un sottosegretario di Stato e ai direttori dei servizi e, soprattutto, stabiliscono un termine di durata massima decennale del segreto di Stato.
        Si vuole in tal modo contribuire alla ricerca della verità su fatti gravissimi, le cui responsabilità sono in gran parte ancora ignote, che hanno segnato tragicamente la storia del nostro Paese.




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