XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2016
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, è sostituito dai seguenti:
"5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore
di selvaggina stanziale, previa domanda all'amministrazione
competente, ha diritto di accesso in un ambito territoriale di
caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in
cui risiede e può avere accesso ad altri comprensori, anche di
una diversa regione, previo rilascio di un attestato di
accettazione della regione medesima e previo pagamento di una
somma determinata dall'autorità regionale per un importo
massimo pari a 52 euro, rivalutabile ogni quattro anni sulla
base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazione
di statistica.
5-bis. Per l'esercizio della caccia alla fauna
migratoria, con esclusione della zona faunistica delle Alpi,
ogni cacciatore che abbia optato per la caccia vagante o da
appostamento fisso ha diritto di libero accesso in tutto il
territorio nazionale, nel rispetto del tipo di caccia scelto e
delle eventuali restrizioni in materia di selvaggina
migratoria osservate nella regione ospitante. Il cacciatore è
tenuto ad annotare giornalmente sul proprio tesserino
venatorio la data, il numero e le specie dei capi
abbattuti".