XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2016
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende apportare una specifica ma necessaria ed importante
modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio.
La citata legge ha infatti dimostrato di essere
caratterizzata da irrazionali pregiudizi aprioristicamente
contrari all'esercizio dell'attività venatoria. In
particolare, alcune disposizioni di tale normativa si sono
rivelate del tutto vessatorie e non rispondenti alla verità,
nei confronti di quanti esercitano l'attività venatoria,
giacché completamente prive di corrispondenti forme di
vantaggio per le esigenze connesse alla protezione
dell'ambiente e della fauna.
La normativa introdotta dal legislatore nel 1992 non ha
neppure raggiunto i fini protezionistici di riduzione del
quantitativo di fauna selvatica abbattuta in seguito ad
attività venatoria. Infatti, la peculiare conformazione
geografica del nostro Paese fa sì che le regioni italiane
siano quasi esclusivamente territori di transito per la
selvaggina migratoria.
Pertanto, la decisione di ridurre drasticamente la libera
circolazione dei cacciatori, particolarmente per la selvaggina
migratoria, in tutto il territorio nazionale, anziché
raggiungere l'obiettivo di proteggere le varie specie
cacciabili, ha invece unicamente causato un fortissimo
spostamento verso le regioni del Nord Africa (Egitto, Tunisia,
Algeria), della Spagna, del Portogallo o dell'ex Jugoslavia e
dell'Albania, di molti cacciatori italiani, con il conseguente
effetto di notevole esodo di risorse economiche, ed ha
prodotto e continua a produrre un ulteriore duplice effetto
negativo: l'aumento complessivo del numero della selvaggina
abbattuta ed il consistente decremento del turismo venatorio
nelle nostre regioni, particolarmente in quelle meridionali.
Infatti, privatamente o appoggiandosi ad agenzie turistiche
che praticano prezzi molto contenuti, moltissimi cacciatori
italiani si recano in questi Paesi dove l'esercizio venatorio
risulta essere scarsamente regolamentato, e anche perché la
particolare conformazione geografica dei luoghi,
caratterizzati da vaste e spoglie distese, determina una
maggiore concentrazione di selvaggina e quindi una maggiore
facilità di abbattimento della stessa (mentre nelle regioni
italiane, soprattutto quelle centro-meridionali, tale
concentrazione, e pertanto l'abbattimento di selvaggina, sono
sicuramente di più difficile realizzazione).
Sul piano economico, la più gravosa delle conseguenze è
senza dubbio quella sopportata da alcune regioni italiane del
centro-sud, dove numerose attività turistico-commerciali
(ristorazione, alberghi, iniziative agro-turistiche) hanno
subìto successivamente al 1992 una notevole flessione dei
propri guadagni. A tale riguardo, si può ricordare che il
volume di affari prodotto dal fenomeno dei viaggi venatori è
pari a circa 300-400 miliardi di lire annue e che quello
relativo alle aziende faunistico-venatorie è pari a circa 350
miliardi di lire annue.
Altri aspetti economici importantissimi legati alla caccia
sono quelli dei settori maggiormente legati per tradizioni e
cultura all'attività venatoria e precisamente quello armiero e
quello relativo alle munizioni. Il 65-70 per cento del
fatturato dell'industria armiera italiana deriva dalla
produzione di armi venatorie e sportive ed il settore delle
munizioni in Italia è dipendente per circa il 90 per cento
dall'attività venatoria.
Il numero delle attività economiche legate alla caccia non
comprende però soltanto l'industria armiera e delle munizioni.
Come già parzialmente ricordato, attorno alla caccia gravitano
infatti settori meno noti, ma comunque assai rilevanti dal
punto di vista economico, quali i viaggi venatori, le aziende
faunistico-venatorie, l'agriturismo, l'allevamento di
selvaggina e di cani da caccia, senza dimenticare
l'abbigliamento, l'editoria specializzata e le connesse forme
di pubblicità. Per meglio individuare l'importanza economica
dei settori ora menzionati, si può evidenziare, a titolo
d'esempio, come quello dell'abbigliamento produca un volume di
affari annuo stimabile intorno ai 600 miliardi di lire e
quello dell'allevamento di selvaggina e di cani da caccia
intorno ai 1.500 miliardi di lire annue.
La modifica di seguito proposta tende perciò non solo a
riaffermare e tutelare il diritto di quanti amano l'attività
venatoria, ma ad avvicinare ulteriormente l'Italia alle
disposizioni europee.
Con il proposito di liberalizzare la circolazione del
cacciatore, in maniera regolamentata, sul territorio
nazionale, la proposta di legge si traduce in un solo e chiaro
articolo, che va a modificare però incisivamente il comma 5
dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992.
Con il primo comma che si propone, si stabilisce che il
cacciatore di selvaggina stanziale, su domanda, può avere
accesso venatorio sia prioritariamente, nell'ambito
territoriale della propria regione di residenza, sia in
qualsiasi altro ambito - anche di diversa regione - in
presenza delle seguenti due, tanto semplici quanto
indispensabili condizioni: il conseguimento di un attestato di
"accettazione" rilasciato dall'amministrazione competente, la
quale mediante opportuno monitoraggio può governare l'afflusso
e le sue corrette modalità, ed il versamento di una quota in
denaro, che non ha tanto funzione calmieratrice quanto
compensatoria di un prelievo che ha per oggetto selvaggina
radicata e cresciuta in quello specifico territorio.
Il secondo comma abilita invece il cacciatore di
selvaggina migratoria ad agire liberamente, senza pagamento di
alcuna tassa, su tutto il territorio nazionale. E' parso,
tuttavia, in questa sede necessario confermare o prevedere
alcuni limiti: in particolare il rispetto del tipo di caccia
scelto (vagante o da appostamento fisso), il rispetto di
eventuali restrizioni in materia di selvaggina migratoria
vigenti nella regione ospitante, l'obbligo di annotare nella
stessa giornata sul proprio tesserino il numero e la specie di
capi abbattuti.
Con la presente proposta di legge, di cui si auspica la
rapida trattazione ed approvazione, si contemperano, quindi,
le esigenze di una invocata e giusta liberalizzazione con
quelle di una motivata differenziazione di disciplina tra
caccia alla selvaggina stanziale o migratoria.