XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2021




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 204 - (Esclusione del segreto) - 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
        2. Dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri".


Art. 2.

        1. Al comma 2 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: "conferma il segreto", sono inserite le seguenti: "con atto motivato".


Art. 3.

        1. Dopo il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono aggiunti i seguenti:

        "Il segreto di Stato è apposto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale può delegare un sottosegretario di Stato e i direttori dei servizi di cui agli articoli 4 e 6.
        Il segreto di Stato è revocato con le modalità previste dal terzo comma qualora vengano meno i presupposti di cui al primo comma.
        La durata del segreto di Stato non può comunque eccedere i dieci anni".


Art. 4.

        1. L'articolo 16 della legge 24 ottobre 1997, n. 801, è sostituito dal seguente:

        "Art. 16 - 1. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della presente legge. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche".



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