XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2021
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
finalizzata ad impedire che le inchieste giudiziarie di reati
di particolare gravità - ed in particolare quelle relative
alle stragi che hanno insanguinato la storia del nostro Paese
- siano ostacolate dall'opposizione, da parte del Presidente
del Consiglio dei ministri, del segreto di Stato. Tale
opposizione può essere superata, ai sensi dell'articolo 204
del codice di procedura penale, solo qualora si tratti di
fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti
all'eversione dell'ordinamento costituzionale.
La presente proposta di legge mira ad ampliare
espressamente l'ambito di applicazione di tale disposizione ai
delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice
penale, recependo anche le questioni poste da un progetto di
legge di iniziativa popolare promosso dall'"Unione familiari
vittime per stragi". La proposta prevede altresì l'obbligo di
motivazione del provvedimento con cui il Presidente del
Consiglio dei ministri conferma il segreto qualora gli atti
richiesti non concernano, a suo avviso, i reati per cui si
procede. Tuttavia, la previsione maggiormente innovativa è
quella contenuta nell'articolo 3, che modifica l'articolo 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante "Istituzione e
ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e
disciplina del segreto di Stato". Le modifiche che si
propongono individuano nel Presidente del Consiglio dei
ministri l'organo titolare del potere di secretazione,
attribuendo peraltro facoltà di delega a un sottosegretario di
Stato e ai direttori dei servizi e, soprattutto, stabiliscono
un termine di durata massima decennale del segreto di
Stato.
Si vuole in tal modo contribuire alla ricerca della verità
su fatti gravissimi, le cui responsabilità sono in gran parte
ancora ignote, che hanno segnato tragicamente la storia del
nostro Paese.