XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2021
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 204 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 204 - (Esclusione del segreto) - 1. Non
possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli
201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati
commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage
previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene
opposto il segreto, la natura del reato è definita dal
giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il
giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
2. Dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di
segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio
dei ministri".
Art. 2.
1. Al comma 2 dell'articolo 66 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo
le parole: "conferma il segreto", sono inserite le seguenti:
"con atto motivato".
Art. 3.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, sono aggiunti i seguenti:
"Il segreto di Stato è apposto con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri, il quale può delegare
un sottosegretario di Stato e i direttori dei servizi di cui
agli articoli 4 e 6.
Il segreto di Stato è revocato con le modalità previste
dal terzo comma qualora vengano meno i presupposti di cui al
primo comma.
La durata del segreto di Stato non può comunque eccedere i
dieci anni".
Art. 4.
1. L'articolo 16 della legge 24 ottobre 1997, n. 801, è
sostituito dal seguente:
"Art. 16 - 1. Di ogni caso di conferma
dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi dell'articolo
202 del codice di procedura penale il Presidente del Consiglio
dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le
ragioni, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della
presente legge. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga a
maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata la
opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere
per le conseguenti valutazioni politiche".