XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2017
Onorevoli Colleghi! - La legge 7 agosto 1997, n. 270, e
successive modificazioni, recante "Piano degli interventi di
interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e
pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" ha messo in
evidenza un interesse vasto e diffuso da parte di enti
pubblici e di soggetti ed istituti religiosi per il recupero
di beni storici ed artistici di cui il nostro Paese dispone in
misura straordinaria.
La citata legge ha sollecitato molteplici aspettative,
azioni e progetti di recupero del patrimonio architettonico
italiano. Essa può rappresentare dunque non solo un fatto
episodico ma avviare un processo di continuità degli
interventi di manutenzione dei beni storici, artistici ed
architettonici.
L'evento giubilare del 2000 ha dato impulso ad un grande
impegno che ha sviluppato, nei brevi tempi dati dalla legge,
ma soprattutto dalle scadenze dell'evento religioso, un
rilevante e qualificato parco progetti. Sono infatti pervenute
oltre 7 mila domande, ma le disponibilità dei finanziamenti
hanno reso possibile l'ammissione di soli 1.068 interventi.
Per questa ragione già nella scorsa legislatura era stata
presentata una proposta di legge finalizzata a dare continuità
agli interventi di recupero e valorizzazione, anche dopo la
conclusione del Giubileo. Tale proposta di legge (atto Camera
n. 5534) era già stata approvata dalla Camera dei deputati ma
la conclusione della legislatura ne impedì la definitiva
approvazione da parte del Senato della Repubblica. Essa viene
oggi riproposta nel testo già approvato dalla Camera dei
deputati il 19 ottobre 2000 con alcune necessarie ed opportune
modifiche.
Le motivazioni che inducono la presentazione della
proposta di legge sono riferite anzitutto alla opportunità di
recuperare l'importante lavoro che ha impegnato le comunità
locali e religiose nella stesura di progetti, che sono stati
predisposti tenendo conto della loro fattibilità ovvero della
necessità di dare corso in tempi rapidi alla realizzazione
delle opere.
Trattandosi per lo più di monumenti di rilievo, molti
progetti hanno ottenuto il parere delle competenti
sovrintendenze oltre ad altri pareri di rito. Sono state
mobilitate risorse che soprattutto per i piccoli e medi comuni
rappresentano un forte impegno tecnico, burocratico e
finanziario.
Lo Stato può dare un segno importante utilizzando (come la
presente proposta di legge propone) il lavoro compiuto dagli
enti locali, testimonianza culturale e civile dell'interesse
alla tutela del loro patrimonio architettonico.
Il Giubileo, oltre al profondo significato religioso, ha
stimolato anche una cultura del recupero del territorio che le
stratificazioni storiche hanno reso ricco e complesso. Gli
interventi, infatti, sono ubicati nei luoghi in cui
architettura ed ambiente si fondono come nei mirabili
complessi monumentali delle abbazie e dei monasteri costruiti
in simbiosi con le aree agricole circostanti, sia nel tessuto
urbano fatto di templi, palazzi e architetture minori che ha
il fascino dell'artificiale creato dall'ingegno dell'uomo, che
abbiamo il compito di trasmettere alle future generazioni. Una
ulteriore motivazione, oltre quelle citate, sostiene la
proposta di legge: la ricaduta che ha anche in termini
economici per il nostro Paese la presenza di un patrimonio
storico ed artistico straordinario.
Il turismo si poggia, come è noto, sulla suggestiva
combinazione di straordinari paesaggi urbani e naturali. Si
tratta di un potenziale parzialmente inesplorato perché oltre
alle grandi città e ai grandi monumenti l'Italia possiede un
reticolo di percorsi di altissimo valore dove si incrocia una
costellazione di centri antichi e di isolate opere d'arte
anche minore.
L'articolo 1 della proposta di legge indica le finalità
della legge che consistono nella riqualificazione e nel
recupero di edifici di valore storico ed artistico e di
sistemi urbani e territoriali di pregio ambientale, anche
attraverso l'inserimento dei progetti già presentati per il
Giubileo e non finanziati.
L'articolo 2 individua i soggetti interessati, che
corrispondono a quelli già contemplati dalla legge n. 270 del
1997, e successive modificazioni, ovvero enti pubblici e
associazioni religiose; queste ultime sono riproposte in
considerazione del fatto che gran parte del patrimonio
artistico italiano è costituito da beni culturali di proprietà
ecclesiastica. Al primo anno del programma triennale sono
ammessi gli interventi gia presentati ai sensi della legge n.
270 del 1997 ma non finanziati per insufficienza di risorse,
negli anni successivi possono essere inoltrate nuove
proposte.
L'articolo 3 individua i settori di intervento,
concentrandoli nel recupero di immobili esistenti e dando
priorità agli interventi dotati di una maggiore definizione
progettuale.
L'articolo 4 indica le procedure che corrispondono a
quelle già in essere con la legge n. 270 del 1997, e
successive modificazioni, e istituisce una Commissione
nazionale incaricata di predisporre i programmi previsti dalla
legge.
L'articolo 5 dispone che gli interventi di
riqualificazione sono realizzabili su tutto il territorio
nazionale, con la possibilità, per le aree depresse, di
usufruire dei fondi dell'Unione europea.
L'articolo 6 prevede la copertura finanziaria. Sono,
inoltre, stabilite le percentuali dei finanziamenti destinati
ai progetti ammessi.