XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2017




        Onorevoli Colleghi! - La legge 7 agosto 1997, n. 270, e successive modificazioni, recante "Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" ha messo in evidenza un interesse vasto e diffuso da parte di enti pubblici e di soggetti ed istituti religiosi per il recupero di beni storici ed artistici di cui il nostro Paese dispone in misura straordinaria.
        La citata legge ha sollecitato molteplici aspettative, azioni e progetti di recupero del patrimonio architettonico italiano. Essa può rappresentare dunque non solo un fatto episodico ma avviare un processo di continuità degli interventi di manutenzione dei beni storici, artistici ed architettonici.
        L'evento giubilare del 2000 ha dato impulso ad un grande impegno che ha sviluppato, nei brevi tempi dati dalla legge, ma soprattutto dalle scadenze dell'evento religioso, un rilevante e qualificato parco progetti. Sono infatti pervenute oltre 7 mila domande, ma le disponibilità dei finanziamenti hanno reso possibile l'ammissione di soli 1.068 interventi.
        Per questa ragione già nella scorsa legislatura era stata presentata una proposta di legge finalizzata a dare continuità agli interventi di recupero e valorizzazione, anche dopo la conclusione del Giubileo. Tale proposta di legge (atto Camera n. 5534) era già stata approvata dalla Camera dei deputati ma la conclusione della legislatura ne impedì la definitiva approvazione da parte del Senato della Repubblica. Essa viene oggi riproposta nel testo già approvato dalla Camera dei deputati il 19 ottobre 2000 con alcune necessarie ed opportune modifiche.
        Le motivazioni che inducono la presentazione della proposta di legge sono riferite anzitutto alla opportunità di recuperare l'importante lavoro che ha impegnato le comunità locali e religiose nella stesura di progetti, che sono stati predisposti tenendo conto della loro fattibilità ovvero della necessità di dare corso in tempi rapidi alla realizzazione delle opere.
        Trattandosi per lo più di monumenti di rilievo, molti progetti hanno ottenuto il parere delle competenti sovrintendenze oltre ad altri pareri di rito. Sono state mobilitate risorse che soprattutto per i piccoli e medi comuni rappresentano un forte impegno tecnico, burocratico e finanziario.
        Lo Stato può dare un segno importante utilizzando (come la presente proposta di legge propone) il lavoro compiuto dagli enti locali, testimonianza culturale e civile dell'interesse alla tutela del loro patrimonio architettonico.
        Il Giubileo, oltre al profondo significato religioso, ha stimolato anche una cultura del recupero del territorio che le stratificazioni storiche hanno reso ricco e complesso. Gli interventi, infatti, sono ubicati nei luoghi in cui architettura ed ambiente si fondono come nei mirabili complessi monumentali delle abbazie e dei monasteri costruiti in simbiosi con le aree agricole circostanti, sia nel tessuto urbano fatto di templi, palazzi e architetture minori che ha il fascino dell'artificiale creato dall'ingegno dell'uomo, che abbiamo il compito di trasmettere alle future generazioni. Una ulteriore motivazione, oltre quelle citate, sostiene la proposta di legge: la ricaduta che ha anche in termini economici per il nostro Paese la presenza di un patrimonio storico ed artistico straordinario.
        Il turismo si poggia, come è noto, sulla suggestiva combinazione di straordinari paesaggi urbani e naturali. Si tratta di un potenziale parzialmente inesplorato perché oltre alle grandi città e ai grandi monumenti l'Italia possiede un reticolo di percorsi di altissimo valore dove si incrocia una costellazione di centri antichi e di isolate opere d'arte anche minore.
        L'articolo 1 della proposta di legge indica le finalità della legge che consistono nella riqualificazione e nel recupero di edifici di valore storico ed artistico e di sistemi urbani e territoriali di pregio ambientale, anche attraverso l'inserimento dei progetti già presentati per il Giubileo e non finanziati.
        L'articolo 2 individua i soggetti interessati, che corrispondono a quelli già contemplati dalla legge n. 270 del 1997, e successive modificazioni, ovvero enti pubblici e associazioni religiose; queste ultime sono riproposte in considerazione del fatto che gran parte del patrimonio artistico italiano è costituito da beni culturali di proprietà ecclesiastica. Al primo anno del programma triennale sono ammessi gli interventi gia presentati ai sensi della legge n. 270 del 1997 ma non finanziati per insufficienza di risorse, negli anni successivi possono essere inoltrate nuove proposte.
        L'articolo 3 individua i settori di intervento, concentrandoli nel recupero di immobili esistenti e dando priorità agli interventi dotati di una maggiore definizione progettuale.
        L'articolo 4 indica le procedure che corrispondono a quelle già in essere con la legge n. 270 del 1997, e successive modificazioni, e istituisce una Commissione nazionale incaricata di predisporre i programmi previsti dalla legge.
        L'articolo 5 dispone che gli interventi di riqualificazione sono realizzabili su tutto il territorio nazionale, con la possibilità, per le aree depresse, di usufruire dei fondi dell'Unione europea.
        L'articolo 6 prevede la copertura finanziaria. Sono, inoltre, stabilite le percentuali dei finanziamenti destinati ai progetti ammessi.




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