XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2017
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge disciplina la programmazione degli
interventi finanziati con le risorse assegnate al fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, volti al recupero di monumenti,
edifici e manufatti di valore storico-artistico e alla
valorizzazione delle aree che costituiscono sistemi urbani e
territoriali di pregio storico-culturale e ambientale, anche
al fine di incentivare lo sviluppo socio-economico, attraverso
attività turistiche e culturali.
2. La programmazione di cui al comma 1 ha altresì la
finalità di rendere possibile l'attuazione di progetti
relativi ad interventi giubilari presentati dai soggetti di
cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e successive
modificazioni, e non finanziati.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la
programmazione di cui al comma 1 è realizzata mediante
programmi triennali, sottoposti ad aggiornamenti annuali.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, la
programmazione di cui al comma 1 è realizzata mediante un
programma di durata annuale.
Art. 2.
(Soggetti proponenti).
1. I soggetti proponenti gli interventi di cui
all'articolo 1 della presente legge sono individuati
all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge 7
agosto 1997, n. 270.
2. Il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4,
riguarda esclusivamente le proposte di intervento, comprese
nei settori di intervento di cui all'articolo 3, già
presentate ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270, e
successive modificazioni, ma escluse dal finanziamento per la
indisponibilità di sufficienti risorse finanziarie.
3. A decorrere dal secondo anno di applicazione della
presente legge, sono ammesse al finanziamento, nell'ambito dei
programmi triennali e dei relativi aggiornamenti annuali di
cui all'articolo 1, comma 3, nuove proposte di intervento
presentate dai soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo. Solo relativamente al primo anno di attuazione del
primo programma triennale, si provvede alla ripartizione delle
risorse disponibili in eguale misura tra le proposte di cui al
comma 2 e le nuove proposte.
Art. 3.
(Settori di intervento).
1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 1, i settori di intervento sono definiti come
segue:
a) restauro e risanamento conservativo di immobili
di interesse storico-artistico, ivi compresi quelli sottoposti
alla tutela di cui al testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) ripristino e recupero di tratti originari di
antichi tracciati;
c) interventi in edifici esistenti, destinati alla
realizzazione o al miglioramento della ricettività a medio e
basso costo funzionale ed alla valorizzazione turistica di
aree territoriali di interesse culturale o ambientale.
2. Tra gli interventi di cui alle lettere a) e
c) del comma 1 sono compresi quelli relativi
all'adeguamento dei sistemi di sicurezza alla normativa
antincendi ed alla normativa antisismica nonché alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Procedure).
1. Per le nuove proposte di intervento di cui all'articolo
2, comma 3, i soggetti proponenti presentano, entro il 31
gennaio di ogni anno, le relative richieste alle regioni
territorialmente competenti, che ne verificano la
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
pianificazione regionale vigenti e provvedono quindi a
trasmettere le proposte medesime al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le
aree urbane e l'edilizia residenziale. Tale Direzione generale
svolge l'istruttoria relativa alle nuove proposte di
intervento, acquisendo anche i pareri dei competenti comitati
tecnico-scientifici di cui all'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, ovvero, ove
questi ultimi non risultino ancora costituiti, dei comitati di
settore afferenti al Consiglio per i beni culturali e
ambientali. Relativamente ai beni tutelati ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, l'istruttoria è svolta, con le medesime
modalità, dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Per le proposte di intervento già presentate ai sensi della
legge 7 agosto 1997, n. 270, e successive modificazioni,
all'istruttoria provvede, con le medesime modalità, l'Ufficio
per Roma Capitale e Grandi eventi, istituito ai sensi
dell'articolo 2, comma 12, della medesima legge n. 270 del
1997, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Direzione generale per le aree urbane e
l'edilizia residenziale.
2. Il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, i
programmi triennali ed i relativi aggiornamenti annuali, di
cui al medesimo articolo 1, comma 3, sono predisposti, tenendo
conto dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1 del
presente articolo, da una Commissione nazionale, nominata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge. La Commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio
dei ministri o da un suo delegato, è composta dai Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività
culturali, delle attività produttive o da loro delegati, da un
rappresentante per ogni regione e da un rappresentante per
ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano. La
mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti delle
regioni non costituisce elemento ostativo al funzionamento
della Commissione stessa.
3. Il funzionamento della Commissione di cui al comma 2
non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Commissione di cui al comma 2 delibera i
criteri per la valutazione delle domande presentate, dando
priorità agli interventi di restauro e risanamento
conservativo di immobili di interesse storico-artistico. Ai
fini della rapida realizzazione delle opere, sono considerati
prioritari gli interventi dotati di progettazione esecutiva,
che abbiano ottenuto i prescritti pareri e siano conformi agli
strumenti urbanistici vigenti.
5. Il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, i
programmi triennali ed i relativi aggiornamenti annuali, di
cui al medesimo articolo 1, comma 3, sono approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
con il quale è approvato il programma annuale di cui
all'articolo 1, comma 4, è emanato entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge; entro i quindici
giorni successivi alla comunicazione, gli enti interessati
danno conferma del mantenuto interesse all'erogazione dei
contributi.
7. Le modalità ed i termini per la predisposizione dei
programmi triennali e dei relativi aggiornamenti annuali di
cui all'articolo 1, comma 3,´ƒ4 della presente legge, sono
stabiliti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il medesimo regolamento dovrà prevedere l'affidamento,
in via prioritaria, del controllo tecnico sulla progettazione
degli interventi al Ministero per i beni e le attività
culturali. Con lo stesso regolamento sono stabiliti criteri e
modalità per l'accensione dei mutui per le finalità di cui
all'articolo 1 della presente legge, provvedendosi, in
particolare, a paramentrare le quote di rimborso al contratto
tipo, predisposto, attraverso gara, dalla citata Direzione
generale per le aree urbane e l'edilizia residenziale per i
soggetti, di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e
successive modificazioni, che non provvedono direttamente
all'accensione dei suddetti mutui a condizioni più favorevoli.
I mutui di cui al presente comma sono contratti dai soggetti
destinatari dei finanziamenti, nei limiti della quota di
limite di impegno loro assegnata.
Art. 5.
(Localizzazione degli interventi).
1. Gli interventi ammessi al finanziamento ai sensi della
presente legge sono localizzati in tutte le aree del
territorio nazionale.
2. Gli interventi localizzati nelle aree di cui ai nuovi
obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, individuate ai sensi
del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, possono utilizzare, ad incremento della dotazione
finanziaria nazionale, le risorse provenienti dall'Unione
europea.
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).
1. Le proposte di intervento incluse nel programma annuale
di cui all'articolo 1, comma 4,´ƒ4 nei programmi triennali
e nei relativi aggiornamenti annuali di cui al medesimo
articolo 1, comma 3, sono finanziate nella misura del 50 per
cento dell'importo richiesto o comunque ritenuto
ammissibile.
2. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente
legge è istituito, presso apposita unità previsionale di base
del centro di responsabilità 7 "Aree urbane ed edilizia
residenziale" dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un apposito fondo denominato
"Restauro Italia-programmazione pluriennale per la promozione
di iniziative di sviluppo socio-economico nei settori
dell'accoglienza, della ricettività, del restauro e per la
valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale".
Per la costituzione del predetto fondo sono autorizzati la
spesa di 103.291.380 euro per l'anno 2002 nonché limiti di
impegno quindicennali di 25.956.901 euro per l'anno 2003 e di
25.956.901 euro per l'anno 2004. Al relativo onere, pari a
103.291.380 euro per il 2002, a 25.956.901 euro per il 2003 e
a 25.956.901 euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, a tale fine utilizzando, quanto a
25.956.901 euro per gli anni 2003 e 2004, l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo e, quanto a 103.291.380 euro
per il 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le risorse relative
all'esercizio finanziario 2002 sono destinate al finanziamento
del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 2. Le
spese in annualità decorrenti dall'anno 2003 sono destinate al
rimborso di rate di ammortamento di mutui, contratti ai sensi
del regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 4, per
capitale ed interessi complessivamente determinati dal limite
di impegno quindicennale a carico dello Stato.
3. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate
entro l'anno di competenza, possono esserlo nell'anno
successivo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.