XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2018




        Onorevoli Colleghi! - Alcune sentenze del Consiglio di Stato hanno praticamente esautorato l'irrinunciabile processo di decentramento dell'autonomia universitaria, vanificando l'importante lavoro svolto nelle singole sedi di ateneo per approntare ed approvare nuovi statuti. La sentenza del Consiglio di Stato 10 ottobre 1998 ha annullato il principio, presente in quasi tutti gli statuti, dell'obbligatorietà del "tempo pieno" per i docenti eletti o nominati a ricoprire cariche monocratiche all'interno degli atenei. Così come è stato limitato il diritto all'elettorato passivo dei professori di seconda fascia (professori associati) ed è stato mortificato il previsto diritto all'elettorato attivo dei ricercatori universitari. Tutto ciò mentre, con l'introduzione delle nuove norme sulla organizzazione didattica, si chiedono da parte del Governo e del Parlamento nuovi e significativi impegni di lavoro ai docenti universitari ed in particolare a quelli a tempo pieno.
        E' necessario ed urgente, quindi - e la presente proposta di legge vuole rispondere a tali esigenze - ripristinare la piena legittimità degli statuti, eliminare un pernicioso contenzioso che intralcia una regolare gestione delle università, aprire ai ricercatori l'accesso pieno alla responsabilità della docenza, per inserirli nel processo riformatore della didattica, e prevedere un minimo di corrispettivo economico al nuovo impegno dei docenti universitari. Ciò senza un eccessivo aggravio finanziario per il bilancio dello Stato, ma recuperando - anche in termini di spesa - una migliore utilizzazione delle risorse umane all'interno dei singoli atenei, distribuendo con equità i carichi di lavoro, controllando l'efficienza e l'efficacia del lavoro svolto e prevedendo sanzioni, anche economiche, per i docenti che non adempiono pienamente ai loro doveri accademici (come per esempio la partecipazione ai consigli di facoltà, al corso di laurea, eccetera).
        L'articolo 1 (commi 1 e 2), l'articolo 3 e l'articolo 6 della proposta di legge, ampliando da due a tre le fasce dell'unico ruolo di docenza universitaria, pur conservando alcune differenze tra le fasce, indicano la unicità di diritti e doveri conseguenti all'unicità del ruolo. Il comma 1 dell'articolo 1 pone ad esaurimento il ruolo dei ricercatori universitari, ormai pienamente superato dalla realtà operativa all'interno degli atenei e dalle nuove funzioni assegnate ai professori della terza fascia. E' apparso, comunque, opportuno lasciare la possibilità a chi non vuole transitare in questa nuova fascia di docenza di mantenere il vecchio status acquisito. Così come è sembrato conseguente all'unicità del ruolo (articolo 3) l'innovazione di ridurre il periodo di straordinariato ad uno solo e stabilire il pieno riconoscimento del servizio prestato senza i limiti (massimo otto anni) attualmente vigenti (con preminenza quindi all'unicità del ruolo piuttosto che alle tre fasce).
        Il comma 4 dell'articolo 1, riconosce, anche se su attribuzione delle strutture didattiche, piena autonomia di insegnamento ai professori di terza fascia. Il comma 7 riconosce la piena partecipazione agli organi collegiali (consigli di facoltà, corso di laurea, eccetera). Questo comma ed il comma 2 dell'articolo 2 sopprimono un incomprensibile privilegio (per i professori di prima e seconda fascia) che escludeva dalle decisioni riguardanti la programmazione degli organici la maggioranza dei componenti. Tale esclusione si mantiene in alcuni casi: la terza fascia e la seconda, quando si trattano argomenti che riguardano la "persona" di professori di prima fascia; la terza fascia quando si trattano argomenti riguardanti la "persona" di professori di seconda fascia. L'ultima parte del citato comma 2 esclude dalle sopracitate limitazioni i professori eletti alla presidenza degli organi collegiali poiché, per la funzione svolta, appare preminente il diritto-dovere di convocare e presiedere i consigli.
        Il comma 5 dell'articolo 1 contempla la possibilità che i professori di terza fascia possano insegnare nelle accademie militari e negli Istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate.
        Il comma 6 dell'articolo 1 consente ai professori di terza fascia l'insegnamento nella Scuola superiore della pubblica istruzione e nella Scuola centrale tributaria.
        Il comma 3 dell'articolo 2 conferma il diritto all'elettorato passivo dei professori di seconda fascia, come ormai stabilito dalla maggioranza degli statuti. Si è ritenuto opportuno ampliare tale elettorato alla presidenza delle facoltà poiché l'elezione consacra una svolta democratica rispetto alla quale il mantenimento di tale privilegio ai soli professori di prima fascia appare superato, anacronistico e comunque non funzionale alle reali esigenze di cambiamento della capacità operativa dell'università. Parimenti, si è ritenuto opportuno mantenere, in questa fase, l'esclusività dell'elettorato passivo per la carica di rettore allo scopo di non fare apparire come funzionale un principio, teoricamente sostenibile, ma certamente di difficile applicazione concreta.
        Il comma 4 dell'articolo 2 ripristina e rafforza il principio dell'incompatibilità per i professori che scelgono il "tempo parziale" ad assumere responsabilità apicali nell'università. Troppo spesso, infatti, la commistione fra interessi personali esterni ed interessi dell'istituzione ha di fatto sacrificato i doveri e l'impegno dei professori a favore della didattica e della ricerca. Si è considerato quindi funzionale ad un progetto di forte rinnovamento dell'università, di maggiore attenzione alle esigenze dell'utenza (studenti, mondo produttivo, istituzioni pubbliche, eccetera) affidare posizioni di particolari responsabilità solo a chi è disposto ad impegnarsi completamente a favore dell'università.
        L'articolo 4 prevede - come detto in premessa - la possibilità di compensare, in qualche misura, il maggiore impegno dei professori in relazione alle nuove norme sull'autonomia didattica e soprattutto di innescare virtuosi processi incentivanti che possano mettere in essere un rinnovato, verificabile ed efficace impegno dei professori universitari.
        L'articolo 5, superando una anacronistica ed ingiustificata preclusione, consente alle università l'utilizzazione a contratto di professori in pensione per supplenze e contratti di ricerca e di insegnamento.
        L'articolo 7 prevede la istituzione di contratti di formazione per giovani che hanno dimostrato, conseguendo il dottorato di ricerca o equivalenti titoli all'estero, un'attitudine alla ricerca ed una predisposizione all'alta formazione. Ciò al fine di completare la preparazione per aspirare all'ingresso nella carriera di professore universitario.
        L'istituzione dei contratti di formazione è essenziale per evitare l'allontanamento dalla ricerca e dall'insegnamento dei giovani più preparati che sono costretti, loro malgrado, ad "emigrare".




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