XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2018
Onorevoli Colleghi! - Alcune sentenze del Consiglio di
Stato hanno praticamente esautorato l'irrinunciabile processo
di decentramento dell'autonomia universitaria, vanificando
l'importante lavoro svolto nelle singole sedi di ateneo per
approntare ed approvare nuovi statuti. La sentenza del
Consiglio di Stato 10 ottobre 1998 ha annullato il principio,
presente in quasi tutti gli statuti, dell'obbligatorietà del
"tempo pieno" per i docenti eletti o nominati a ricoprire
cariche monocratiche all'interno degli atenei. Così come è
stato limitato il diritto all'elettorato passivo dei
professori di seconda fascia (professori associati) ed è stato
mortificato il previsto diritto all'elettorato attivo dei
ricercatori universitari. Tutto ciò mentre, con l'introduzione
delle nuove norme sulla organizzazione didattica, si chiedono
da parte del Governo e del Parlamento nuovi e significativi
impegni di lavoro ai docenti universitari ed in particolare a
quelli a tempo pieno.
E' necessario ed urgente, quindi - e la presente proposta
di legge vuole rispondere a tali esigenze - ripristinare la
piena legittimità degli statuti, eliminare un pernicioso
contenzioso che intralcia una regolare gestione delle
università, aprire ai ricercatori l'accesso pieno alla
responsabilità della docenza, per inserirli nel processo
riformatore della didattica, e prevedere un minimo di
corrispettivo economico al nuovo impegno dei docenti
universitari. Ciò senza un eccessivo aggravio finanziario per
il bilancio dello Stato, ma recuperando - anche in termini di
spesa - una migliore utilizzazione delle risorse umane
all'interno dei singoli atenei, distribuendo con equità i
carichi di lavoro, controllando l'efficienza e l'efficacia del
lavoro svolto e prevedendo sanzioni, anche economiche, per i
docenti che non adempiono pienamente ai loro doveri accademici
(come per esempio la partecipazione ai consigli di facoltà, al
corso di laurea, eccetera).
L'articolo 1 (commi 1 e 2), l'articolo 3 e l'articolo 6
della proposta di legge, ampliando da due a tre le fasce
dell'unico ruolo di docenza universitaria, pur conservando
alcune differenze tra le fasce, indicano la unicità di diritti
e doveri conseguenti all'unicità del ruolo. Il comma 1
dell'articolo 1 pone ad esaurimento il ruolo dei ricercatori
universitari, ormai pienamente superato dalla realtà operativa
all'interno degli atenei e dalle nuove funzioni assegnate ai
professori della terza fascia. E' apparso, comunque, opportuno
lasciare la possibilità a chi non vuole transitare in questa
nuova fascia di docenza di mantenere il vecchio status
acquisito. Così come è sembrato conseguente all'unicità del
ruolo (articolo 3) l'innovazione di ridurre il periodo di
straordinariato ad uno solo e stabilire il pieno
riconoscimento del servizio prestato senza i limiti (massimo
otto anni) attualmente vigenti (con preminenza quindi
all'unicità del ruolo piuttosto che alle tre fasce).
Il comma 4 dell'articolo 1, riconosce, anche se su
attribuzione delle strutture didattiche, piena autonomia di
insegnamento ai professori di terza fascia. Il comma 7
riconosce la piena partecipazione agli organi collegiali
(consigli di facoltà, corso di laurea, eccetera). Questo comma
ed il comma 2 dell'articolo 2 sopprimono un incomprensibile
privilegio (per i professori di prima e seconda fascia) che
escludeva dalle decisioni riguardanti la programmazione degli
organici la maggioranza dei componenti. Tale esclusione si
mantiene in alcuni casi: la terza fascia e la seconda, quando
si trattano argomenti che riguardano la "persona" di
professori di prima fascia; la terza fascia quando si trattano
argomenti riguardanti la "persona" di professori di seconda
fascia. L'ultima parte del citato comma 2 esclude dalle
sopracitate limitazioni i professori eletti alla presidenza
degli organi collegiali poiché, per la funzione svolta, appare
preminente il diritto-dovere di convocare e presiedere i
consigli.
Il comma 5 dell'articolo 1 contempla la possibilità che i
professori di terza fascia possano insegnare nelle accademie
militari e negli Istituti di formazione e specializzazione per
gli ufficiali delle Forze armate.
Il comma 6 dell'articolo 1 consente ai professori di terza
fascia l'insegnamento nella Scuola superiore della pubblica
istruzione e nella Scuola centrale tributaria.
Il comma 3 dell'articolo 2 conferma il diritto
all'elettorato passivo dei professori di seconda fascia, come
ormai stabilito dalla maggioranza degli statuti. Si è ritenuto
opportuno ampliare tale elettorato alla presidenza delle
facoltà poiché l'elezione consacra una svolta democratica
rispetto alla quale il mantenimento di tale privilegio ai soli
professori di prima fascia appare superato, anacronistico e
comunque non funzionale alle reali esigenze di cambiamento
della capacità operativa dell'università. Parimenti, si è
ritenuto opportuno mantenere, in questa fase, l'esclusività
dell'elettorato passivo per la carica di rettore allo scopo di
non fare apparire come funzionale un principio, teoricamente
sostenibile, ma certamente di difficile applicazione
concreta.
Il comma 4 dell'articolo 2 ripristina e rafforza il
principio dell'incompatibilità per i professori che scelgono
il "tempo parziale" ad assumere responsabilità apicali
nell'università. Troppo spesso, infatti, la commistione fra
interessi personali esterni ed interessi dell'istituzione ha
di fatto sacrificato i doveri e l'impegno dei professori a
favore della didattica e della ricerca. Si è considerato
quindi funzionale ad un progetto di forte rinnovamento
dell'università, di maggiore attenzione alle esigenze
dell'utenza (studenti, mondo produttivo, istituzioni
pubbliche, eccetera) affidare posizioni di particolari
responsabilità solo a chi è disposto ad impegnarsi
completamente a favore dell'università.
L'articolo 4 prevede - come detto in premessa - la
possibilità di compensare, in qualche misura, il maggiore
impegno dei professori in relazione alle nuove norme
sull'autonomia didattica e soprattutto di innescare virtuosi
processi incentivanti che possano mettere in essere un
rinnovato, verificabile ed efficace impegno dei professori
universitari.
L'articolo 5, superando una anacronistica ed
ingiustificata preclusione, consente alle università
l'utilizzazione a contratto di professori in pensione per
supplenze e contratti di ricerca e di insegnamento.
L'articolo 7 prevede la istituzione di contratti di
formazione per giovani che hanno dimostrato, conseguendo il
dottorato di ricerca o equivalenti titoli all'estero,
un'attitudine alla ricerca ed una predisposizione all'alta
formazione. Ciò al fine di completare la preparazione per
aspirare all'ingresso nella carriera di professore
universitario.
L'istituzione dei contratti di formazione è essenziale per
evitare l'allontanamento dalla ricerca e dall'insegnamento dei
giovani più preparati che sono costretti, loro malgrado, ad
"emigrare".