XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2018
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Professori di terza fascia).
1. In attesa dell'emanazione della legge
di riforma dello stato giuridico del personale docente delle
università è istituita la terza fascia docente ed è posto ad
esaurimento il ruolo dei ricercatori.
2. Nella terza fascia docente, previo motivato parere
favorevole del Consiglio di facoltà, sono inquadrati, a
domanda, ferme restando le disposizioni per essi vigenti in
materia di trattamento economico, i ricercatori universitari e
gli assistenti del ruolo ad esaurimento. In caso di parere
negativo del Consiglio di facoltà, decorsi due anni dalla
espressione del medesimo, l'interessato può reiterare la
domanda.
3. I professori della terza fascia acquisiscono lo stato
giuridico del personale docente. Ad essi si applicano le
disposizioni vigenti per i professori ordinari ed associati in
materia di: tempo pieno o tempo parziale ed il relativo numero
di ore annuali; verifiche periodiche dell'attività didattica e
scientifica; trasferimenti; alternanza dei periodi di
insegnamento e di ricerca; congedi per attività didattiche e
scientifiche.
4. Nel quadro della programmazione didattica le strutture
didattiche attribuiscono ai professori di terza fascia, in
relazione al settore scientifico-disciplinare di
inquadramento, la responsabilità didattica di un corso, ovvero
regolari attività didattiche pienamente funzionali agli
obiettivi formativi dei diversi corsi di studio, ferma
restando la facoltà di attribuire affidamenti e supplenze ai
sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
successive modificazioni.
5. Le accademie militari e gli istituti di formazione e
specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono
attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche
ai professori di terza fascia appartenenti al settore
scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie,
previo nulla osta del Consiglio di facoltà. Presso le predette
accademie e istituti, con decreto del Ministro della difesa,
emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono rideterminati gli organici
del personale docente con l'introduzione di posti per
professore di terza fascia. I decreti prevedono altresì la
contestuale riduzione di posti per le altre fasce ovvero
dispongono che la copertura dei posti di terza fascia possa
avvenire utilizzando le risorse resesi disponibili per la
vacanza di altri posti nell'organico del personale docente,
con l'esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo per il bilancio
dello Stato e nel rispetto dei limiti posti dalla
programmazione delle assunzioni nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
6. La Scuola superiore della pubblica istruzione e la
Scuola centrale tributaria possono attribuire insegnamenti e
attività di ricerca, nell'ambito dei propri fini
istituzionali, anche ai professori di terza fascia
appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui
afferiscono le materie di insegnamento e ricerca, previo nulla
osta del Consiglio di facoltà.
7. I professori di terza fascia sono componenti di diritto
dei consigli delle strutture didattiche e partecipano alle
deliberazioni ad eccezione di quelle relative alle questioni
attinenti alle persone dei professori di prima e seconda
fascia. Nel caso in cui il numero dei ricercatori nel
Consiglio di facoltà sia superiore al numero complessivo dei
professori di prima e seconda fascia, ha diritto a partecipare
ai lavori del Consiglio di facoltà un numero di professori di
terza fascia pari al totale delle prime due. Tale
partecipazione avverrà sulla base dell'anzianità di ingresso
nei ruoli universitari ed a parità di anzianità di ruolo,
sulla base della maggiore età.
Art. 2.
(Elettorato attivo e passivo).
1. E' esteso ai professori di seconda fascia l'elettorato
passivo per tutte le cariche istituzionali, ovvero per gli
organi monocratici, degli atenei, con la sola esclusione della
carica di rettore. Essi possono, altresì, dirigere laboratori,
centri e coordinare gruppi di ricerca.
2. I professori di seconda fascia partecipano alle
deliberazioni dei consigli di facoltà con la sola eccezione di
quelle relative alle questioni attinenti alle persone dei
professori di prima fascia. Quest'ultima eccezione non è
applicabile ai presidi, ai presidenti di corso di studio e di
scuola di specializzazione.
3. Ai professori di terza fascia spetta l'elettorato
attivo per l'elezione del preside e del rettore e l'elettorato
passivo per la direzione dei dipartimenti; i professori di
terza fascia possono, altresì, dirigere centri, laboratori e
servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca,
nonché coordinare gruppi di ricerca.
4. Il diritto all'elettorato passivo ed il coordinamento
di gruppi di ricerca e la direzione di laboratori e centri,
nei limiti previsti dai commi 1, 2 e 3, compete esclusivamente
ai professori che svolgono la propria attività a tempo
pieno.
Art. 3.
(Giudizio di conferma).
1. Il ruolo dei docenti universitari è unico anche se
diviso in tre fasce. I docenti universitari sono assoggettati
ad un giudizio di conferma dopo un triennio dall'immissione in
ruolo per una sola volta nella carriera. I professori
associati che hanno superato il giudizio di conferma nella
carriera di ricercatore o di professore di terza fascia sono
esentati dal giudizio di conferma di cui all'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382. Sono parimenti esentati dal periodo di straordinariato i
vincitori di posti di professore ordinario già assoggettati al
giudizio di conferma nella carriera di professore associato o
in quella di ricercatore, o di professore di terza fascia.
Art. 4.
(Nuovi impegni didattici e di orientamento).
1. Per i professori di ruolo a tempo pieno sono istituite
due ulteriori classi di stipendio, la quindicesima e la
sedicesima, calcolate rispettivamente come la classe
quattordicesima con scatti biennali nella misura del 6 per
cento sulla classe 06; sulle classi successive alla sedicesima
compete uno scatto biennale del 2,5 per cento calcolato sulla
classe quattordicesima.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, per
i professori in servizio alla data di entrata in vigore della
medesima, e per i ricercatori che sono inquadrati nella terza
fascia per effetto della stessa, sono mantenuti come assegno
mensile ad personam gli emolumenti previsti per
eventuali scatti biennali già maturati alla medesima data e
successivi alla quattordicesima classe di stipendio.
3. L'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 è
posto a carico dei bilanci dei singoli atenei. Questi ultimi
possono utilizzare a tale fine, oltre le economie derivanti da
una più equa e razionale ripartizione dei carichi didattici, i
fondi destinati al pagamento delle supplenze e dei professori
a contratto ed i fondi di incentivazione.
4. I singoli atenei, nel predisporre i criteri per
l'assegnazione del premio incentivante ai docenti devono,
altresì, porre le seguenti condizioni: opzione per il tempo
pieno; presenza ad almeno il 70 per cento delle sedute dei
consigli di facoltà, del corso di laurea, del corso di diploma
del dipartimento o dell'istituto; disponibilità a ricoprire
gratuitamente, su invito della facoltà, ulteriori carichi
didattici ricadenti nelle rispettive aree disciplinari;
disponibilità a svolgere attività di orientamento e tutorato.
Devono, altresì, essere valutate le iniziative di
diversificazione dell'attività formativa ed eventuali forme
innovative della didattica.
5. Il premio incentivante di cui al comma 4 deve essere
erogato alla fine di ogni anno accademico sulla base del
raffronto tra programmi preventivi d'impegno e riscontri
positivi a consuntivo.
Art. 5.
(Supplenze, contratti di insegnamento e di ricerca a
professori universitari in pensione).
1. Le università, nell'interesse superiore degli studi e
sulla base di idonee procedure di valutazione comparativa e di
pubblicità, possono stipulare contratti di insegnamento e di
ricerca, nonché affidare supplenze ai professori universitari
in pensione.
Art. 6.
(Ricostruzione della carriera).
1. I professori universitari in ruolo alla data di entrata
in vigore della presente legge possono chiedere al rettore
dell'università di appartenenza, entro tre mesi dalla stessa
data, la ricostruzione della carriera sulla base delle
disposizioni di cui all'articolo 3.
Art. 7.
(Contratti di formazione).
1. Le università, assicurando con proprie disposizioni
idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità
degli atti, possono stipulare, con laureati che abbiano
conseguito il dottorato di ricerca o un titolo equipollente
all'estero, contratti di ricerca e di avviamento
all'insegnamento.
2. I laureati di cui al comma 1, oltre l'attività di
ricerca, svolgono esercitazioni, seminari, attività di
orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti
sotto la guida dei responsabili dei corsi di insegnamento.
3. I contratti sono disciplinati dalle disposizioni della
presente legge e dalla normativa vigente per i contratti di
formazione e lavoro, in quanto applicabile, escludendo
comunque le norme relative al limite di età. I contratti hanno
durata triennale, rinnovabili successivamente annualmente per
non più di tre volte, previa valutazione positiva
dell'attività svolta. Non è ammesso il cumulo con borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari del
contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni
pubbliche può essere collocato in aspettativa senza
assegni.
4. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano,
in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni di cui
all'ottavo periodo del comma 6 dell'articolo 51 della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Per la determinazione del trattamento
economico minimo e massimo si provvede con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da
emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. I contratti non danno luogo a diritti in
ordine all'accesso al ruolo dei professori universitari.
Dall'anno accademico 2002-2003 sono abolite le borse di studio
di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e
gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la stipula di contratti di
cui al presente articolo le università utilizzano anche le
risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della legge 19
ottobre 1999, n. 370, già destinate al cofinanziamento degli
assegni di ricerca.