XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2018




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Professori di terza fascia).

        1. In attesa dell'emanazione della legge
di riforma dello stato giuridico del personale docente delle università è istituita la terza fascia docente ed è posto ad esaurimento il ruolo dei ricercatori.
        2. Nella terza fascia docente, previo motivato parere favorevole del Consiglio di facoltà, sono inquadrati, a domanda, ferme restando le disposizioni per essi vigenti in materia di trattamento economico, i ricercatori universitari e gli assistenti del ruolo ad esaurimento. In caso di parere negativo del Consiglio di facoltà, decorsi due anni dalla espressione del medesimo, l'interessato può reiterare la domanda.
        3. I professori della terza fascia acquisiscono lo stato giuridico del personale docente. Ad essi si applicano le disposizioni vigenti per i professori ordinari ed associati in materia di: tempo pieno o tempo parziale ed il relativo numero di ore annuali; verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica; trasferimenti; alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca; congedi per attività didattiche e scientifiche.
        4. Nel quadro della programmazione didattica le strutture didattiche attribuiscono ai professori di terza fascia, in relazione al settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la responsabilità didattica di un corso, ovvero regolari attività didattiche pienamente funzionali agli obiettivi formativi dei diversi corsi di studio, ferma restando la facoltà di attribuire affidamenti e supplenze ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.
        5. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori di terza fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie, previo nulla osta del Consiglio di facoltà. Presso le predette accademie e istituti, con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati gli organici del personale docente con l'introduzione di posti per professore di terza fascia. I decreti prevedono altresì la contestuale riduzione di posti per le altre fasce ovvero dispongono che la copertura dei posti di terza fascia possa avvenire utilizzando le risorse resesi disponibili per la vacanza di altri posti nell'organico del personale docente, con l'esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei limiti posti dalla programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
        6. La Scuola superiore della pubblica istruzione e la Scuola centrale tributaria possono attribuire insegnamenti e attività di ricerca, nell'ambito dei propri fini istituzionali, anche ai professori di terza fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le materie di insegnamento e ricerca, previo nulla osta del Consiglio di facoltà.
        7. I professori di terza fascia sono componenti di diritto dei consigli delle strutture didattiche e partecipano alle deliberazioni ad eccezione di quelle relative alle questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia. Nel caso in cui il numero dei ricercatori nel Consiglio di facoltà sia superiore al numero complessivo dei professori di prima e seconda fascia, ha diritto a partecipare ai lavori del Consiglio di facoltà un numero di professori di terza fascia pari al totale delle prime due. Tale partecipazione avverrà sulla base dell'anzianità di ingresso nei ruoli universitari ed a parità di anzianità di ruolo, sulla base della maggiore età.

Art. 2.

(Elettorato attivo e passivo).

        1. E' esteso ai professori di seconda fascia l'elettorato passivo per tutte le cariche istituzionali, ovvero per gli organi monocratici, degli atenei, con la sola esclusione della carica di rettore. Essi possono, altresì, dirigere laboratori, centri e coordinare gruppi di ricerca.
        2. I professori di seconda fascia partecipano alle deliberazioni dei consigli di facoltà con la sola eccezione di quelle relative alle questioni attinenti alle persone dei professori di prima fascia. Quest'ultima eccezione non è applicabile ai presidi, ai presidenti di corso di studio e di scuola di specializzazione.
        3. Ai professori di terza fascia spetta l'elettorato attivo per l'elezione del preside e del rettore e l'elettorato passivo per la direzione dei dipartimenti; i professori di terza fascia possono, altresì, dirigere centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché coordinare gruppi di ricerca.
        4. Il diritto all'elettorato passivo ed il coordinamento di gruppi di ricerca e la direzione di laboratori e centri, nei limiti previsti dai commi 1, 2 e 3, compete esclusivamente ai professori che svolgono la propria attività a tempo pieno.


Art. 3.

(Giudizio di conferma).

        1. Il ruolo dei docenti universitari è unico anche se diviso in tre fasce. I docenti universitari sono assoggettati ad un giudizio di conferma dopo un triennio dall'immissione in ruolo per una sola volta nella carriera. I professori associati che hanno superato il giudizio di conferma nella carriera di ricercatore o di professore di terza fascia sono esentati dal giudizio di conferma di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Sono parimenti esentati dal periodo di straordinariato i vincitori di posti di professore ordinario già assoggettati al giudizio di conferma nella carriera di professore associato o in quella di ricercatore, o di professore di terza fascia.


Art. 4.

(Nuovi impegni didattici e di orientamento).

        1. Per i professori di ruolo a tempo pieno sono istituite due ulteriori classi di stipendio, la quindicesima e la sedicesima, calcolate rispettivamente come la classe quattordicesima con scatti biennali nella misura del 6 per cento sulla classe 06; sulle classi successive alla sedicesima compete uno scatto biennale del 2,5 per cento calcolato sulla classe quattordicesima.
        2. In sede di prima applicazione della presente legge, per i professori in servizio alla data di entrata in vigore della medesima, e per i ricercatori che sono inquadrati nella terza fascia per effetto della stessa, sono mantenuti come assegno mensile ad personam gli emolumenti previsti per eventuali scatti biennali già maturati alla medesima data e successivi alla quattordicesima classe di stipendio.
        3. L'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 è posto a carico dei bilanci dei singoli atenei. Questi ultimi possono utilizzare a tale fine, oltre le economie derivanti da una più equa e razionale ripartizione dei carichi didattici, i fondi destinati al pagamento delle supplenze e dei professori a contratto ed i fondi di incentivazione.
        4. I singoli atenei, nel predisporre i criteri per l'assegnazione del premio incentivante ai docenti devono, altresì, porre le seguenti condizioni: opzione per il tempo pieno; presenza ad almeno il 70 per cento delle sedute dei consigli di facoltà, del corso di laurea, del corso di diploma del dipartimento o dell'istituto; disponibilità a ricoprire gratuitamente, su invito della facoltà, ulteriori carichi didattici ricadenti nelle rispettive aree disciplinari; disponibilità a svolgere attività di orientamento e tutorato. Devono, altresì, essere valutate le iniziative di diversificazione dell'attività formativa ed eventuali forme innovative della didattica.
        5. Il premio incentivante di cui al comma 4 deve essere erogato alla fine di ogni anno accademico sulla base del raffronto tra programmi preventivi d'impegno e riscontri positivi a consuntivo.


Art. 5.

(Supplenze, contratti di insegnamento e di ricerca a
professori universitari in pensione).

        1. Le università, nell'interesse superiore degli studi e sulla base di idonee procedure di valutazione comparativa e di pubblicità, possono stipulare contratti di insegnamento e di ricerca, nonché affidare supplenze ai professori universitari in pensione.


Art. 6.

(Ricostruzione della carriera).

        1. I professori universitari in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere al rettore dell'università di appartenenza, entro tre mesi dalla stessa data, la ricostruzione della carriera sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 3.


Art. 7.

(Contratti di formazione).

        1. Le università, assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono stipulare, con laureati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o un titolo equipollente all'estero, contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento.
        2. I laureati di cui al comma 1, oltre l'attività di ricerca, svolgono esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti sotto la guida dei responsabili dei corsi di insegnamento.
        3. I contratti sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge e dalla normativa vigente per i contratti di formazione e lavoro, in quanto applicabile, escludendo comunque le norme relative al limite di età. I contratti hanno durata triennale, rinnovabili successivamente annualmente per non più di tre volte, previa valutazione positiva dell'attività svolta. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari del contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni.
        4. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni di cui all'ottavo periodo del comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la determinazione del trattamento economico minimo e massimo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso al ruolo dei professori universitari. Dall'anno accademico 2002-2003 sono abolite le borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la stipula di contratti di cui al presente articolo le università utilizzano anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, già destinate al cofinanziamento degli assegni di ricerca.



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