XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2017




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge disciplina la programmazione degli interventi finanziati con le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 6, comma 2, volti al recupero di monumenti, edifici e manufatti di valore storico-artistico e alla valorizzazione delle aree che costituiscono sistemi urbani e territoriali di pregio storico-culturale e ambientale, anche al fine di incentivare lo sviluppo socio-economico, attraverso attività turistiche e culturali.
        2. La programmazione di cui al comma 1 ha altresì la finalità di rendere possibile l'attuazione di progetti relativi ad interventi giubilari presentati dai soggetti di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e successive modificazioni, e non finanziati.
        3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la programmazione di cui al comma 1 è realizzata mediante programmi triennali, sottoposti ad aggiornamenti annuali.
        4. In sede di prima applicazione della presente legge, la programmazione di cui al comma 1 è realizzata mediante un programma di durata annuale.


Art. 2.

(Soggetti proponenti).

        1. I soggetti proponenti gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge sono individuati all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge 7 agosto 1997, n. 270.
        2. Il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, riguarda esclusivamente le proposte di intervento, comprese nei settori di intervento di cui all'articolo 3, già presentate ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270, e successive modificazioni, ma escluse dal finanziamento per la indisponibilità di sufficienti risorse finanziarie.
        3. A decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge, sono ammesse al finanziamento, nell'ambito dei programmi triennali e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 3, nuove proposte di intervento presentate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. Solo relativamente al primo anno di attuazione del primo programma triennale, si provvede alla ripartizione delle risorse disponibili in eguale misura tra le proposte di cui al comma 2 e le nuove proposte.


Art. 3.

(Settori di intervento).

        1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i settori di intervento sono definiti come segue:

                a) restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico, ivi compresi quelli sottoposti alla tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

                b) ripristino e recupero di tratti originari di antichi tracciati;

                c) interventi in edifici esistenti, destinati alla realizzazione o al miglioramento della ricettività a medio e basso costo funzionale ed alla valorizzazione turistica di aree territoriali di interesse culturale o ambientale.

        2. Tra gli interventi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono compresi quelli relativi all'adeguamento dei sistemi di sicurezza alla normativa antincendi ed alla normativa antisismica nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Procedure).

        1. Per le nuove proposte di intervento di cui all'articolo 2, comma 3, i soggetti proponenti presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, le relative richieste alle regioni territorialmente competenti, che ne verificano la compatibilità con gli strumenti di programmazione e di pianificazione regionale vigenti e provvedono quindi a trasmettere le proposte medesime al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le aree urbane e l'edilizia residenziale. Tale Direzione generale svolge l'istruttoria relativa alle nuove proposte di intervento, acquisendo anche i pareri dei competenti comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, ovvero, ove questi ultimi non risultino ancora costituiti, dei comitati di settore afferenti al Consiglio per i beni culturali e ambientali. Relativamente ai beni tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'istruttoria è svolta, con le medesime modalità, dal Ministero per i beni e le attività culturali. Per le proposte di intervento già presentate ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270, e successive modificazioni, all'istruttoria provvede, con le medesime modalità, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della medesima legge n. 270 del 1997, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le aree urbane e l'edilizia residenziale.
        2. Il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, i programmi triennali ed i relativi aggiornamenti annuali, di cui al medesimo articolo 1, comma 3, sono predisposti, tenendo conto dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1 del presente articolo, da una Commissione nazionale, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, è composta dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali, delle attività produttive o da loro delegati, da un rappresentante per ogni regione e da un rappresentante per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano. La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti delle regioni non costituisce elemento ostativo al funzionamento della Commissione stessa.
        3. Il funzionamento della Commissione di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui al comma 2 delibera i criteri per la valutazione delle domande presentate, dando priorità agli interventi di restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico. Ai fini della rapida realizzazione delle opere, sono considerati prioritari gli interventi dotati di progettazione esecutiva, che abbiano ottenuto i prescritti pareri e siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti.
        5. Il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, i programmi triennali ed i relativi aggiornamenti annuali, di cui al medesimo articolo 1, comma 3, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
        6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale è approvato il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; entro i quindici giorni successivi alla comunicazione, gli enti interessati danno conferma del mantenuto interesse all'erogazione dei contributi.
        7. Le modalità ed i termini per la predisposizione dei programmi triennali e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 3,´ƒ4 della presente legge, sono stabiliti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo regolamento dovrà prevedere l'affidamento, in via prioritaria, del controllo tecnico sulla progettazione degli interventi al Ministero per i beni e le attività culturali. Con lo stesso regolamento sono stabiliti criteri e modalità per l'accensione dei mutui per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, provvedendosi, in particolare, a paramentrare le quote di rimborso al contratto tipo, predisposto, attraverso gara, dalla citata Direzione generale per le aree urbane e l'edilizia residenziale per i soggetti, di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e successive modificazioni, che non provvedono direttamente all'accensione dei suddetti mutui a condizioni più favorevoli. I mutui di cui al presente comma sono contratti dai soggetti destinatari dei finanziamenti, nei limiti della quota di limite di impegno loro assegnata.


Art. 5.

(Localizzazione degli interventi).

        1. Gli interventi ammessi al finanziamento ai sensi della presente legge sono localizzati in tutte le aree del territorio nazionale.
        2. Gli interventi localizzati nelle aree di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, individuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, possono utilizzare, ad incremento della dotazione finanziaria nazionale, le risorse provenienti dall'Unione europea.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie).

        1. Le proposte di intervento incluse nel programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4,´ƒ4 nei programmi triennali e nei relativi aggiornamenti annuali di cui al medesimo articolo 1, comma 3, sono finanziate nella misura del 50 per cento dell'importo richiesto o comunque ritenuto ammissibile.
        2. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge è istituito, presso apposita unità previsionale di base del centro di responsabilità 7 "Aree urbane ed edilizia residenziale" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito fondo denominato "Restauro Italia-programmazione pluriennale per la promozione di iniziative di sviluppo socio-economico nei settori dell'accoglienza, della ricettività, del restauro e per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale". Per la costituzione del predetto fondo sono autorizzati la spesa di 103.291.380 euro per l'anno 2002 nonché limiti di impegno quindicennali di 25.956.901 euro per l'anno 2003 e di 25.956.901 euro per l'anno 2004. Al relativo onere, pari a 103.291.380 euro per il 2002, a 25.956.901 euro per il 2003 e a 25.956.901 euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, a tale fine utilizzando, quanto a 25.956.901 euro per gli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quanto a 103.291.380 euro per il 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le risorse relative all'esercizio finanziario 2002 sono destinate al finanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 2. Le spese in annualità decorrenti dall'anno 2003 sono destinate al rimborso di rate di ammortamento di mutui, contratti ai sensi del regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 4, per capitale ed interessi complessivamente determinati dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato.
        3. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo nell'anno successivo.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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